Diniego di protezione internazionale: impugnazione dinnanzi al Giudice del capoluogo di distretto

Competente a conoscere delle cause promosse ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, in materia di provvedimenti afferenti alla protezione internazionale dei richiedenti asilo, non è tanto il Giudice della sezione distaccata nella Corte d’Appello ove si trova il centro di accoglienza o trattenimento dello straniero, quanto piuttosto il Giudice sedente nel capoluogo del distretto della medesima Corte.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 7813/2018 del 29 marzo, in riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bolzano nel procedimento pendente tra uno straniero richiedente asilo ed il Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. I fatti di causa. In particolare, avverso il diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Verona, l’immigrato proponeva ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008 innanzi al Tribunale di Verona. Quest’ultimo tuttavia si dichiarava incompetente, per esserlo piuttosto il Tribunale di Bolzano, in quanto il richiedente era alloggiato in una struttura di accoglienza sita in un Comune della Provincia di Bolzano. Anche il Tribunale di Bolzano, tuttavia, si dichiarava incompetente in base alla previsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 25/2008 applicabile ratione temporis , che in detti casi radica la competenza presso il Tribunale in composizione monocratica sedente nel capoluogo di distretto della Corte d’Appello ove ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato . Ora, nel caso di specie, il capoluogo di distretto non era Bolzano ma Trento sicché la causa avrebbe dovuto radicarsi innanzi al Tribunale di Trento. Ciò premesso il Tribunale di Bolzano sollevava d’ufficio il regolamento di competenza. Giudice competente in base al capoluogo, non rilevano le sezioni distaccate. La Corte di Cassazione, in accoglimento del presente regolamento, ha confermato la competenza del Tribunale di Trento, in ossequio al principio di diritto per cui, qualora per l’individuazione dell’organo giurisdizionale la legge faccia riferimento - come nel caso de quo , il citato art. 19 d.lgs. n. 25/2008 - al Giudice del capoluogo di distretto della Corte d’Appello, è irrilevante che la stessa Corte si presenti articolata in sezioni distaccate, atteso che queste ultime hanno una localizzazione diversa, che non si pone sullo stesso piano del capoluogo della Corte. Sicché solo il capoluogo, e non la sede della sezione, costituisce il criterio di individuazione del Giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 22 – 29 marzo 2018, n. 7813 Presidente/Relatore Genovese Fatto e diritto nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Bolzano nel procedimento pendente tra M.S.M. c. Ministero dell’interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018 dal Presidente relatore Dott. Francesco Antonio Genovese lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso affinché la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Trento. Ritenuto che il signor M.S.M. ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 e 35 d.lgs. n. 25 del 2008, con riferimento al diniego pronunciato nell’ambito dei procedimenti volti alla protezione internazionale del richiedente - dalla Commissione territoriale di Verona, davanti al tribunale di Venezia e quest’ultimo si è dichiarato incompetente, per esserlo il Tribunale di Bolzano, in quanto il richiedente asilo era alloggiato presso una struttura di accoglienza della Caritas di che il Tribunale di Bolzano, premesso che, ai sensi del menzionato articolo 19, a conoscere dei detti provvedimenti di cui all’art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008 2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. che, nella specie, il capoluogo di distretto della Corte d’appello non era Bolzano ma Trento art. 52 RD n. 12 del 1941, Tabella A allegata ad esso, come sostituita dall’art. 2 d.lgs. n. 155 del 2012, dall’ivi annessa Tabella 1, ove sono elencate le 26 Corti d’appello ed i relativi 26 distretti in cui esse hanno giurisdizione sicché la causa doveva essere decisa dal tribunale di Trento, cui spettava la competenza nel caso di specie che, il Tribunale, con ordinanza in data 15 novembre 2017, ritenendosi per tanto incompetente, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha chiesto l’accoglimento dell’istanza e dichiararsi la competenza del Tribunale di Trento. Considerato che, ai fini della soluzione della questione di competenza sollecitata dal giudice a quo, va premesso che, secondo 19 d.lgs. n. 150 del 2011, a conoscere delle controversie, come quella in questione, promosse ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008, 2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto. che, nella specie, non è contestato il fatto che il ricorrente sia trattenuto in un centro di accoglienza richiedenti asilo sicché ricorre l’ultima ipotesi del richiamato art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 che, pertanto, vada identificato quale sia il tribunale, in composizione monocratica , sedente nel capoluogo del distretto di corte di appello ove si trova la città di posta nella provincia di Bolzano e nella regione Trentino - Alto Adige che, correttamente, il Tribunale a quo afferma che il capoluogo di distretto della Corte d’appello avente giurisdizione su quel territorio sia Trento e non già Bolzano, ove siede una sezione distaccata della medesima Corte, ossia una sede della medesima, non il suo capoluogo, che è Trento che, pertanto, il regolamento va definito nei sensi indicati dal Tribunale di Bolzano, in applicazione dei seguenti principi di diritto a in tema di competenza dell’organo giurisdizionale che la legge individui per relationem con riferimento al giudice del capoluogo di distretto di Corte d’appello, è irrilevante che la stessa Corte si presenti come articolata in sezioni distaccate atteso che queste ultime hanno una localizzazione la sede diversa che non si pone sullo stesso piano del capoluogo della Corte, sicché - ove esso sia espressamente richiamato dalla legge come criterio di individuazione dell’organo competente il capoluogo e non la sede della sezione costituisce il solo criterio di individuazione dell’organo giurisdizionale competente nella specie il tribunale sedente nel capoluogo di distretto di corte d’appello b in tema di individuazione del tribunale competente a conoscere delle cause, come quella in questione, promosse ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008, in materia di provvedimenti afferenti alla protezione internazionale dei richiedenti asilo, l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile ratione temporis, nel radicare la competenza presso il tribunale, in composizione monocratica, sedente nel capoluogo del distretto di corte di appello ove ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. ovvero, come nel caso di specie, il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto. , comporta che sia competente a conoscere di tali vertenze non già la sede della sezione distaccata nella Corte d’appello ove si trovi il centro di accoglienza o trattenimento dello straniero ma il giudice sedente nel capoluogo del distretto della medesima Corte d’appello che, di conseguenza, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Trento che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trento.