Dies a quo per calcolare il termine breve per proporre appello: decideranno le Sezioni Unite?

Preso atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali che ubbidiscono a principi diversi in merito al dies a quo per il calcolo del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. momento in cui la sentenza notificata è pervenuta al destinatario oppure momento in cui la stessa è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica , è opportuno, viste le implicazioni di coerenza del sistema normativo, rimettere la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili per la risoluzione della questione.

Sul tema l’ordinanza interlocutoria della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 10507/18, depositata il 3 maggio. La vicenda processuale. Il fatto da cui trae origine la pronuncia in commento è così sintetizzabile. Il proprietario di un fondo, con ricorso depositato nel 1992, proponeva una domanda di manutenzione nel possesso volta ad ottenere nei confronti di un confinante inibitoria di costruzione e conseguente demolizione di un muraglione posto, a suo dire, a distanza illegale. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2694/2006, accoglieva la domanda attorea, condannando il resistente a ridurre l’altezza del muro edificato al confine tra le due proprietà. Nello specifico, in ossequio alle risultanze dell’espletata CTU, il manufatto doveva essere posto in pristino ad una altezza massima di metri tre, così da rientrare nell’alveo del c.d. muro di cinta” ex art. 878 c.c Parte ricorrente, tuttavia, interponeva appello lamentando che il giudice di prime pur avendolo presupposto nella motivazione non aveva del pari ordinato al soccombente la demolizione di un terrapieno realizzato sul proprio fondo, così da eliminare – in concreto – un abusivo dislivello venutosi a creare tra i due terreni. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 512/2013, accoglieva il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata – condannava l’appellato a demolire anche il terrapieno così da eliminare le differenze di piano. Il punctum dolens. Esaurita la vicenda processuale nel suo fatto ancillare, è ora venuto il momento di porre in luce il reale punctum dolens della fattispecie. L’appellato, infatti, costituitosi solo con comparsa conclusionale, aveva eccepito la tardività dell’appello. Tesi questa però non accolta dal giudici salernitani. Secondo quest’ultimi, infatti, ai fini del decorso del termine breve di 30 gg. ex art. 325 c.p.c. di impugnazione non deve tenersi conto del giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario, bensì quella in cui tale provvedimento è stato consegnato al destinatario della notifica. E’ per questo motivo che l’appellato-soccombente ricorre per cassazione. La decisione della Corte di Cassazione. Come anticipato nella narrativa che precede, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello di Salerno avrebbe errato nel computare quale dies a quo per il calcolo del termine perentorio utile per impugnare la sentenza di primo grado il momento in cui la stessa sia stata notificata, e non già il momento del suo avvio a notifica dall’UNEP. Gli Ermellini rilevano, innanzi tutto, un discordante orientamento sulla questione. Una prima tesi, più risalente nel tempo, fa capo alla sentenza Cass. Civ. n. 883/14 secondo cui quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, comma 1, ultimo periodo, c.c. . A tale impostazione si contrappone un più recente orientamento cristallizzatosi con la sentenza Cass. Civ. n. 9258/15 la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento . Appurato tale contrasto non suscettibile di essere condotto ad unità , la Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili per la risoluzione della questione di particolare rilevanza. L’art. 326 c.p.c. non e’ un’isola logica. Dalla lettura dell’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza costituisce il momento da cui iniziano a decorrere i termini brevi per proporre appello, sempre che la notificazione sia validamente avvenuta. La ratio della norma è preordinata, proprio come messo in luce dalla pronuncia in commento, dall’esigenza che entro un periodo di tempo piuttosto ristretto la sentenza assuma valore di cosa giudicata per tutte le parti. L’esigenza di certezza imporrebbe, sotto certi profili, che l’art. 326 c.p.c. non essendo un”’isola logica” , nel procedimento di notificazione, si correlasse al principio di presunzione di conoscenza”. Tenuto altresì conto, che, come chiarito da altra giurisprudenza di nomofilachia v. Cass. Civ. sent. n. 8858/02 Cass. Civ. sent. n. 5027/87 , gli effetti della decorrenza del termine breve di impugnazione, non tollerano equipollenti alla notificazione della sentenza. Mentre, per la dottrina maggioritaria la notificazione della sentenza ha efficacia bilaterale, nel senso che fa decorrere i termini tanto per il notificato quanto per il notificante che sia anch'esso parzialmente soccombente v. Mandrioli, Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 2009, p. 403 . Non resta dunque che attendere l’eventuale quanto probabile pronuncia delle Sezioni Unite sul punto nell’attesa è consigliabile attenersi a quello che pare essere l’orientamento predominante e che traspare nel sottosuolo della parte motiva della pronuncia qui annotata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 22 febbraio – 3 maggio 2018, n. 10507 Presidente Correnti – Relatore Scalisi Fatti di causa B.F. , con ricorso del 12.5.1992 proponeva innanzi al Pretore di Eboli istanza di manutenzione nel possesso nei confronti di M.F. , domandando che fosse vietato a quest’ultimo di continuare a costruire un muraglione posto a distanza illegale dal confine dei rispettivi fondi e che l’opera fosse altresì demolita. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2694 del 2006 intervenuta dopo due pronunce della S.C. per regolamento di competenza ed il passaggio alle Sezioni stralcio del Tribunale accoglieva la domanda, condannando il resistente a ridurre l’altezza del muro edificato al confine con la proprietà del ricorrente nel tratto individuato dal CTU, fino a contenerla in quella massima di metri tre, così da conferirgli i requisiti del muro di cinta, alla stregua di quanto disposto dall’art. 878 c.c. con il concorso dell’isolamento delle due facce e la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Avverso questa sentenza, B.F. ha proposto appello, lamentando che il Tribunale, pur avendolo presupposto nella motivazione, non aveva ordinato la demolizione del terrapieno realizzato dal M. sul proprio fondo, sì da eliminare il dislivello da lui, abusivamente, prodotto fra i due terreni. Il M. , per larga parte del processo non è comparso, si è costituito con comparsa conclusionale del 15.1.2011 con la quale ha eccepito a la tardività dell’appello b la sua genericità c la sua infondatezza. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 512 del 2013 accoglieva l’appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellato a demolire anche il terrapieno realizzato sul proprio fondo per l’altezza pari al dislivello creato sul fondo stesso rispetto al piano di campagna in naturale pendio dal confinante fondo di B.F. , confermava nel resto la sentenza impugnata. Condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte di Appello di Salerno, la notificazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione non può, dal lato di colui che notifica la sentenza, farsi coincidere con il momento della consegna della sentenza all’Ufficiale giudiziario, anche in ragione del diritto di avere la certezza che la notifica della sentenza sia andata a buon fine, prima di proporre l’impugnazione stessa, senza dovere, in ogni caso, affrettarsi ad esercitare un’attività processuale che potrebbe rivelarsi inutile e dispendiosa, con il momento in cui l’atto viene consegnato al destinatario. Sicché, secondo la Corte di Salerno ai fini della verifica del rispetto del termine breve per l’impugnazione non dovrebbe tenersi conto del giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario, ma di quello in cui la sentenza è stata consegnata al destinatario della notifica. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.F. per un motivo. B. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.= Con l’unico motivo di ricorso M.F. lamenta la nullità della sentenza o del procedimento art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 149, 170, 325 e 326 cod. proc. civ. art. 360 n. 3 cod. proc. civ. . Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare quale dies a quo per il calcolo dei termini utili per impugnare la sentenza del Tribunale il momento in cui la sentenza notificata sia pervenuta al destinatario e non, invece, il momento cui è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica. Il ricorrente, in buona sostanza, propone la questione se per il notificante il dies a quo del termine breve di impugnazione coincida con la data di consegna della sentenza all’Ufficiale Giudiziario, ovvero, con quella di perfezionamento della notifica per il destinatario. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti di segno opposto. a Un primo orientamento almeno in ordine di tempo risale alla sentenza n. 883 del 2014 che fa leva sulla rilevanza della conoscenza legale della sentenza la consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario rende certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704, ultimo periodo, cod. civ. E, poiché la conoscenza legale della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza non può che avere inizio dal momento della suddetta consegna, quale fatto che stabilisce in modo certo la conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante, secondo la formula del citato art. 2704 cod. civ. . b Altro orientamento è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 9258 del 2015, secondo cui la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il notificato, implica contestualità degli effetti e quindi decorrenza del termine breve dalla medesima data La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fa, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento . 2.= Sono, questi, orientamenti che ubbidiscono a principi diversi non suscettibili di essere ricondotti ad unità, e, in via di principio, entrambi legittimi ed entrambi sostenibili. Il riferimento alla notificazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ., per la decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza, potrebbe essere correlato al cd. principio di presunzione di conoscenza della sentenza che incombe su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notifica, oppure al cd. principio, di creazione dottrinale, dell’effetto bilaterale della notifica che presuppone completato il procedimento di notificazione. È necessario, dunque, verificare quale dei principi cui ubbidiscono i due diversi orientamenti garantisce, meglio o in modo prevalente, coerenza e razionalità del sistema normativo, dovendo ritenere che neppure l’art. 326 cod. proc. civ. sia un’isola logica, ma un frammento di un sistema di per sé coerente e razionale. Senza trascurare una visione storica sistematica, posto che il codice di rito del 1865, prevedeva espressamente che gli effetti della notifica della sentenza si producevano simultaneamente tanto per il notificante quanto per il notificatario. L’art. 45 di quel codice, disponeva che Quando la legge stabilisce un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre, anche, contro la parte alla cui istanza è seguita la notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito . E, senza trascurare, neppure, il principio o la valenza del giudicato, non richiamato dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti, dato che il termine breve di cui all’art. 326 cod. proc. civ. è preordinato, essenzialmente, al passaggio in giudicato della sentenza in un tempo breve la cui forza vincolante, nel nostro sistema, non può che essere relazionata ad un singolo momento per tutte la parti in causa, ovvero, per tutti i soggetti interessati. Il Collegio ritiene che tale accertamento per le implicazioni che lo stesso potrebbe avere sul piano assiologico pratico nonché sulla coerenza del sistema normativo, sia opportuno che venga compiuto dalle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili in ragione e per la soluzione della questione, di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 374 secondo comma, cod. proc. civ