Soppressione di Equitalia: quali sono gli effetti sui processi pendenti in cui era contumace?

L’articolo 1, d.l. numero 193/16 ha sancito una successione universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti attivi e passivi di Equitalia con la conseguenza che trovano applicazione gli articolo 110 e 299 c.p.c. nei processi pendenti all’1 luglio 2017, data di tale soppressione, in cui era costituita e l’articolo 300, comma 4, c.p.c. in quelli in cui era contumace saranno interrotti.

È quanto sancito dal Tribunale di Mantova, sez. I Civile, nell’ordinanza del 26 gennaio 2018. Il caso. Si tratta dell’appello della sentenza del GdP di Mantova numero 491/16 relativa alla lite tra un privato cittadino contro Equitalia Sud Spa, rimasta contumace nella causa in esame ed un Comune che ha promosso un appello incidentale contro quest’ultima e chiesto, vista la sua soppressione quale ente autonomo, l’interruzione del processo. Effetti della soppressione di Equitalia sui processi pendenti in cui si era costituita. Per Il G.O. la successione in detti rapporti, dovuta alla sostituzione dell’ente autonomo Equitalia con Agenzia dell’Entrate-Riscossione, ente economico strumentale all’AGE sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF, non comporta nessun subentro ipso iure l’inciso «anche nei rapporti processuali», infatti, nulla aggiunge a quanto già sancito dall’articolo 110 c.p.c., secondo cui il processo prosegue col successore universale o nei suoi confronti quando la parte viene meno per morte od altra causa. L’articolo 299 c.p.c. equipara l’estinzione della società alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica. L’interruzione del processo non può essere dichiarata d’ufficio «sulla sola base della presunzione di conoscenza ricollegabile alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’evento estintivo» Cass. Civ. numero 6208/13 , non escludendo l'efficacia erga omnes della fonte, da cui promana la vicenda estintiva». Infatti il difensore di Equitalia, se costituita in giudizio, è l'unico soggetto legittimato alla sua comunicazione o notificazione, pena la prosecuzione con le parti originarie, con contestuale ultrattività della procura ad litem, essendo irrilevante la conoscenza della sua soppressione aliunde acquisita. E se era contumace? In questo caso si applica l’articolo 300, comma 4, c.p.c. nel testo novellato dalla L. numero 69/09 «il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 c.p.c.». Nel nostro caso sarà interrotto dal l’1 luglio 2017, poiché il Comune ha prodotto una visura camerale attestante tale cessazione e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese a partire da tale data.

Tribunale di Mantova, sez. I Civile, ordinanza 13 – 26 gennaio 2018 Giudice Venturini Fatto e diritto Premesso che ha proposto appello avverso la sentenza numero 491/2016 emessa dal Giudice di Pace di Mantova nella causa promossa da Anumero contro Equitalia Sud Spa e il Comune di Porto Mantovano che l’atto di citazione in appello è stato regolarmente notificato in data 2.01.2017 per l’udienza del 5.06.2017 che Equitalia Servizi di Riscossione spa non si è costituita e pertanto all’udienza del 21.11.2017, fissata per la verifica della regolare instaurazione del giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia che parte appellata Comune di Porto Mantovano che ha proposto, a propria volta, appello incidentale nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione spa con comparsa notificata in data 24.05.2017 ha chiesto che venga dichiarata l’interruzione del procedimento, essendo stata Equitalia Servizi di Riscossione spa soppressa quale ente autonomo che parte appellante si è opposta, allegando che “l’oggettiva insussistenza dei presupposti per l’interruzione è stabilità dallo stesso Legislatore, al III comma dell’articolo 1 del D.L. 193/2016, il quale testualmente dispone che 3. “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1. luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602” e che quindi proprio per evitare le problematiche connesse all’interruzione di milioni di cause il legislatore avrebbe previsto un subentro ex lege nei rapporti processuali, per cui dal 1.07.2017 ogni rapporto giuridico anche processuale già facente capo ad Equitalia spa automaticamente fa capo ad Agenzia delle entrate – Riscossione ritenuto che tale interpretazione non può essere accolta il legislatore, istituendo, a far data dal 1. luglio 2017, il nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ha previsto una forma di successione a titolo universale di detto ente “nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia” contestualmente sciolte e di cui è stata disposta la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese “senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione” articolo 1 comma 1 D.L. numero 193/16 l’inciso “anche processuali” nulla dice di diverso rispetto a quanto previsto dall’articolo 110 c.p.c., a norma del quale “ Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto” posto che l’estinzione della società è equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica, nel caso devono quindi trovare applicazione gli articolo 299 e ss. c.p.c. come correttamente rilevato da parte appellante anche nell’ipotesi di soppressione ex lege di un ente pubblico l’interruzione non può essere dichiarata d’ufficio, sulla sola base della presunzione di conoscenza ricollegabile alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’evento estintivo v. Cass. Civ. numero 6208/13 , non escludendo l'efficacia erga omnes della fonte, da cui promana la vicenda estintiva, l’applicabilità delle norme sopra richiamate se la parte società/ente pubblico era costituita a mezzo di procuratore l’evento deve essere quindi dichiarato o notificato dalle altre parti dal suo procuratore, al preciso scopo di far dichiarare l’interruzione del giudizio, comportando la mancata dichiarazione la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie, con correlativa ultrattività della procura ad litem, e non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'interruzione, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, in quanto il procuratore è l'unico soggetto legittimato alla sua comunicazione o notificazione se la parte, come nel caso in esame, è contumace, opera invece il disposto dell’articolo 300 comma 4 c.p.c., nel testo riformato dalla l. numero 69/2009, a norma del quale “il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292” nella fattispecie il Comune di Porto Mantovano ha prodotto in data 13.01.2018 visura camerale che attesta la cessazione della società Equitalia Servizi di Riscossione spa e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese a far data dal 1. luglio 2017, con conseguente interruzione del presente procedimento a far data da tale documentata estinzione, ai sensi dell’articolo 300 c.p.c P.Q.M. Visto l’articolo 300 c.p.c Dichiara l’interruzione del presente procedimento per intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte contumace Equitalia Servizi di Riscossione spa, a far data dal 13.01.2018. Si comunichi.