La conoscenza del precetto deve avvenire prima del pignoramento

Il vizio della notifica del precetto è sanato, in virtù di proposizione dell'opposizione all'esecuzione, solo se è provato che la conoscenza del precetto è avvenuta in tempo utile per consentire all'intimato di evitare il pignoramento. Se, viceversa, la conoscenza del precetto avviene dopo il pignoramento, non è data al debitore la possibilità di prevenire il pignoramento, dunque non può dirsi verificato lo scopo dell'atto che, ex art. 156 c.p.c., sana la nullità della notifica dell'atto medesimo.

È quanto in sintesi sancito dalla sentenza qui in commento, la n. 24291 depositata il 16 ottobre 2017. I fatti di giudizio. Un debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare propone opposizione agli atti esecutivi adducendo l'inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica il Tribunale respinge l'opposizione del debitore asserendo che con la proposizione della medesima il contraddittorio tra le parti si è instaurato correttamente e che dunque è stato sanato il vizio di notifica del titolo e del precetto. Avverso la decisione il debitore propone ricorso in Cassazione. La domanda a cui la Corte è chiamata a dare risposta è se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l'evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare . La Corte accoglie il ricorso, proprio partendo dal medesimo punto di partenza del tribunale, ma giungendo ad opposte conclusioni rispetto ad esso. Lo scopo dell'atto. Ed invero, il punto di partenza delle due decisioni è lo stesso entrambe applicano il principio generale, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto, se questo ha raggiunto lo scopo cui è preposto. Ciò che porta la Corte a cassare la sentenza impugnata è proprio la considerazione circa quello che è lo scopo precisamente perseguito dalla notifica del precetto. Lo scopo della notifica del precetto. Ed invero, spiega la Corte che, come si deduce dalla lettura delle norme contenute negli art. 480, comma 1 e 482 c.p.c., scopo della notifica del precetto è quello di consentire l'adempimento spontaneo dell'obbligo risultante dal titolo e dunque evitare la procedura esecutiva che viene contestualmente preavvisata come noto, insomma, intimazione ad adempiere spontaneamente entro un detto termine e avviso di inizio dell'esecuzione forzata in caso contrario. Quel termine che, per legge non può essere inferiore a dieci giorni, può essere eliminato, dal Presidente del tribunale o da un giudice da quegli delegato, in caso di pericolo nel ritardo. Del resto, aggiunge la Corte, che siamo in due fasi differenti è altresì dimostrato dalla diversa funzione svolta dalle due sospensioni previste dagli artt. 615, comma 1, in caso di opposizione a precetto, e 624 c.p.c. per il caso di pendenza di procedura esecutiva la prima consente di prevenire il pignoramento mentre, la seconda non incide sul pignoramento - già avvenuto -, ma blocca il compimento di ogni altro atto esecutivo v. anche art. 626 c.p.c. . Così come l'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art. 624 co.3 c.p.c. sopraggiunge solo in caso di acquiescienza delle parti in seguito alla valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione contenuta nel provvedimento di sospensione. Ulteriore argomentazione dell'intenzione dell'ordinamento di consentire al precettato di evitare che il pignoramento inizi è l'ammissione – in epoca antecedente all'introduzione della norma specifica al co.1 dell'art. 615 c.p.c. - dell'utilizzo del mezzo cautelare generale atipico e residuale” di cui all' art. 700 c.p.c. Se, dunque, scopo della notifica del precetto è quello di consentire all'intimato di pagare spontaneamente oppure di evitare che inizi l'azione esecutiva mediante opposizione ex art. 615 e richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , ne consegue che lo scopo sanante di cui all'art. 156 c.p.c. non può ritenersi raggiunto se la conoscenza avviene dopo la trascrizione del pignoramento ma solo se avviene prima, consentendo all'intimato di attivarsi come detto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 maggio – 16 ottobre 2017, n. 24291 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo P.G. , debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare avvitata da C.M. con l’intervento di Equitalia Sud s.p.a., ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 10 marzo 2015, ha rigettato l’opposizione osservando che sebbene la nullità denunciata dall’opponente sussistesse davvero, la corretta instaurazione del contraddittorio, avutasi con la proposizione dell’opposizione, aveva sanato i vizi della notificazione dei titolo esecutivo e del precetto. Contro tale sentenza il P. propone ricorso basato su un unico motivo. Il C. resiste con controricorso. Motivi della decisione La questione dedotta all’attenzione di questo Collegio è se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l’evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare. La sussistenza dei vizi è incontroversa. Infatti, la nullità delle notificazioni è stata dichiarata dal giudice di merito e questo capo della sentenza non risulta oggetto di gravame. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Com’è noto, l’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. Come si ricava chiaramente dagli artt. 480, primo comma, e 482 cod. proc. civ., la funzione tipica dell’atto di precetto è di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l’esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant’è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell’atto di precetto e l’inizio dell’esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo. Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall’ultimo inciso dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all’art. 624 cod. proc. civ., in pendenza della procedura esecutiva, sta proprio in ciò il primo serve a prevenire l’apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento compreso il vincolo sui beni e ha, quale unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo art. 626 cod. proc. civ. . L’estinzione della procedura esecutiva prevista dall’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell’acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell’opposizione fumus boni iuris contenuta nel provvedimento giudiziario. L’interesse dell’intimato a prevenire l’esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente alla modifica dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l’attivazione dell’esecuzione forzata, si riconosceva al precettato la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall’art. 700 cod. proc. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 23/02/2000, Rv. 534285 Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000, Rv. 533587 . Dunque, se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva , non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito. In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese così già Sez. 3, 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata . Vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto Il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato - ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento . Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese . In applicazione di tali principi, il ricorso va accolto. Ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti in quanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto è già stata definitivamente accertata , è possibile decidere nel merito. Va dunque dichiarata la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per il giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento. Condanna C.M. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 120,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di P.G. .