Niente rimessione in termini per chi ha fatto prescrivere il diritto ad impugnare il lodo

L’arbitrato rientra nelle ADR, sì che l’attività degli arbitri ha natura privatistica ed il lodo vincola le parti solo perché hanno deciso di conferire loro il potere di decidere la controversia da ciò discende il fondamento privatistico-consensuale del lodo.

Sono perciò inapplicabili le regole tipiche della giurisdizione ordinaria ed è quindi impossibile la rimessione in termini di chi non ha rispettato il termine annuale per impugnare il lodo che decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione, anche nel caso di mancata o tardiva notifica ex art. 824 c.p.c È quanto sancito dalla Corte di Appello di Catania, sez. I, n. 1966 pubblicata il 26 ottobre 2017. Il caso. Si tratta dell’impugnazione del lodo arbitrale che ha posto fine ad una lunga e complessa lite avente ad oggetto sociale la rappresentanza e la vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento . L’accomandante citava in giudizio e poi presso l’arbitro, stante la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo, l’accomandatario ed amministratore, nonché la stessa società, promuovendo, in questa sede, anche un’azione di responsabilità, per violazione dei doveri sociali di non concorrenza e per ottenere utili non percepiti dal 1978 al 1988. L’arbitro depositava il lodo l’8 aprile 2010 e lo pubblicava il 27 agosto 2010, ma lo aveva sottoscritto il 10 marzo 2010 ha condannato l’amministratore/accomandatario a rifondere al patrimonio sociale una somma per i mancati introiti dovuti alla sua attività anticoncorrenziale ed entrambi i convenuti a versare gli utili non percepiti dall’attore dal 1986 al 2007. L’amministratore appellava il lodo citando in giudizio l’altro ex socio e la ditta, ma il ricorso risultava inammissibile perché tardivo. La notifica degli atti, inoltre, era avvenuta il 5 ed il 17 agosto 2011, cioè dopo la scadenza del termine ex art. 828 c.p.c Quale dies a quo per l’impugnazione? Il testo di questa norma non lascia dubbi ad altre esegesi il termine annuale per impugnare il lodo decorre dalla data dell’ultima, o come nel nostro caso dell’unica, sottoscrizione anche nel caso in cui l’arbitro o gli arbitri hanno omesso di comunicare il lodo alle parti, notificandolo entro 10 giorni ex art. 824 c.p.c. nel nuovo testo novellato dalla L. n. 40/06 , che ribadisce la decorrenza dall’ultima sottoscrizione. La Corte di Appello evidenzia come la tesi è supportata da autorevole dottrina - ed anche dalla giurisprudenza della S.C. - che presume la conoscenza del testo del lodo dal momento della sua emanazione, anche se non è stato materialmente consegnato. In essa si chiarisce, poi, che in caso di lodo in cui siano presenti solo alcune delle sottoscrizioni dovute e datate non contestualmente tra loro e con la redazione del documento, se l’impugnazione verte sulla sua nullità, il dies a quo decorre dalla data in cui è stata apposta l’unica o l’ultima sottoscrizione datata o databile, anche se anteriore ad altra sottoscrizione non datata Cass. civ., n. 2704/07 e n. 19163/15 . L’omessa notifica nei termini di legge rileva solo come fonte di una loro responsabilità nei confronti delle parti, ma non incide assolutamente sulla decorrenza del termine annuale. È impossibile, per quanto sopra esplicato, essendo l’arbitrato una procedura stragiudiziale rimessa alla volontà delle parti e stante la sua natura privatistica, ogni analogia con i termini per impugnare le sentenze previste dal codice di rito come invocato dall’attore. Rimessione in termini impossibile. Per quanto sopra è negata la rimessione in termini. La Corte, con un parallelo con la giustizia ordinaria, rileva come spetti al difensore attivarsi per sapere se siano state svolte attività processuali a sua insaputa e rispettare i termini di decadenza. Infatti non è possibile concedere la rimessione in termini, anche per impugnare un atto, qualora la parte sia incorsa in un errore di diritto come chi, avendo fatto decorrere inutilmente il termine ex art. 327 c.p.c., si dolga di tale impossibilità per la tardiva o mancata comunicazione da parte della cancelleria Cass. n. 5946/17 e n. 26402/14 , che può comportare, semmai, un’azione disciplinare a carico del responsabile .

Corte di Appello di Catania, sez. I Civile, sentenza 14 giugno – 26 ottobre 2017, 1966 Presidente Cordio – Relatore Vitale Svolgimento del procedimento arbitrale Con domanda di arbitrato del 29.04.08 omissis Ag. promuoveva procedimento arbitrale, rituale e secondo diritto, contro omissis Cab di Anumero omissis & amp C. s.a.s. e contro Anumero , in forza della clausola compromissoria di cui allatto costitutivo articolo 15 della società suddetta secondo la quale Qualunque controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o i soci tra loro, che non sia di competenza inderogabile dell’autorità giudiziaria, sarà devoluta alla decisione della Camera Arbitrale di Catania . L'attore esponeva di essere socio accomandante della omissis Cab s.a.s., costituita nel dicembre 1978, avente quale oggetto sociale rappresentanza e vendita all’ingrosso di capi d'abbigliamento e quale socio accomandatario ed amministratore Anumero di avere già convenuto innanzi al Tribunale di Catania, con atto di citazione del 15.05.89, omissis Anumero , anche quale socio accomandatario, per sentirlo condannare al pagamento di utili non corrisposti nel periodo dal 1978 al 1988, oltre al risarcimento danni nella misura di Euro 50.000,00 per avere svolto, in violazione dell'articolo 6 dell’atto costitutivo, attività in concorrenza con quella della società che il Tribunale di Catania sezione stralcio, con sentenza del 7.06.03, condannava il convenuto al pagamento in favore dell’attore, a titolo di utili non corrisposti, della somma di Euro 55.879,86, oltre interessi e spese che la sentenza veniva impugnata da parte soccombente e la Core d'Appello di Catania, con la sentenza numero 965 del 2.10.07, dichiarava improponibili le domande dell’attore omissis in accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della Camera Arbitrale. Con l'atto introduttivo del giudizio arbitrale, attore formulava domanda di risarcimento in proprio favore contro omissis Anumero per la somma di Euro 250.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta equa all'esito dell’esame del documento di riepilogo delle quote F.I.R.R. versato , per l'inadempimento degli obblighi di non concorrenza come definiti dall'articolo 6 dell’atto costitutivo di omissis Cab s.a.s. secondo cui I soci accomandatari si impegnano a prestare a favore della società e senza limiti di sorta la propria prestazione di lavoro personale obbligandosi a disimpegnarla nell'esclusivo interesse sociale comune, non potendo svolgere, per conto proprio o altrui, attività concorrente con quella della società, né partecipare quale socio in veste di unici titolari di altre imprese concorrenti o non concorrenti con la società proponeva pure domanda di mero accertamento dell’inadempimento del convenuto, nella qualità di amministratore della omissis Cab s.a.s., riguardo agli obblighi di comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ex articolo 2320 comma 3 c.c. formulava, altresì, domanda di condanna del convenuto omissis in solido con la società Cab s.a.s., al pagamento di utili non corrisposti e segnatamente, della somma di Euro 59.714,30 per gli esercizi dal 1978 al 1988 e della somma di Euro 112.500,00 per gli esercizi dal 1989 alla data della domanda di arbitrato . Con memoria di risposta del 20.06.08 le parti convenute, dichiarando di accettare l'arbitrato e contestando nel merito in fatto e in diritto le pretese attoree, eccepivano preliminarmente sa la carenza di legittimazione attiva dello omissis per asserita esclusione dalla società omissis Cab s.a.s. sia la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, come pure del diritto al pagamento degli atti. Inoltre, formulavano domanda riconvenzionale di accertamento dell’avvenuta esclusone di Ag. dalla società in subordine, con compensazione rispetto ad eventuali crediti accertati, di condanna al pagamento delle somme corrispondenti alle perdite subite dalla società medesima, nonché di risarcimento dei danni all'immagine professionale, e per un mancato affidamento bancario, oltre che per responsabilità aggravata ex art96 c.p.c, nella misura complessiva non minore di Euro 100.000,00. Con la memoria del 19.12.08, l'attore deduceva che l'azione da lui proposta per violazione dell'obbligo di non concorrenza contro il convenuto omissis è senz'altro da ricondurre all'azione di responsabilità ex articolo 2393 c.c., esperibile nei confronti dell’amministratore anche direttamente dai soci delle società di persone . Con ordinanza del 23.02.09, l’arbitro unico, ritenuto che l'attore ha così assunto la propria legittimazione ad agire con l'azione di responsabilità spettante alla società per il risarcimento dei danni che si affermano subiti in ragione della violazione dei predetti obblighi di non concorrenza, ritenuto che tale domanda avverso la quale il convenuto ha sollevato eccezione di inammissibilità sia da considerare nuova, in ragione della connessione di tale domanda con quella di risarcimento danni già pendente nel procedimento, affermava la propria competenza a conoscerne ai sensi degli articolo 26 e 28 comma 3 del regolamento di procedura dell'arbitrato e concedeva alle parti termini per note e repliche. Con la medesima ordinanza, disponeva, ex articolo 210 c.p.c, l'esibizione richiesta dall'attore, a carico della Fondazione Enasarco, del documento di riepilogo dei mandati di agenzia ricevuti sino all’anno 2008 dal convenuto in proprio e nella qualità di socio accomandatario della omissis Cab s a.s., e del documento di riepilogo delle quote relative al F.I.R.R. Fondo delle Indennità Risoluzione Rapporto versate annualmente sino all'anno 2008 dalle ditte preponenti al medesimo convenuto in proprio e nella qualità suddetta. Con la citata ordinanza, in relazione all'istanza dell’attore volta alla nomina di un Ctu per la determinazione del quantum debeatur in ordine alla domanda di condanna al pagamento di utili non corrisposti, disponeva, altresì, la chiesta c.t.u. limitando l'ambito temporale della stessa ai soli esercizi della omissis Cab s.a.s. rispetto ai quali l’invocato diritto agli utili non risulta prescritto. Contestualmente disponeva, a carico delle parti convenute, l'esibizione ex articolo 210 c.p.c. al nominato Ctu dei rendiconti annuali, dei bilanci di esercizio e dei conti profitti e perdite di omissis Cab s.a.s. unitamente ai documenti giustificativi necessari per controllarne l'esattezza. Parte istante concludeva chiedendo di 1 accertare e dichiarare che omissis Anumero ha violato i suoi doveri di amministratore e socio accomandatario ed, in particolare, le prescrizioni dell’articolo 6 dell’atto costitutivo, esercitando attività in concorrenza con quella della omissis Cab s.a.s., sia in proprio che tramite partecipazione alla F.lli omissis s.a.s. di omissis Sa., facendo intestare a se sesso o alla F.lli omissis mandati di agenzia che altrimenti avrebbe potuto gestire la Cab s.a.s. 2 accertare e dichiarare che la omissis Cab s.a.s. non ha mai provveduto a distribuire utili al socio accomandante omissis Ag. e che, in violazione dellarticolo 2320 ultimo comma c.c., ha sempre omesso di fornire la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, impedendo al socio accomandante di controllarne l'esattezza e, a parte dal 2004, non ha più tenuto il libro giornale, non ha redatto bilancio di esercizio, né ha tenuto i libro degli inventari 3 per l'effetto, condannare il sig. omissis Anumero a risarcire la omissis Cab s.a.s. dell’importo di Euro 4.056.603,25, così come quantificato nella relazione di c.t.u. 4 condanna il sig. omissis in qualità di amministratore e socio accomandatario della omissis Cab s.a.s., in solido la società medesima, a pagare all'attore gli utili relativi al periodo 1986-2003, quantificati in Euro 14.438,11 5 condannare il sig. omissis in qualità di amministratore e socio accomandatario della omissis Cab s.a.s., in solido con la società medesima, a pagare all'attore, per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, la somma ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo ed oltre spese, competenze ed onorari del presente arbitrato. A loro volta, le parti convenute concludevano chiedendo di 1 ritenere la competenza dell'arbitro sino all'epoca in cui l’attore era accomandante ed, in coerenza, dichiararlo non legittimato oggi, non essendo socio, ad adire la Camera Arbitrale per proporre alcuna azione a carico di omissis Cab s.a.s. e del sig. omissis che attenga a fatti successivi alla sua uscita dalla società 2 in ogni caso, qualora l’attore fosse ritenuto legittimato, dichiarare prescritta e, comunque, infondata lazione di danni promossa contro omissis Anumero 3 in ogni caso, qualora l’attore fosse ritenuto legittimato, dichiarare prescritta e, comunque, infondata la richiesta di pagamento, a carico dei convenuti in solido, di utili della società omissis Cab s.a.s. 4 ritenere non di competenza del tribunale arbitrale la domanda nuova che parte attrice ha prospettato quale azione sociale di responsabilità perché tardiva e, comunque, non connessa con la domanda iniziale, e perché improponibile secondo la clausola compromissoria che deve riguardare interessi individuali e non interessi a valenza generale 5 ritenere tale domanda, in ogni caso, inammissibile perché parte attrice non è legittimata a proporre azione sociale di responsabilità a carico dell’amministratore della omissis Cab s.a.s 6 ritenere tale domanda prescritta e, comunque, infondata in via convenzionale 7 accertare e dichiarare che omissis Ag. non è più socio della omissis Cab s.a.s. per essere uscito dalla società a causa del mancato ripianamento delle perdite 8 in subordine, dichiarare l’esclusione di omissis Antonimo per l’inadempienza agli obblighi sociali 9 dichiarare, comunque, l'attore tenuto a corrispondere alla omissis Cab s.a.s. importo di Euro 64.420,00 un terzo di Euro 193.259,23 corrispondente alla sua quota di perdite secondo il bilancio al 31.12.07 e/o a quella maggior somma che risulterà dovuta sino alla dichiarata esclusione, in coerenza condannarlo al pagamento di tale importo, con rivalutazione ed interessi a decorrere da ciascun bilancio 10 compensare tale debito soltanto con eventuali crediti accertati 11 in ogni caso, condannare omissis Ag. per il risarcimento dei danni causati dal discredito professionale arrecato, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. e per il mancato affidamento bancario, e tanto nella complessiva misura di Euro 100.000,00 o in quella maggiore che risulterà dovuta, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo 12 in via istruttoria, si insiste nella richiesta di stralcio della documentazione non ritualmente prodotta e degli articoli di prova non ammessi. Con il lodo depositato in data 8.04.10 e pubblicato in data 27.08.10, l’arbitro unico riteneva definitivamente abbandonata -siccome non più coltivata e, comunque, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni l'originaria domanda di condanna al risarcimento del danno a favore del patrimonio dello stesso attore per violazione degli obblighi di non concorrenza. Per quanto attiene all’eccezione sollevata dalle part convenute di difetto di legittimazione dell’attore a promuovere il presente procedimento sull’assunto dell’intervenuto recesso dell’attore medesimo dalla società per non avere lo stesso più partecipato alla vita sociale e segnatamente, per non avere pianato le perdite, e per non avere espresso alcuna forma di dissenso rispetto alla formazione di inventario, bilancio e conto profitti e perdite a termini dell’articolo 10 dell’atto costitutivo , e alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con cui gli stessi chiedevano accertar e dichiararsi esclusione dell’attore dalla omissis Cab s.a.s. per il dedotto inadempimento dell’obbligo di ripianamento delle perdite subite dalla società, riteneva che tanto l’eccezione quanto a domanda riconvenzionale non potessero trovare accoglimento. Al riguardo, osservava che il recesso, non necessitando di requisiti di forma, può anche concretizzarsi in comportamenti concludenti ma non anche in una dichiarazione tacita consistente persino in un prolungato assenteismo del socio, giacché tale comportamento non integrerebbe alcuna dichiarazione diretta all’altro socio. Rilevava poi l’insussistenza dei presupposti per a pronuncia di esclusone chiesta in via riconvenzionale dai convenuti, considerato che la clausola invocata dagli stessi articolo 9 dell'atto costitutivo si limita a confermare la regola legale secondo cui le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti articolo 2263, 2205 numero 9, 2315 c.c. senza alcuna deroga alla regola che vuole, nell'accomandita semplice, il socio accomandante rispondere limitamente alla quota conferita articolo 2313 comma 1 c.c. . Con riguardo alla domanda di risarcimento Lanni formulata dall'attore contro il convenuto omissis e a favore della reintegrazione del patrimonio sociale, della quale parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità in quanto domanda nuova come tale non prospettabile ai sensi dell’articolo 183 c.p.c, riteneva infondata l’eccezione di inammissibilità di parte convenuta poiché il presente procedimento si inquadra in un arbitrato di tipo amministrato il quale si svolge sotto il controllo di un'istituzione la Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Catania che non si limita alla nomina degli arbitri, ma che disciplina, con proprio regolamento, la procedura applicabile articolo 832 c.p.c , con la conseguenza che l'accettazione di un simile arbitrato da parte del convenuto non ha potuto che implicare adesione al relativo regolamento di procedura, non avendo l'attore, d'altra parte, aderito alla proposta in deroga formulata dal convenuto all'atto dell'accettazione del giudizio arbitrale relativa all’accettazione del giudizio arbitrale secondo diritto e secondo il rito ordinario previsto dal codice di procedura civile Conseguentemente, affermava l'applicazione della norma del regolamento di procedura articolo 26 secondo cui il Tribunale Arbitrale decide nel merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento là dove ricorra la condizione secondo cui la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento , fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio tramite apposita fissazione di congrui termini nella specie concessi . Né può trovare accoglimento l'eccezione formulata in linea subordinata da parte convenuta circa la carenza nella specie del requisito della connessione con domanda già pendente atteso che sussiste, nella specie, una comunanza parziale di elementi oggettivi tra le domande in questione se non anche per l'oggetto vertendo la domanda formulata con latto introduttivo sul risarcimento del danno pro quota a favore del patrimonio personale dell’attore e la nuova domanda sul risarcimento integrale del danno a favore del patrimonio sociale di certo per il titolo, originandosi il dedotto fatto dannoso dalla medesima violazione degli obblighi di non concorrenza da parte del socio accomandatario. Sull'ulteriore eccezione di parte convenuta secondo cui l'azione di risarcimento del danno promossa dall'attore contro il socio mandatario e a favore della reintegrazione del patrimonio sociale non sarebbe compromettibile per arbitri, riteneva tale eccezione infondata per le ragioni che seguono l'assunto secondo cui l'azione sociale di responsabilità non possa essere oggetto di giudizio arbitrale perché involgente diritti non disponibili tali, dunque, da incontrare il limite di cui all’articolo 806 comma 1 c.p.c. e all'articolo 34 comma 1 del D.Lgs. numero 5/03 trova smentita, per opinione dominante, anzitutto, nella sicura disponibilità del diritto, per come tipizzata dagli istituti della rinuncia e della transazione ex articolo 2393 comma 6 e 2394 comma 3 c.c. la compromettibilità di tale controversia ha, inoltre, trovato riconoscimento esplicito, da parte del legislatore, nell'articolo 34 comma 4 del D.Lgs. numero 5/03. La difesa di parte convenuta ha eccepito poi il difetto di legittimazione dell’attore a promuovere azione sociale di responsabilità contro il socio accomandatario assumendo che soltanto la società sarebbe legittimata ad esperire tale azione, laddove il socio sarebbe legittimato ad esperire un'azione risarcitoria contro l'amministratore esclusivamente per danni direttamente subiti dal suo patrimonio. In ordine a tale questione, l'arbitro riteneva che nel presente procedimento arbitrale l’attore, formulando domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi di non concorrenza da parte del convenuto omissis per vedere lo stesso condannato alla reintegrazione del patrimonio della omissis Cab s.a.s. e chiamando in causa la stessa, abbia esercitato, in via surrogatoria ex articolo 2900 c.c., l’azione di responsabilità spettante alla società, per la tutela del soddisfacimento dei diritti di credito che l'attore medesimo vanta nei confronti della società e, segnatamente, del diritto agli utili, per come azionato nel medesimo procedimento. Parte convenuta ha eccepito ancora la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità esperia dall'attore, assumendo la non applicabilità della causa di sospensione di cui all'articolo 2941 numero 7 c.c. in ragione della circostanza che lazione non sarebbe esperita nel presente giudizio da chi è titolare del potere di rappresentanza legale della società. Tale eccezione veniva ritenuta dal decidente priva di pregio una volta accertata la legittimazione dell'attore ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione risarcitoria spettante alla società contro l’amministratore. Nel merito della domanda con cui l’attore contesta al convenuto di avere violato l'obbligo di non concorrenza, per come specificato nell'atto costitutivo, assumendo lo sviamento di clientela costituita dalle imprese preponenti della omissis Cab s.a.s. in favore della F.lli omissis s.a.s. di omissis Sa. e/o dell’impresa individuale di Anumero stesso, osservava che risulta documentalmente provato che la F.lli omissis s.a.s. di Sa. e l’impresa individuale del convenuto omissis facevano ingresso nello stesso mercato relativo ad incarichi di agenzia nel settore dell'abbigliamento nel quale era già presente la Cab s.a.s. risultando la F.lli omissis s.a.s. costituita in data 8 novembre 1982, mentre Anumero , quale imprenditore individuale, denunciava l’inizio di attività al REA a far data dal 29.06.92, con successiva automatica iscrizione nel registro delle imprese dal 1996 . Osservava, altresì, che alla parziale coincidenza dell’oggetto sociale fa riscontro l'effettivo esercizio dell’attività di agente di commercio da parte sa della omissis Cab s.a.s. sia della F.lli s.a.s. sia dell'impresa individuale di omissis Anumero come comprovato dalla documentazione esibita dalla Fondazione Enasarco relativa ad intestazioni di ed. mandati per rapporti di agenzia a favore di ciascuna di dette imprese . Riteneva, pertanto, priva di fondamento la contraria deduzione del convenuto secondo cui la omissis Cab s.a.s. avrebbe sempre esercitato in via pressocchè esclusiva soltanto operazioni di vendita all’ingrosso quale attività pure contemplata dal proprio oggetto sociale , risultando, invece, provato che tale società abbia effettivamente esercitato l'attività di agente di commercio nel settore dell’abbigliamento. E' rimasto, altresì, provato che le due società omissis Cab s.a.s. e F.lli omissis di Sa. omissis s.a.s. operavano con commissione di personale e di strutture. Acquisito, dunque, che tutte e tre le imprese operavano nello steso mercato delle agenzie di commercio nel settore dell’abbigliamento, passava ad esaminare partitamente la posizione delle singole imprese mandatane di incarichi di agenzia in favore delle quali il convenuto avrebbe, secondo l’assunto attoreo, violato gli obblighi di non concorrenza più volte richiamati. In ordine all’impresa esercitata da F.lli omissis di Sa. omissis s.a.s. rilevava che il convenuto omissis Anumero , pur formalmente socio accomandante della F.lli omissis s.a.s., ingeriva nella gestione degli incarichi di agenzia per conto di quest'ultima società, come dimostrato dalla documentazione Enasarco ove al medesimo convenuto è imputato il 50% dei contributi versati dai preponenti in relazione ai singoli mandati a favore della F.lli omissis s.a.s., fermo restando il restante 50% in capo a omissis Sa. quale socio accomandatario, laddove, per i mandati di imprese preponenti di omissis Cab s.a.s., i contributi risultano essere stati imputati per il 100% al solo omissis Anumero , quale unico agente e socio illimitatamente responsabile . Riteneva, tuttavia, che l'attore avesse solo parzialmente assolto ai suoi oneri probatori circa esistenza del rapporto concorrenziale poiché il rapporto di concorrenza è dimostrato per tabulas in relazione a quegli incarichi di agenzia provenienti da quelle medesime imprese che sono state, ancorché in tempi diversi, preponenti sia della omissis Cab s.a.s. sia della F.lli omissis s.a.s., quali la Pepper Industries SpA e la Seventy s, mentre non risultano preponenti in comune con impresa individuale di omissis Anumero . Il rapporto concorrenziale non è, invece, dimostrato in relazione a quelle imprese preponenti che non risultano essere state mai preponenti della Cab s.a.s., avendo l’attore meramente allegato l’esistenza di rapporti di agenzia tra determinate imprese preponenti e la F.lli omissis s.a.s. e l’impresa individuale di omissis Anumero , come risultanti dalla documentazione Enasarco che però non indica in quale settore di mercato opera ciascuna preponente di mandati di agenzia e per quale tipologia merceologica. Con riguardo alle preponenti in discorso, l'attore ha, invero, dato prova del rapporto di concorrenza limitatamente all'impresa preponente Cà Da Mosto SpA, avuto riguardo alloggetto sociale della stessa attinente al settore dell’abbigliamento giusta visura camerale prodotta dall'attore in sede di note autorizzate con ordinanza del 3.06.09 . Così individuate le imprese preponenti in relazione alle quali vi è prova che il convenuto abbia operato in violazione degli obblighi di non concorrenza, quale socio accomandatario ed amministratore di omissis Cab s.a.s., deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra tale condotta inadempiente e il depauperamento del patrimonio sociale della società amministrata, mostrandosi quest’ultimo quale sviluppo causale normale, secondo criteri di alta logica probabilistica, quando l’attore abbia provato la sussistenza del rapporto di concorrenza. Del resto, i convenuti non hanno dato prova di un alcun fattore interruttivo di tale normale concatenazione degli eventi tra azione concorrenziale contro la società da parte dello stesso suo amministratore e danno. La quantificazione del danno va quindi rapportata alla stregua delle allegazioni attoree al mancato guadagno subito dalla omissis Cab s.a.s. per non avere potuto percepire le provvigioni di cui hanno di volta in volta beneficiato la F.lli omissis s.a.s. e l'impresa individuale di omissis Anumero , a causa della violazione degli obblighi di non concorrenza da parte del convenuto. In proposito, deve aversi riguardo al calcolo delle provvigioni operato dal Ctu con metodo induttivo, ossia muovendo dalla stampa contabilità F.I.R.R. per dita , metodo induttivo che non ha trovato specifica contestazione da parte convenuta la quale s è limitata a muovere una generica eccezione di inattendibilità dei calcoli operati dal Ctu. Pertanto, riteneva che i mancati ricavi subiti dalla omissis Cab s.a.s., a seguito della violazione degli obblighi di non concorrenza da parte del convenuto omissis Anumero , fossero quantificabile in Euro 1.735.963,00, quale ammontare complessivo delle mancate provvigioni, non conseguite da Cab s.a.s. rispetto ad incarichi di agenzia sviati a favore di imprese di agenzia in concorenza. Applicata poi la percentuale di redditività media del 9,41% all'ammontare complessivo dei mancati ricavi di omissis Cab s.a.s. per come sopra accertati nella somma di Euro 1.735.963,00 il danno subito dalla medesima società e da risarcire da parte del convenuto in favore del patrimonio della società stessa si quantifica in Euro 163.354,11, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notificazione della domanda di arbitrato al soddisfo. In ordine alla domanda di adempimento a carico di omissis Anumero , in solido con la stessi omissis Cab s.a.s., dell’obbligazione di distribuzione degli utili relativi agli esercizi dal 1986 al 2007, dichiarava l'inadempimento della società rispetto al diritto agli utili dell’attore per la complessiva somma di Euro 26.515,77, oltre agli interessi moratori nella misura legale. In proposito, osservava che, se è indubbio che l'obbligazione di distribuzione degli utili concreta un debito sociale, è da ritenere che i socio creditore degli utili non corrisposti possa sempre agire, in sede cognitiva, anche contro il socio accomandatario, per precostituirsi il titolo esecutivo necessario per escutere il patrimonio dell’accomandatario in caso di incapienza della società, ferma restando per il socio accomandatario la possibilità di far valere beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Riteneva, infine, infondata la domanda riconvenzionale proposta dal socio. Avverso il citato lodo interponeva appello, con atto di citazione notificato nelle date 5.08.11 e 17.08.11, omissis Anumero articolando i seguenti specifici motivi 1 nullità del lodo per contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, ex articolo 829 numero 8 c.p.c 2 nullità del odo ai sensi dellarticolo 829 numero 4 c.p.c, in quanto la domanda proposta in corso di causa da controparte azione di responsabilità ex articolo 2393 c.c. non era compromettibile per arbitri 3 nullità del lodo per inammissibilità della nuova domanda proposta in corso di causa dall’attore, ai sensi dellart829 numero 4 c.p.c 4 nullità del lodo per violazione dell'articolo 78 c.p.c, in relazione allarticolo 829 nnumero 4 e 9 c.p.c 5 nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829 nnumero 4 e 9 c.p.c. a causa dell'unilaterale ed arbitraria sostituzione, ad opera dell'arbitro, della domanda proposta in corso di causa dall'attore 6 nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829 numero 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio. Pertanto chiedeva all’adita Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, di ritenere e dichiarare la nullità dello steso e, con riferimento al vizio di nullità di cui al punto 1 decidere nel merito la controversia e conseguentemente rigettare, conformemente a quanto statuito con efficacia di giudicato nella sentenza numero 359 del 27.05.03 resa dal Tribunale di Catania, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di omissis Anumero , in forza dell’asserita violazione degli obblighi di non concorrenza n subordine, ritenere e dichiarare la nullità del lodo arbitrale e, con riferimento al vizio di nullità di cui al punto 6 , decidere nel merito la controversia e conseguentemente dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'azione risarcitoria proposta, in via surrogatoria, nei confronti di omissis Anumero , in forza dell’asserita violazione degli obblighi di non concorrenza n ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato. Si costituiva in giudizio omissis Ag. che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività. Nel merito contestava la fondatezza del proposto gravame stante l’insussistenza delle ipotesi di nullità dedotte da controparte. In via di ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui dovesse aprirsi una fase rescissoria, chiedeva accertarsi e dichiararsi che le deduzioni ed eccezioni svolte da controparte nel merito della controversia sono comunque erronee ed infondate e, per l'effetto, gettarsi impugnazione, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Si costituiva in giudizio anche omissis Cab s.a.s., in persona del curatore speciale avv. Pi. Da. nominato con decreto del Presidente della Core di Appello di Catania del 25.07.11 , che si associava alle difese svolte dall'appellante omissis Anumero . Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, dichiararsene la nullità con riferimento ai motivi di nullità di cui ai nnumero 4 6 , 7 , 9 e 12 dell'art829 c.p.c dichiararsene, altresì, l’inefficacia nei confronti della omissis Cab s.a.s., con vittoria di pese e compensi del presente procedimento. Con ordinanza in data 3.05.12, la Corte, ritenuto non immediatamente apprezzabile il fumus borri iuris della proposta impugnazione e del tutto generiche le deduzioni svolte dall’appellante in merito al ed. periculum in mora, rigettava la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato avanzata da parte appellante. All’udienza del 14.06.17, precisate le conclusioni come da verbale in att, la causa veniva presa in decisone con i termini di legge per il deposto di comparse conclusionali e memore di replica. Motivi della decisione Esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal convenuto omissis Ag., si osserva che parte convenuta sostiene la tardività dell'impugnazione assumendo che, essendo il lodo stato sottoscritto in data 10.03.10 a tale data risale la sottoscrizione dell'arbitro unico e l'atto di impugnazione notificato ad agosto 2011 in data 17.08.11 alla parte personalmente e in data 4.08.11 al difensore , l'impugnazione sarebbe intervenuta ben oltre il termine di un anno fissato dalla legge articolo 828 comma II c.p.c e ciò anche ove si tenga conto del periodo di sospensione feriale. La doglianza è fondata. Al riguardo, la lettera dell’articolo 828 comma II c.p.c. è chiara nello statuire che L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione , e dunque che il termine annuale applicabile in caso di mancata notificazione del lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione o, in caso di arbitro unico, dalla data dell'unica sottoscrizione . Orbene, avendosi riguardo alla norma di cui all'articolo 824 c.p.c. cui parte odierna impugnante fa riferimento per desumerne l'effettiva decorrenza del termine per impugnare ritiene il Collegio che essa non abbia l’effetto di spostare in avanti il dies a quo del termine per l’impugnazione del lodo nell’ipotesi patologica occorsa nel caso in esame di ardivo adempimento da parte degli arbitri all'obbligo loro imposto dall'articolo 824 c.p.c. citato di comunicare a ciascuna parte il lodo in originale o in copia da essi attestata conforme all'originale nel termine di giorni dieci dalla sottoscrizione. In linea generale, va tenuto presente che l'attività arbitrale costituisce secondo l'accezione utilizzata da autorevole dottrina una giurisdizione privata che non può in alcun modo essere fatta rientrare nell'articolo 102 Cost. il quale riserva la funzione giurisdizionale alla magistratura. L'attività degli arbitri ha, cioè, natura privatistica ed il lodo vincola le part non perché agli arbitri sia attribuito un potere autoritativo, e dunque necessariamente pubblicistico, ma in virtù della volontà delle parti stesse che hanno conferito agli arbitri il potere di decidere la controversia tra loro insorta, donde il fondamento privatistico consensuale del odo. Va, quindi, in primo luogo, osservato che non è corretto trasporre in tema di giudizio arbitrale le regole proprie della giurisdizione ordinaria, tra cui per quanto qui d'interesse quella di cui all'articolo 133 c.p.c. relativa alla procedura di pubblicazione della sentenza, coincidente con il suo deposito in cancelleria che costituisce il dies a quo del termine ed. lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 c.p.c. Al riguardo, si consideri che la sentenza viene ad esistenza solo con il deposito in cancelleria, mentre il lodo acquista efficacia vincolante per le parti dalla sottoscrizione alla stregua dell'articolo 824 bis c.p.c, introdotto dalla novella del 2006 numero 40, a tenore del quale il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria . Ne consegue che l'omesso o tardivo adempimento da parte degli arbitri all'obbligo di comunicazione del lodo imposto dall'articolo 824 c.p.c. comunicazione che, secondo il ragionamento prospettato da parte impugnante, dovrebbe sopperire alla mancata previsione in tema di lodo arbitrale di un passaggio procedurale corrispondente alla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, essendo il deposito del lodo di cui all'articolo 825 c.p.c. previsto unicamente in funzione dell'esecutività può rilevare soltanto come fonte di responsabilità degli arbitri nei confronti delle parti, ferma restando la decorrenza del termine lungo di impugnazione -come previsto dall'articolo 828 comma II c.p.c. dalla data dell'ultima sottoscrizione. In altri termini, l'inadempimento degli arbitri all'ultimo degli incombenti posti a loro carico nella fase conclusiva del procedimento arbitrale non incide sulla decorrenza stabilita dalla citata norma del termine di impugnazione. Non è poi ultroneo soggiungere che, anche laddove si abbia riguardo al giudizio ordinario e al relativo modulo procedurale, la tesi sostenuta da parte impugnante non appare meritevole di accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato il principio secondo cui la norma di cui all'articolo 327 c.p.c, nella parte in cui fa decorrere il termine annuale di decadenza dall'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione, manifestamente non contrasta con gli articolo 3 e 24 Cost. poiché il diritto alla difesa, garantito dall'articolo 24 Cost. deve ritenersi inciso, a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, solo quando, per la brevità del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnazione, il pregiudizio della difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, essendo per contro, per il termine ex articolo 327 c.p.c. che è notevolmente lungo, sufficiente una verifica periodica, rientrante nell'ordinaria diligenza dei procuratore, ad evitare la predetta scadenza Cass. numero 10963/94 . In senso analogo, e con recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se sano state compiute attività processuali a sua insaputa Cass. numero 5946 dell'8.03.17 , potendo l’omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito dare luogo solamente a conseguenze disciplinari a carico del responsabile Cass. numero 15778/07, Cass. numero 26402/14 . Il principio che univocamente si ricava dalle richiamate pronunce è, pertanto, quello secondo cui a decadenza da un termine processuale, vi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e non giustifica, quindi, la rimessione in termini ove sia avvenuta per errore di diritto, quale quello sussistente nel caso in cui la parte decaduta dall'impugnazione, per l'avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria. Si osserva, infine, che la soluzione interpretativa accolta dal Collegio è coerente con l'opinione di una parte della dottrina secondo cui il lodo viene ad esistenza a partire dalla sua ultima sottoscrizione ed è da questo momento che è impugnabile nel senso che da questo momento inizia a decorrere il termine lungo di cui all'articolo 828 comma II c.p.c, indipendentemente dalla materiale consegna alla parte del lodo che si presume perciò conosciuto nell’arco di un anno dalla sua emanazione. Anche la giurisprudenza di legittimità, in materia di impugnazione di lodo arbitrale, attribuisce esclusivo rilievo alla data di sottoscrizione quale momento dal quale far decorrere il termine per impugnare. Così Cass. numero 19163/15 ha affermato che in mancanza di notificazione del lodo, il termine di un anno per l'impugnazione della deliberazione del collegio arbitrale, di cui all'articolo 828 comma II c.p.c, decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione, anche se apposta dall’arbitro dissenziente conforme Cass.numero 2704/07 secondo cui In ipotesi di arbitrato collegiale, qualora il lodo non rechi tutte le sottoscrizioni ma solo una o più sottoscrizioni complete di data, non contestuali tra loro e con la redazione del documento, e si verta pertanto in un'ipotesi di nullità e non di inesistenza del lodo, il termine di anno per l’impugnazione, stabilito dall’articolo 82 8 comma II c.p.c, decorre dalla data in cui è stata apposta l’unica o l’ultima sottoscrizione datata o databile, anche se anteriore ad altra sottoscrizione non datata . E ebbene entrambe le pronunce testé citate siano state rese con riferimento alla legge anteriore alla norma di cui alla novella numero 40/06, ciò non rileva in quanto il testo dell'articolo 828 comma II c.p.c. è rimasto immutato. L'odierna impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile per tardiva proposizione. Le spese del presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo secondo i paramenti dettati dal D.M. numero 55/14 vanno poste, secondo la regola della soccombenza, a carico di parte impugnante a favore del convenuto omissis Nel rapporto tra l'impugnante e la società omissis Cab s.a.s. in persona del curatore speciale ex art78 c.p.c, vanno, invece, interamente compensate. P.T.M. La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 10.03.10 e pubblicato il 27.08.10 proposta, con atto di citazione notificato in data 17.08.11 e 5.08.11, da omissis Anumero , dichiara l'inammissibilità dell’impugnazione. Condanna parte impugnante al rimborso, in favore del convenuto omissis Ag., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge. Compensa interamente le spese del presente giudizio nel apporto la parte impugnante e Cab s.a.s., in persona del curatore speciale.