L’attestazione di conformità quando l’avvocato in sede di legittimità è diverso dal domiciliatario nei giudizi di merito

L’obbligo di attestazione di conformità agli originali della copie analogiche, necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione, non subisce nessuna deroga nel caso in cui il patrocinio del ricorrente in sede di legittimità è espletato da un avvocato diverso rispetto a quello destinatario della notifica telematica della sentenza impugnata.

La Cassazione con sentenza n. 21406/18 depositata il 30 agosto è chiamata ad esprimersi in merito ad una controversia relativa ad una simulazione contrattuale. Prima di entrare nel merito della fattispecie in esame, però, il Supreme Collegio ha ritenuto doversi dichiarare improcedibile il ricorso non avendo la ricorrente assolto l’onere prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2 , c.p.c Avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica. In particolare, secondo la Corte, la ricorrente ha depositato copia della sentenza impugnata e del messaggio di notifica della stessa, oltre alla copia della PEC inviata dal difensore della controparte, ma senza l’attestazione di conformità agli originali digitali di dette copie analogiche. Tale inadempimento è contrario ai principi recentemente affermati dalla Cassazione, richiamati nella sentenza in commento, in tema di deposito con modalità telematiche. Tanto premesso gli Ermellini precisano che nel caso di specie il patrocinio della ricorrente in sede di legittimità è espletato da un avvocato diverso rispetto a quello destinatario della notifica telematica della pronuncia, quale difensore domiciliatario della parte nel pregresso grado di giudizio. Detta situazione peculiare non comporta una deroga alla necessità di documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità di attestazione di conformità prescritte. Infatti, in questa particolare ipotesi, grava sul difensore domiciliatario l’obbligo sia di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione della sentenza sia l’onere di compiere tempestivamente le attività di attestazione di conformità necessarie, per poi consegnare al nuovo difensore o alla parte stessa i relativi documenti. Ciò nel rispetto del generale dovere di diligenza professionale che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato . In conclusione il ricorso è dichiarato improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 29 maggio – 30 agosto 2018, n. 21406 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Fatti di causa Il Tribunale di Massa - Sezione distaccata di Pontremoli, accogliendo la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., dichiarò la simulazione assoluta dell’atto di compravendita per atto notaio D.L. del 30 agosto 2000 nonché dell’atto di compravendita a rogito notaio L.R.C. pure del 30 agosto 2000 e ne dichiarò la nullità condannò i convenuti C.S. e M.S. , in solido tra loro, alle spese di lite in favore dell’attrice e compensò le dette spese tra l’attrice e Ma.Ma.Te. . Il Tribunale ritenne che sussistessero indizi gravi precisi e concordanti della simulazione ed in particolare evidenziò la mancanza di prova dell’effettivo pagamento del corrispettivo, nonostante gli atti di compravendita contenessero liberatoria quietanza in relazione all’avvenuto pagamento del prezzo, e pose in rilievo che la debitrice aveva conservato il possesso dell’immobile alienato, che i convenuti avevano omesso di provare l’effettivo esercizio, da parte degli acquirenti, dei poteri riservati ai proprietari di unità immobiliari, quali la partecipazione alle riunioni condominiali e l’essersi occupati in prima persona dell’utilizzo e della conservazione delle parti comuni di proprietà esclusiva del fabbricato, che era stato effettuato un duplice contestuale passaggio di proprietà del bene, con dinamica rivelatrice della mancanza di pregresse trattative, la cui finalità non era stata chiarita dai convenuti. Avverso tale decisione M.S. propose appello, cui resistette soltanto Guber S.p.a., quale procuratrice speciale della Maya Finance, cessionaria dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. nei confronti della Cjmeco e dei garanti, tra cui Ma.Ma.Te. , chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di accoglimento dello stesso, l’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. formulata in via subordinata. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 novembre 2016, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado in favore della Guber S.p.a., nella qualità di procuratrice speciale della Maya Finance S.r.l Avverso la sentenza della Corte di merito M.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la ricorrente assolto l’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2 , cod. proc. civ., essendosi limitata a depositare, nei termini previsti, copia della sentenza impugnata, copia di un messaggio di notifica della sentenza impugnata in questa sede e copia del messaggio di posta certificata inviati dal difensore in secondo grado della Guber S.p.a., avv. Francesco Iacobelli, agli avv. Matteo Caniglia Cogliolo e Monica Silvestri, rispettivamente domiciliatario e difensore in quel grado della M. , copie tutte prive dell’attestazione di conformità agli originali digitali delle dette copie analogiche formate e prodotte, pur avendo la stessa ricorrente affermato in ricorso v. p. 1 che tale sentenza è stata notificata all’evidenza a mezzo PEC, in base agli atti prodotti in data 15 novembre 2016. 1.1. Va ribadito, infatti, il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati relazione di notifica e provvedimento impugnato , attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico Cass., ord., 22/12/2017, n. 30765 1.2. Al riguardo si osserva che, secondo il meno recente e più restrittivo orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza del 16/04/2009, n. 9005, l’art. 369 cod. proc. civ. deve interpretarsi nel senso che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente , con la conseguenza che - in base a tale orientamento - doveva escludersi qualsiasi rilevanza alla presenza dei documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel fascicolo di ufficio. Con il successivo intervento delle SS.UU. del 2/05/2017, n. 10648, questa Corte, modificando l’orientamento sopra riportato, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata - come specificato da Cass., ord., 15/09/2017, n. 21386 - alle sole limitate ipotesi - diverse da quella all’esame - in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. Con la sentenza del 2/05/2017, n. 10648 le Sezioni Unite hanno pure ribadito che l’art. 369 cod. pmc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione e che l’improcedibilità non può invece essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato Cass. 10/07/2013, n. 17066 . 1.3. Qualora, poi, come dedotto dalla stessa ricorrente nel caso all’esame, la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica ben può attestare la conformità dell’analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., come ribadito dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, nella composizione prevista dall’art. 41.2. delle vigenti tabelle della medesima Corte, con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30765 già richiamata al § 2 , che ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi al riguardo v. in particolare Cass. 14/07/2017, n. 17450 . 1.4. Con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30765 è stato pure precisato che non rileva la mancata contestazione delle controparti che nella specie, peraltro, non hanno neppure svolto attività difensiva in questa sede , trattandosi di materia che non è nella disponibilità delle parti. 1.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente v. p. 1 del ricorso per cassazione, consegnato per la notifica all’Ufficio Postale in data 13 gennaio 2017 , la sentenza di appello, pubblicata in data 3 novembre 2016, sarebbe stata notificata a mezzo PEC, per quanto sopra evidenziato in data 15 novembre 2016. 1.6. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il mero deposito presso la Cancelleria di questa Corte, da parte del difensore della ricorrente, della copia analogica della sentenza di appello, della copia analogica del messaggio di notifica e del messaggio di posta certificata, copie tutte prive dell’attestazione di conformità nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata, non assolve agli indicati requisiti legali prescritti dall’art. 369, secondo comma, n. 2 , cod. proc. civ 1.7. Va pure evidenziato che la necessità di documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità anzidette non soffre poi deroga nel caso costituente l’elemento di peculiarità della fattispecie in esame in cui il patrocinio della ricorrente in sede di legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica della pronuncia, siccome difensore costituito o anche soltanto domiciliatario della parte nel pregresso grado di giudizio. In siffatta ipotesi, grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l’obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero qualora non edotto della nuova nomina alla parte stessa. Si tratta, a ben vedere, di un differente atteggiarsi del medesimo obbligo del difensore destinatario della notificazione della sentenza in forme tradizionali, tenuto a consegnare, in maniera completa ed utile per l’esplicarsi della successiva - eventuale - attività processuale, gli atti e documenti afferenti il mandato in entrambe le eventualità della notifica, una declinazione concreta, adeguata alle specificità della vicenda, del più generale dovere di diligenza professionale che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato v. Cass. 12/10/2009, n. 21589 e Cass., ord. interi., 20/12/2017, n. 30622 . 2. Pertanto, nel caso all’esame, non essendo state depositate tempestivamente le copie analogiche della sentenza impugnata, della relazione di notifica dell’atto impugnato e del messaggio di posta certificata con attestazione di conformità agli originali digitali da parte del difensore della ricorrente né avendo provveduto al riguardo le controparti, non avendo queste svolto attività difensiva in questa sede, ed essendo stato il ricorso per cassazione consegnato all’Ufficio Postale, per la notifica a mezzo posta, in data 13 gennaio 2017 con conseguente esito negativo della prova cd. di resistenza nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 3 novembre 2017, come già sopra evidenziato , il ricorso all’esame deve essere dichiarato improcedibile. 3. Per mera completezza, si osserva che è, comunque, infondato l’unico motivo, con cui la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non aver, a suo avviso, la Corte di merito valutato se la M. - da qualificarsi come soggetto terzo, per aver acquistato non dalla Ma. ma dall’avente causa C. - fosse in malafede. 3.1. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta di accertamenti in fatto e in base a presunzioni aventi i requisiti prescritti dall’art. 2729 cod. civ., non sussistente la buonafede dell’attuale ricorrente Cass. 19/09/1979, n. 4814 . 4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 . P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.