Comunicazione telematica dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello e procedibilità del ricorso per cassazione

La società soccombente in prime cure ricorre in Cassazione contro la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Troppi sbagli, però, costano la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di legittimità, in quanto la società non ha adempiuto al duplice onere di deposito richiesto.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 11850/18, depositata il 15 maggio. Il caso. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione traeva origine dall’accoglimento da parte del Tribunale di Parma dell’opposizione al decreto ingiunto emesso nei confronti della società francese opponente per il pagamento di una somma di denaro in favore di un’altra società. Con l’opposizione accolta si eccepiva la carenza della giurisdizione italiana in favore di quella transalpina. Contro la decisione di primo grado, la società soccombente proponeva appello alla Corte distrettuale di Bologna, il quale veniva dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348- bis e 348- ter c.p.c. . Successivamente quest’ultima società proponeva ricorso per cassazione. Inammissibilità. La Suprema Corte prima di esprimersi nel merito della controversia ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile in quanto ai sensi degli artt. 348- bis e 348- ter c.p.c. il termine per proporre ricorso per cassazione contro la decisione di prime cure decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame. Tale termine si indentifica in quello breve, dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.pc. in quanto compatibile come limitato ai casi in cui tale comunicazione o notificazione sia mancata . Nel caso di specie risulta che l’ordinanza di inammissibilità è stata comunica a mezzo PEC al procuratore della ricorrente lo stesso giorno di pubblicazione 12/11/2015 come emerge dall’attestazione telematica della cancelleria della Corte d’Appello. Pertanto il ricorso per cassazione risulta tardivo essendo stato avviato alla notificazione dell’11 maggio 2016, oltre il termine di 60 giorni. Improcedibilità. Rileva la Cassazione, inoltre, che il ricorso è, altresì, improcedibile. Infatti, ricorda il Supremo Collegio, per la procedibilità del ricorso contro la sentenza di primo grado, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, serve un duplice onere di deposito la copia autentica della sentenza suddetta e, per la verifica della tempestività del ricorso, la citata ordinanza di inammissibilità. In mancanza di quanto richiesto il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo , la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei 60 giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una o dell’altra entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Cass. SS.UU. n. 25513/16 . Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha assolto l’onere di documentare la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità del gravame attraverso il deposito della stampa della relativa PEC. La Corte per questi motivi ha dichiarato improcedibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 16 gennaio – 15 maggio 2018, n. 11850 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo La Ar Cour Sarl Negoce & amp Courtage, società di diritto francese, proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto col quale il Tribunale di Parma le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 175.063,70 in favore della Censi Cereali s.r.l., quale prezzo d’acquisto di frumento biologico e di mais, giusta contratti del 14.9.2011 e del 28.10.2011 stipulati per il tramite d’un mediatore di borsa. Ed eccepiva la carenza della giurisdizione italiana, in favore di quella transalpina. Eccezione che, resistendo in giudizio la società opposta, il Tribunale accoglieva in applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. b , primo trattino, Reg. CE n. 44/01. Riteneva il primo giudice che al fine di individuare il luogo di consegna occorreva fare riferimento, in base alla giurisprudenza di legittimità, al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente e che nello specifico, trattandosi di merce consegnata in Francia presso la sede della società opponente, non ricorreva la possibilità, prevista dal citato regolamento, di superare la giurisdizione nazionale del soggetto convenuto in giudizio. L’appello proposto dalla Censi Cereali s.r.l. era dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dalla Corte distrettuale di Bologna. Pertanto, la Censi Cereali s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, sulla base di tre motivi. Cui resiste con controricorso la Ar Cour Sarl Negoce & amp Courtage, che ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Il ricorso è inammissibile. In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione o notificazione, se anteriore dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. in quanto compatibile contenuto nel medesimo art. 348-ter c.p.c. , come limitato ai casi in cui tale comunicazione o notificazione sia mancata Cass. n. 25115/15 . Nella specie, dall’attestazione telematica della cancelleria della Corte d’appello di Bologna risulta che l’ordinanza d’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è stata comunicata a mezzo PEC al procuratore della parte odierna ricorrente lo stesso giorno di pubblicazione, il 12.11.2015. Pertanto, il ricorso per cassazione, essendo stato avviato alla notificazione l’11.5.2016, è tardivo rispetto al termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione. 2. - Il ricorso è, altresì, improcedibile. Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. S.U. n. 25513/16 . Parte ricorrente non ha assolto l’onere di documentare, depositando la stampa della relativa PEC, l’avvenuta comunicazione dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, comunicazione la cui prova questa Corte ha dovuto richiedere d’ufficio. 3. - Nel concorso di una causa d’inammissibilità e di una d’improcedibilità del ricorso, prevale la declaratoria di quest’ultima cfr. Cass. S.U. n. 7431/91 e successive conformi . 4. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. 5. - Ricorrono i presupposti per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.