Avvia la procedura di mediaconciliazione ma poi non si presenta all’incontro: assenza ingiustificabile

Il Tribunale di Foggia sanziona una banca ed i terzi fideiussori chiamati a partecipare all’incontro di mediaconciliazione per l’assenza ingiustificata all’incontro stesso. Il comportamento della banca viene ritenuto ancor meno condivisibile posto che all’incontro avrebbe potuto essere formulata una proposta ad essa favorevole.

La vicenda. A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una Banca, veniva assegnato a parte opposta un termine di 15 giorni per l’attivazione della procedura di mediaconciliazione in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dal debitore principale contro i fideiussori del credito. Il termine risulta essere stato rispettato da parte convenuta che ha correttamente attivato la procedura, anche se ha omesso di convocare il debitore principale opponente . Rileva però il Giudice che sia la Banca opposta che i terzi chiamati non si erano presentati all’incontro fissato per la media conciliazione. Da tale circostanza, il giudice deduce che la condizione di procedibilità della domanda dell’opponente poteva ritenersi avverata ma ritiene di dover sanzionare ex art. 8, comma 4- bis , d.lgs. n. 28/2010, il comportamento della Banca e dei terzi chiamati essendo ingiustificata la loro assenza all’incontro fissato per la mediaconciliazione. Assenza ingiustificata. Precisa infatti il Giudice che i terzi chiamati in causa non adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione, essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione . La posizione della Banca appare al giudice ancora più irragionevole poiché, in sede di mediacondiciliazione, si sarebbe potuta potenzialmente avanzare una proposta ad essa favorevole, ragion per cui il cui rifiuto a priori” appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all’attivazione della procedura di media conciliazione a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale” . In conclusione, valorizzando tali comportamenti ai fini della deduzione di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e dell’imputazione e quantificazione delle spese, il giudice condanna le parti al versamento allo Stato di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato ed assegna alle parti un termine per comparazione in prima udienza.

Tribunale di Foggia, sez. II Civile, ordinanza 21 luglio 2018 Giudice Depalma Rilevato che con ordinanza del 15.3.2018 veniva assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per l’attivazione della procedura di mediaconciliazione, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto Considerato che tale termine risulta esser stato rispettato da parte convenuta, che ha provveduto il 28.3.2018 ad attivare la procedura mediaconciliativa, omettendo tuttavia di convocare per la detta procedura il debitore principale opponente , nei cui confronti la procedura di mediaconciliazione era stata già in precedenza effettuata con esito negativo. Rilevato che, tuttavia, sia l’opposta che i terzi chiamati risultavano assenti all’incontro per la mediaconciliazione fissato per il 27.4.2018 Ritenuto, quindi, che ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d. lgs. 28/2010 la condizione di procedibilità della domanda dell’opponente deve ritenersi avverata Ritenuto, cionondimeno, che le condotte della Banca e dei terzi chiamati meritino sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata la loro assenza all’incontro fissato per l’esperimento del concreto tentativo di mediaconciliazione Rilevato, a tal riguardo, che i terzi chiamati in causa non adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione, essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione. Ritenuto, in particolare, che la condotta della Banca attrice non appare in alcun modo giustificabile, poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla Banca, il cui rifiuto a priori” appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all’attivazione della procedura di media conciliazione a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale” Rammentando che da tali condotte il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., nonché elementi utili per l’imputazione e quantificazione delle spese di lite P.Q.M. 1 Condanna D.C. G. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio 2 Condanna P. B. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio 3 Condanna il BANCO DI NAPOLI s.p.a. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio 4 Assegna alle parti termini ex art. 183, comma VI, all’uopo fissando l’udienza del 27.6.2019 per l’ammissione dei mezzi istruttori Si comunichi.