Sospensione della patente di guida, provvedimento amministrativo o sanzione accessoria?

La Cassazione ribadisce le differenze di finalità e presupposti del provvedimento amministrativo di sospensione provvisoria della patente di guida e della sanzione accessoria della sospensione della medesima.

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24392/17, depositata il 16 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall’attore avverso l’ordinanza della Prefettura con la quale era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. L’attore era stato sanzionato a seguito delle violazione dell’art. 187, comma 1, c.d.s. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti , secondo il Giudice di Pace, però, l’accertamento delle fondatezza della sanzione accessoria spettava al Tribunale penale competente per il reato. Il Tribunale, adito dal trasgressore, accoglieva il gravame ed annullava l’ordinanza prefettizia, sostenendo che fosse stata emessa in difetto di prova della consumazione dell’illecito. Inoltre, secondo i Giudici di merito, il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell’art. 223 c.d.s. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato ed era, per questo, possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura lamentando che il giudice del gravame abbia erroneamente svincolato l’accertamento del giudizio penale scaturito dal fatto illecito . Provvedimento amministrativo o sanzione accessoria? La Suprema Corte ha ribadito che sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria, ex art. 223 c.d.s., e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La sospensione della patente è infatti inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale a seconda che, dopo l’accertamento del fatto, emerga che sia stato commesso un illecito amministrativo o un reato. Secondo la Cassazione infatti la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale , strumentalmente e teologicamente reso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio de un attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli . Da quanto evidenziato dalla S.C. emerge chiaramente le diversità della natura e dei presupposti della sospensione della patente di guida nei due casi descritti. Per questi motivi la Corte ha ritenuto che la fattispecie, oggetto di ricorso, sia configurabile come sospensione provvisoria della validità della patente di guida con tutte le conseguenze che ne derivano ed ha, per questo, rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 febbraio – 16 ottobre 2017, numero 24392 Presidente Manna – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Il Giudice di pace di Lecce dichiarava improcedibile il ricorso proposta da A.P.A. avverso l’ordinanza della Prefettura di Lecce con la quale gli era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta della violazione dell’art. 187, comma 1, C.d.S., accertata dai Carabinieri di Lecce, ritenendo che l’accertamento della fondatezza o meno della sanzione accessoria spettasse al Tribunale penale competente per il reato di cui all’art. 187 c.t. In virtù di appello interposto dall’A. avverso la decisione del giudice di prime cure, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del gravame, annullava l’ordinanza prefettizia rilevando, preliminarmente, che il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell’art. 223 C.d.S., per cui vi era la facoltà di proporre opposizione ai sensi dell’art. 225 C.d.S. da esperirsi avanti al Giudice di pace nel merito affermava che l’ordinanza era stata emessa in difetto di prova della consumazione dell’illecito addebitato all’opponente/appellante. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso la Prefettura, sulla base di due motivi, cui ha replicato l’A. con controricorso. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Il primo motivo ricorso, con il quale viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 223, comma 1, D.Lgvo numero 285 del 1992, per avere il giudice del gravame erroneamente svincolato l’accertamento dal giudizio penale che dal fatto illecito de quo era scaturito, non può trovare seguito. Va ribadito in termini generali che, come affermato dalla Corte delle leggi con la pronuncia numero 196 del 1994 e ribadito poi anche con la ordinanza numero 344 del 2004 , sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria adottato nei casi previsti dall’art. 223 Cd.S. e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all’esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo art. 218 Cd.S. ovvero un reato artt. 220 C.d.S. e segg. . Infatti, pur costituendo anch’essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito ed a cagione della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale cfr. Corte Cost. ordinanza numero 184 del 1997 - la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale , strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. È evidente la diversità sia della natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso Cass. 28 agosto 2006 numero 18717 sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9, all’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall’art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di altre ipotesi di reato rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo. Per completezza va aggiunto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1931, numero 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell’art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/ 92 Cass. Sez. Unumero numero 3332 del 2004 . Né viene nella specie in rilievo quanto affermato con la citata sentenza di questa Corte numero 922 del 2009, non ponendosi un problema di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, essendo stato il titolo abilitativo alla guida ritirato nell’immediatezza dei fatti. Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciato un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in particolare per non avere il giudice del gravame tenuto conto della condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., costituita dall’essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente, è inammissibile prima che manifestamente infondato, giacché l’assunto è incongruo rispetto alla ratio della decisione del Tribunale che si fonda proprio sull’esclusione di prova circa la riferibilità delle condizioni del conducente a causa dell’uso recente di sostanze stupefacenti. Pertanto la doglianza si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, non consentita in sede di legittimità. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, D.P.R 30 maggio 2002, numero 115 cfr Cass. 29 gennaio 2016 numero 1778 . P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi 2.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.