Vincite a punti convertibili in denaro: così si configura l’illecito

La Cassazione si esprime in tema di sanzioni amministrative derivanti da gioco d’azzardo e alea ex art. 110, comma 7, r.d. n. 773/1931.

La Cassazione si esprime in tema di sanzioni amministrative derivanti da gioco d’azzardo e alea con l’ordinanza n. 17585/17, depositata il 14 luglio. Il caso. Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza di ingiunzione con la quale l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato aveva loro ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per aver installato due apparecchi di intrattenimento non rispondenti alla caratteristiche e prescrizioni di cui all’art. 110, 6 e 1 comma, T.U.L.P.S. in assenza di titoli autorizza tori di cui all’art. 38, l. n. 388/00. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorre in Cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 110 del T.U.L.P.S. e la violazione delle norme comunitarie, per non aver la Corte di merito considerato che i terminali in oggetto non consentivano vincite in denaro. Il gioco d’azzardo. Nel caso di specie, la Corte richiama il principio secondo il quale in tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi di gioco d’azzardo e dell’alea, configurando il divieto ex art. 110, comma 7, r.d. n. 773/1931 le macchinette da gioco che consentano l’elezione dell’opzione poker room e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma in denaro, essendo sufficiente che si tratti di guadagno economicamente apprezzabile Nel caso di specie la Cassazione rileva che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio sopracitato, rilevando che i macchinari oggetto di confisca ben potevano permettere l’accesso a giochi d’azzardo e che le derivanti vincite, attribuite in punti, potevano facilmente essere convertite in denaro. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 marzo – 14 luglio 2017, n. 17585 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatti di causa Con sentenza n. 785/2013, il Tribunale di Trieste rigettava l’opposizione proposta dalla Ludomatic s.n.c., in persona dei legali rappresentanti D.B.E. e F.A. , nonché personalmente da D.B.E. , avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1922 datata 29.01.2012 con la quale l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato A.A.M.S. ufficio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ora A.D.M. aveva loro ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 8.000,00 Euro 4.000,00 per ogni singolo apparecchio elettronico per aver installato, in qualità di gestori, due apparecchi di intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui all’art. 110, 6 e 1 comma T.U.L.P.S. in assenza di titoli autorizzatori di cui all’art. 38 della L. n. 388/2000. Avverso tale sentenza proponevano impugnazione la Ludomatic s.n.c., in persona dei legali rappresentanti D.B.E. e F.A. , nonché personalmente D.B.E. . La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 362/2014 dell’1.9.2014, ha respinto l’appello sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni a l’indicazione nell’ordinanza-ingiunzione della New Games s.n.c. come società proprietaria delle apparecchiature costituiva un mero errore materiale, essendo nel verbale di accertamento e contestazione stata indicata la sede legale effettiva della Ludomatic s.n.c. ed avendo i suoi legali rappresentanti esercitato regolarmente il loro diritto di difesa b i macchinari oggetto di confisca consentivano il collegamento ad un sito internet e di accedere a diversi tipi di giochi d’azzardo in cui la vincita era affidata alla sorte c le vincite, attribuite in punti, potevano essere convertite in denaro. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la Ludomatic s.n.c. e D.B.E. , personalmente, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è difesa depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per aver la corte d’appello rigettato l’eccezione concernente la mancata identificazione, nel corpo del verbale di accertamento e contestazione della Guardia di Finanza, il soggetto passivo dell’accertamento, nonostante nell’ordinanza-ingiunzione l’Amministrazione dei Monopoli si fosse limitata ad affermare che - essendo gli apparecchi di proprietà della Newgames la notifica è stata latta alla Ludomatic . 1.1.La censura, a ben vedere, anche alla luce della violazione denunciata, piuttosto che riguardare la decisione della corte territoriale qui impugnata, ha ad oggetto l’affermazione, reputata immotivata o non adeguatamente motivata , adottata dall’Ufficio Regionale dei Monopoli, limitandosi a reiterare le medesime considerazioni già espresse nei due gradi di merito del giudizio, senza muovere specifici rilievi alla valutazione compiuta dalla corte triestina. È noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 . Il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006 . Le menzionate condizioni non sussistono se il ricorrente non abbia impugnato con uno specifico motivo di ricorso il rigetto di uno dei motivi di gravame riproposti al giudice di appello, ma abbia semplicemente reiterato la domanda non accolta in appello, senza indicare specificamente i vizi della decisione che dovrebbero portare al suo accoglimento Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 16752 del 21/07/2006 . D’altra parte, anche a voler ammettere che la doglianza si appuntasse sullo scrutinio operato dalla corte locale, quest’ultima non si è limitata a sostenere apoditticamente che si era al cospetto di un mero refuso riprodotto nell’ordinanza-ingiunzione e, quindi, di un errore materiale, ma ha altresì evidenziato che l’erronea indicazione della società New Games come proprietaria delle apparecchiature non era stata reiterata nella missiva accompagnatoria del verbale di accertamento, era stata almeno parzialmente assorbita dalla corretta individuazione, nel corpo del medesimo verbale, della sede legale effettiva della Ludomatic s.n.c. e dei legali rappresentanti di quest’ultima e non aveva impedito agli odierni ricorrenti di esercitare il diritto di difesa cfr. pag. 6 della sentenza impugnata . Va ulteriormente osservato che è irrilevante l’asserita carenza di motivazione dell’o.i. avendo la sentenza correttamente osservato che sussiste cognizione piena del giudice su tutte le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa non esaminate o non motivatamente respinte se riproposte nei motivi di opposizione e di appello S.U. n. 1786/2010 . 2. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 110 del TULPS e la violazione delle norme comunitarie, per non aver la corte di merito considerato che i terminali in oggetto non consentivano vincite in denaro. 2.1. Il motivo si rivela palesemente inammissibile nella parte in cui genericamente richiama un’asserita violazione delle norme comunitarie, senza specificamente indicare a quali di esse si riferisca. Per quanto concerne l’altro profilo la dedotta violazione dell’art. 110 del TULPS , proprio di recente questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieto di cui al comma 7 bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 T.U.L.P.S. , le macchine da gioco che consentano la selezione dell’opzione poker room e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 101 del 07/01/2016 . Il comma 7 bis citato individua, tra gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 vietati, quelli che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Del resto, in tema di gioco d’azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura Cassazione penale, sez. III, 19/12/2011, n. 3096 . Orbene, nel caso di specie, la corte locale, dopo aver correttamente premesso che i presupposti per la configurabilità di un gioco d’azzardo sono la stabile destinazione delle apparecchiature confiscate all’esercizio del gioco d’azzardo e la potenzialità di conversione in denaro dei punti accumulati, ha, nell’applicare tali presupposti al caso concreto, rilevato che i macchinari oggetto di confisca consentivano di accedere a diversi tipi di giochi d’azzardo e che le vincite, attribuite in punti sulla tessera magnetica, ben potevano essere convertire in denaro cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata . In quest’ottica, le doglianze formulate dai ricorrenti si traducono in una mera reiterazione delle censure già sollevate nei gradi di merito e, in definitiva, nel prospettare una interpretazione del materiale probatorio difforme rispetto a quella accolta dalla corte triestina, senza peraltro muovere specifici appunti avverso l’iter logico-argomentativo seguito da quest’ ultimo. Senza tralasciare che sono inammissibili quei motivi che non precisino in cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione Cass., Sez. L., n. 15263 del 6 agosto 2007 . La sentenza ha sancito trattarsi di giochi d’azzardo implicanti una posta pecuniaria le cui vincite sono potenzialmente riscuotibili in denaro e non di giochi promozionali consentiti, con opportuni richiami giurisprudenziali Cass. n. 37391/2013 . 3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1000, oltre spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.