Illegittimo il pignoramento del pianoforte e della consolle audio utilizzata dall’artista per la sua attività

Il Tribunale di Pisa risolve la questione della pignorabilità dei beni strumentali di un sound designer” con un semplice esempio laddove un violino del valore di ventimila euro potrebbe essere considerato una dotazione di capitale ampiamente sovrabbondante per uno stonato artista occasionale che si esibisca, in mancanza di migliore occupazione, di fronte ad un pubblico privo di sofisticazione e di aspettative, lo stesso violino, ed anche uno dal valore molte volte maggiore, costituirebbe uno strumento indispensabile per un solista di fama internazionale ed il suo prezzo, anche elevato, non sarebbe certamente prevalente sul valore dell'opera spirituale ed artistica estrinsecantesi nell'interpretazione di rara finezza e sensibilità del pezzo musicale - apportato dal grande esecutore .

Sul tema il Tribunale di Pisa con sentenza numero 533/18, depositata il 5 giugno. Il fatto. L’agente di riscossione ha chiesto davanti al Tribunale di Pisa la conferma della legittimità del pignoramento di alcuni beni promosso nei confronti del convenuto in relazione a vari crediti tributari. Nella specie il convenuto svolgeva attività di sound designer ” eseguendo progetti sonori, tecnici e artistici per colonne sonore, lo stesso costituendosi in giudizio invocava l’impignorabilità dei beni, nella specie un pianoforte e una consolle per mixaggio audio, ai sensi dell’art. 515, comma 3, c.p.c., Cose mobili relativamente impignorabili stante la loro afferenza e indispensabilità nell’attività professionale. Al contrario, secondo l’attrice, i beni pignorati non erano indispensabili all’arte, mestieri professione nel caso di specie in quanto tali beni risultavano sovrabbondanti rispetto alle concrete esigenze produttive/economiche/artigianali del convenuto . Inoltre l’attrice sostiene che stante la fama acquisita a livello nazionale ed internazionale dal convenuto i suoi beni sono immeritevoli della protezione contro il pignoramento in quanto non indispensabili perché la norma che pone un limite di impignorabilità a tutela del lavoro è diretta alla protezione di piccole unità produttive, per le quali può dirsi che l'indispensabilità coincida non tanto con un giudizio di meritevolezza dell'interesse economico protetto, quanto con una spinta caritatevole dell'ordinamento, che risparmierebbe a modesti artigiani il pignoramento di beni indispensabili per piccoli e piccolissimi commerci . L’indispensabilità dei beni dell’artista. Per decidere la controversia il Tribunale si è concretato sul tema dell’indispensabilità dei beni in relazione alla mancata sovrabbondanza” del capitale strumentale” dell'impresa del convenuto rispetto al valore che quest'ultimo apporta ad essa con il proprio lavoro . I Giudici di merito hanno richiamato il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale l'art. 514, comma 1, numero 4 numero abrogato dall’art. 3, l. numero 52/2006 c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale . Il valore economico del lavoro artistico. Ciò premesso, secondo il Tribunale, il convenuto non può che essere considerato un artista a tutti gli effetti. Precisa il Collegio che il rapporto tra dotazione di capitale e valore dell’attività professionale deve essere riguardato senza conferire all'opera dell'uomo un valore fungibile e pregiudizialmente dozzinale, a causa del postulato, manifestamente erroneo, secondo il quale solo le persone il cui sempre sostituibile lavoro ha un valore mediocre sarebbero passibili di subire pignoramenti . Da ciò consegue che la cifra di poco più di 20mila euro costituente il ricavo stimato del pignoramento non può essere considerata superiore a quella che può approsimatamente stimarsi dal valore dell’attività artista del convenuto. Per chiarire il Tribunale sul punto ha riportato un semplice esempio laddove un violino del valore di ventimila euro potrebbe essere considerato una dotazione di capitale ampiamente sovrabbondante per uno stonato artista occasionale che si esibisca, in mancanza di migliore occupazione, di fronte ad un pubblico privo di sofisticazione e di aspettative, lo stesso violino, ed anche uno dal valore molte volte maggiore, costituirebbe uno strumento indispensabile per un solista di fama internazionale ed il suo prezzo, anche elevato, non sarebbe certamente prevalente sul valore dell'opera spirituale ed artistica estrinsecantesi nell'interpretazione di rara finezza e sensibilità del pezzo musicale - apportato dal grande esecutore . In conclusione, secondo i Giudici, la conferma della legittimità del pignoramento richiesta dall’attrice non può essere accolta in quanto è dimostrato che il valore dell’opera del convenuto superi di gran lunga quella dei beni capitali oggetto del pignoramento, non potendo quindi applicarsi l’art. 515, comma 3, c.p.c., il quale consente il pignoramento nel solo limite del quinto.

Tribunale di Pisa, sez. Civile, sentenza 1 – 5 giugno 2018, n. 553 Giudice Mercadante Fatto e diritto Con atto di citazione depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 23.12.2010 l'Attrice rappresentava quanto segue In data 8.10.2009 l'Attrice promuoveva una esecuzione mobiliare nei confronti del Convenuto, alla quale il Convenuto si opponeva, eccependone l'illegittimità Il Tribunale adito sospendeva la procedura esecutiva e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 12.1.2010 alla successiva udienza del 26.3.2010 il Giudice della esecuzione confermava la sospensione della procedura esecutiva e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito Il Convenuto si sarebbe opposto al pignoramento ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 515, comma 3, c.p.c., per impignorabilità dei beni stante la loro afferenza all'esercizio di arti, mestieri o professioni Con riguardo ai beni oggetto del pignoramento pendono tre opposizioni di terzo promosse da altrettanti soggetti che sostengono di essere i proprietari di taluni degli oggetti relativamente ai quali è causa risulta perciò arduo comprendere quali beni appartengano al Convenuto L'impignorabilità dei beni strumentali non comprende quelli sovrabbondanti rispetto alle normali esigenze del lavoro il Convenuto non ha provato né la natura della sua attività, né l'indispensabile afferenza dei beni oggetto di causa a tale attività L'Attrice, stante il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ha un legittimo interesse a che sia affermata la legittimità della sua azione nella procedura esecutiva per la quale è causa. Si costituiva in data 3.3.2011 il Convenuto, il quale rappresentava quanto segue la causa introdotta dall'Attrice è improcedibile in quanto doveva essere introdotta con ricorso e non con citazione, afferendo ad una procedura attivata per crediti tributari la citazione sarebbe nulla in quanto la sentenza n. 406/2010 dichiarerebbe la nullità del pignoramento deIl'8.10.2009 Il Convenuto svolge l'attività di 'sound designer', eseguendo progetti sonori, creativi, tecnici e artistici per colonne sonore ed installazioni sonore in musei, teatri, scuole, centri commerciali in considerazione delle ridotte dimensioni dell'azienda del Convenuto, i mezzi pignorati sono indispensabili allo svolgimento delle attività descritte l'indispensabilità dei mezzi stessi deve essere valutata alla luce di quanto è generalmente richiesto ad un qualunque soggetto impegnato nella stessa attività del Convenuto la prova di tale indispensabilità è stata fornita dal Convenuto l'Attrice, peraltro, ha pignorato tutti i mezzi di cui l'Attore si serve per lo svolgimento della propria attività. Dagli atti del presente procedimento risulta che l'Attrice, in data 8.10.2009, ha proceduto ad un pignoramento mobiliare cfr. il verbale n. 41 di Equitalia Cerit Spa agli atti presso la sede legale dell'impresa Convenuta. Il pignoramento interessava 29 beni o gruppi di beni, dettagliatamente elencati nel verbale medesimo unitamente al rispettivo valore di stima. Il Convenuto otteneva la sospensione della procedura esecutiva, e l'Attrice instaurava il presente giudizio ai sensi dell'art. 616, c.p.c., allo scopo di sentire dichiarare la legittimità dell'esecuzione posta in atto. In primo luogo il Convenuto eccepiva che la presente causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso anziché con citazione e che, dunque, essa sarebbe improcedibile, in quanto l'art. 616, c.p.c., prescriverebbe di introdurre la causa di merito secondo le formalità relative alla materia alla quale il titolo esecutivo azionato si riferisce. Considerando che il pignoramento discenderebbe da una pretesa di natura tributaria, ne discenderebbe la necessità dell'introduzione del giudizio mediante ricorso, e la conseguente improcedibilità dell'azione. l'eccezione, peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta, in quanto la ratio dell'art. 616, c.p.c., deve essere individuata nel principio secondo il quale il rito che verrà adottato nel corso del procedimento di opposizione condiziona la scelta del relativo atto introduttivo. Ora, se non è dubbio che il credito all'origine del pignoramento per il quale è causa ha natura tributaria, il Convenuto non si spinge fino a sostenere che il presente giudizio avrebbe dovuto svolgersi secondo le forme del processo di fronte alle commissioni tributarie. Dovendosi ritenere, come detto, che la natura dell'atto introduttivo debba essere funzionale e strumentale al rito che regolerà il giudizio, deve affermarsi che l'atto di citazione era adeguato allo scopo di introdurre il presente giudizio, svoltosi con rito ordinario. Il Convenuto sostiene, in secondo luogo, che la materia di cui al presente giudizio sarebbe stata già oggetto di decisione da parte della sentenza n. 426/2010 del Tribunale di Pontedera, che avrebbe dichiarato nullo il pignoramento per il pregiudizio arrecato da esso ai diritti vantati da un terzo sui beni pignorati. Neppure tale eccezione può trovare accoglimento in quanto l'oggetto del giudizio di cui alla predetta sentenza era limitato ad un registratore, un amplificatore e due casse acustiche, riguardo alle quali era stata riconosciuta l'appartenenza ad un soggetto estraneo alla presente procedura. Solo su tali beni, e solo con riguardo al profilo della loro appartenenza ad altri soggetti, può sostenersi che la sentenza n. 426/2010 abbia statuito, lasciando impregiudicata la questione della pignorabilità dei beni non rivendicati da tale terzo. In questo senso, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3700 del 15.2.2008, ha affermato che l'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è l'accertamento di un diritto reale dell'opponente sui beni pignorati e non la loro pignorobilità che è oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, riservata alla parte assoggettata ad esecuzione - fermo restando l'eventuale rilievo di ufficio del solo giudice dell'esecuzione - ma non proponibile da terzi estronei al procedimento esecutivo, come invece quella di cui all'art. 619 c.p.c., né rilevabile di ufficio dal giudice delle opposizioni esecutive cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 24/03/1980, Rv. 405591 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 24/03/1979, Rv. 398066 - 01 poiché il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.comma ha per oggetto l'accertamento della legittimità del pignoramento sotto l'esclusivo profilo dell'appartenenza o meno al debitore dei beni pignorati, l'opponente non è legittimato a far valere l'impignorabilità dei beni stessi, la quale - attesi i cennati limiti oggettivi del giudizio - non può neppure essere rilevata d'ufficio dal giudice . Quanto alla domanda di parte Attrice, questa si compendia nell'assunto secondo il quale l'impignorabilità dei beni invocata dal Convenuto, per essere tali beni indispensabili alla propria arte, mestiere o professione, sarebbe inconferente al caso in esame, in quanto i beni oggetto del pignoramento sarebbero sovrabbondanti rispetto alle concrete esigenze produttive/economiche/artigianali del Convenuto. Tale ragionamento viene svolto nel modo seguente la norma che pone un limite di impignorabilità a tutela del lavoro è diretta alla protezione di piccole unità produttive, per le quali può dirsi che l'indispensabilità coincida non tanto con un giudizio di meritevolezza dell'interesse economico protetto, quanto con una spinta 'caritatevole' dell'ordinamento, che risparmierebbe a modesti artigiani il pignoramento di beni indispensabili per piccoli e piccolissimi commerci. A fronte di queste considerazioni, sostiene l'Attrice, deve rilevarsi che la fama acquisita a livello nazionale ed internazionale dal Convenuto, che egli stesso allega e che deve pertanto ritenersi pacifica, rende i suoi beni immeritevoli della protezione contro il pignoramento, in quanto certamente non 'indispensabili' ai sensi dell'art. 515, comma 3, c.p.comma il Convenuto ha domandato che venga applicata la normativa sopravvenuta in corso di causa, ed in particolare il riformato art. 62 del DPR n. 602/1973, a tenore del quale i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitare risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinta, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito', ritenendo che abbia efficacia retroattiva. Da parte sua l'Attrice ha ritenuto l'inapplicabilità di tale normativa sopravvenuta, rimanendo ferma nell'affermazione della tesi per la quale, nel caso di specie, dovrebbe essere valutata in danno del Convenuto la presunta prevalenza del capitale investito sul valore del lavoro impiegato personalmente dal Convenuto medesimo nell'impresa. Non appare a questo Tribunale che sia necessario, ai fini della risoluzione della controversia, pronunciarsi sulla retroattività o meno della norma da ultimo citata, in quanto la decisione sarebbe la medesima sia che si ritenga applicabile la norma risultante dall'ultima modifica dell'art. 62 del DPR n. 602/1973, sia che si ritenga applicabile l'art. 515, comma 3, c.p.comma La questione dell'inerenza dei beni pignorati all'esercizio dell'impresa del Convenuto non è stata oggetto di contrasto tra le parti. Come anticipato, le divergenze si sono concentrate sulla indispensabilità di tali beni, indispensabilità riguardata sotto il profilo della mancata 'sovrabbondanza' del 'capitale strumentale' dell'impresa del Convenuto rispetto al valore che quest'ultimo apporta ad essa con il proprio lavoro. Dal verbale di pignoramento risulta che, tra i beni pignorati, 15 di essi sono stimati come aventi un valore inferiore o uguale a 100 euro altri 10 hanno un valore di stima compreso tra i 200 ed i 300 euro uno è valutato 400 euro, uno 1.000 euro e solo due hanno un valore non modesto ove si consideri quale termine di raffronto anche una piccola bottega artigiana una consolle per mixaggio audio da 50 canali, stimata euro 10.000,00, ed un pianoforte della marca Steinway & amp Sons, anch'esso stimato euro 10.000,00. Il Convenuto ha affermato - e, come già scritto, tale affermazione è stata fatta propria anche dall'Attore, potendosi ritenere pacifica - di essere un creatore di effetti sonori e colonne sonore di fama internazionale. Non è contestato che abbia lavorato con registi quali Michelangelo Antonioni, Ferzan Ozpetek e Nanni Moretti, tra gli altri, e che la sua opera abbia una eco mediatica, come dimostrato dagli articoli prodotti in giudizio. Il Convenuto, e neppure questo è stato oggetto di contestazione nel procedimento, è un soggetto diversamente abile che ha sviluppato una particolare sensibilità sonora e musicale, giungendo a collaborare artisticamente con le figure di riferimento per la cinematografia che si sono citate. La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2934 del 7.2.2008 afferma che l'art. 514, comma l n. 4 numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, comma 1, l. 24 febbraio 2006 n. 52, a decorrere dal 10 marzo 2006 , c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale . Il Convenuto, per quanto affermato in precedenza, non può non essere considerato un artista, e le sue collaborazioni rendono manifesto, senza alcuna necessità di ricorrere ad altro se non al fatto notorio e tale è la considerazione che artisti di fama mondiale non affiderebbero una parte essenziale del loro lavoro ad un semplice 'mestierante', sia pure dotato di un qualche generico e rimpiazzabile talento , che la sua opera non è semplicemente il frutto di un qualche 'estro', bensì una creazione dello spirito che taluni tra i più esigenti conoscitori e fruitori del mondo, dotati anch'essi di un elevatissimo senso artistico, hanno scelto di fare propria, inserendola in opere destinate ad un più che severo scrutinio sia commerciale che artistico. Deve ritenersi implicito nelle considerazioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo citata che, in particolare per quanto riguarda un artista nel senso che la tradizione filosofica occidentale ha dato al termine attraverso l'indagine estetica , il rapporto tra dotazione di capitale e valore dell'attività personalmente prestata deve essere riguardato senza conferire all'opera dell'uomo un valore 'fungibile' e pregiudizialmente dozzinale, a causa del postulato, manifestamente erroneo, secondo il quale solo le persone il cui sempre sostituibile lavoro ha un valore mediocre sarebbero passibili di subire pignoramenti. Il valore economico, ché questo è il profilo che qui esclusivamente interessa, e senza nulla togliere alla dignità di qualsiasi occupazione, come solennemente affermato dall'art. 4, Cost. del lavoro artistico svolto ad elevati livelli non può essere considerato economicamente equivalente a quello del lavoro fungibile e non qualificato applicato a mansioni ripetitive e standardizzate e si noti che proprio l'art. 4 Cost., al suo secondo comma, specifica come il lavoro contribuisca al progresso non solo materiale ma anche spirituale della società . Se ciò è vero, la cifra di poco più di ventimila euro costituente il ricavo stimato del pignoramento non può essere considerata superiore a quella che può approssimarsi ad una stima anche prudente del valore dell'impegno profuso dal Convenuto nell'eseguire le proprie creazioni artistiche. Per essere più chiari sarà sufficiente un semplice esempio laddove un violino del valore di ventimila euro potrebbe essere considerato una dotazione di capitale ampiamente sovrabbondante per uno stonato artista occasionale che si esibisca, in mancanza di migliore occupazione, di fronte ad un pubblico privo di sofisticazione e di aspettative, lo stesso violino, ed anche uno dal valore molte volte maggiore, costituirebbe uno strumento indispensabile per un solista di fama internazionale ed il suo prezzo, anche elevato, non sarebbe certamente prevalente sul valore dell'opera spirituale ed artistica estrinsecantesi nell'interpretazione di rara finezza e sensibilità del pezzo musicale - apportato dal grande esecutore. Che il valore dell'opera del Convenuto superi di gran lunga quella dei beni capitali che hanno formato oggetto del pignoramento è dimostrato da quanto precede. La legittimità del pignoramento, la cui conferma è stata richiesta dall'Attore, non può essere affermata, trovando applicazione l'art. 515, comma 3, c.p.c., il quale consente il pignoramento nel solo limite del quinto, sussistendone i rimanenti presupposti, che in questa sede non sono stati contestati. Le spese, considerata la novità della questione, concernente un pignoramento eseguito nei confronti di un artista di fama, devono considerarsi compensate interamente tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza disattesa o assorbita Respinge tutte le domande di Equitalia Cerit Spa e dichiara illegittimo il pignoramento - nella misura che oltrepassa i limiti del quinto dei beni pignorati - ai sensi e nei limiti di cui all'art. 515, comma 3, c.p.c. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.