Possibile l’interpretazione extratestuale del titolo, ricorrendo ad atti e documenti del processo in cui il titolo stesso si è formato

Il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.

Il caso. Nel giugno 2011 il Tribunale di Roma condannava un uomo – e altri 10 convenuti - al pagamento, in favore di 3 persone, di una somma di denaro in misura rapportata alla quota di partecipazione di ciascuno degli obbligati nella società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. In forza della sentenza di condanna, le 3 persone minacciavano di procedere ad esecuzione forzata e notificavano all’uomo, nell’agosto dello stesso anno, un atto di precetto, avverso il quale questi proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale romano con sentenza nel gennaio 2012. Ciò in quanto la sentenza emessa dal giudice capitolino nel 2011 non specificava quale fosse la quota di compartecipazione di ciascun debitore alla società suddetta e la data di riferimento della stessa, tanto che il credito vantato dai precettanti era di ritenersi non liquido. Avverso questo pronunciamento i 3 proponevano ricorso alla Corte di appello di Roma, la quale nel novembre del 2014 respingeva il gravame. Avverso la sentenza della Corte territoriale le 3 persone proponevano ricorso per Cassazione, basato su almeno 4 motivi. L’uomo resisteva in giudizio con controricorso. Abuso del processo? I ricorrenti sostenevano l’erroneità della decisione impugnata, poiché non era stato ritenuto che la scelta dell’uomo e degli altri 10 intimati di proporre autonome opposizioni all’unico precetto notificato costituisse un abuso del processo. Inoltre, avevano altresì affermato che ci sarebbe stata violazione del principio del giusto processo che avrebbe dovuto portare ad una condanna dell’uomo alle spese di lite che, invece, erano state poste a carico dei ricorrenti da parte della Corte di appello. Interesse ad agire? I ricorrenti sostenevano che l’uomo non avesse un interesse ad agire giuridicamente meritevole, avendo proposto opposizione soltanto per ragioni formali e non anche sostanziali. Illiquidità del credito? I ricorrenti affermavano l’erroneità della decisione impugnata per illiquidità del credito azionato a causa della mancata indicazione della quota di partecipazione di ciascun obbligato nella società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. Si riteneva che la Corte di appello avesse sbagliato a discostarsi – senza peraltro spiegarne le motivazioni - da un orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite Cass. S.U., n. 11066/12 , poiché avrebbe potuto ben attingere sia al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, sia al contratto preliminare inter partes , nel quale erano chiaramente indicate le suddette quote di partecipazione. In altre parole, si era ritenuta ben possibile un’interpretazione extratestuale del titolo, potendo ricorrere ad atti e documenti del processo in cui il titolo stesso si era formato. Quarto motivo del ricorso. Con questo ultimo motivo – che, in realtà, non costituiva un motivo vero e proprio - si invocava la cassazione della sentenza sulle spese, a seguito dell’accoglimento delle censure esposte. Nessun abuso del diritto di difesa. I Supremi Giudici hanno ritenuto infondato il primo motivo del ricorso. Per essi la scelta dell’uomo e degli altri intimati di proporre autonome opposizioni all’unico precetto, pur essendo connotata da una certa strumentalità, non può essere qualificata come un abuso del diritto di difesa. Peraltro il provvedimento di riunione costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e la condanna alle spese costituisce applicazione corretta del principio della soccombenza. Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. I giudici della legittimità hanno sostenuto l’esistenza dell’interesse ad agire dell’uomo. Nulla infatti nell’ordinamento lascia desumere che l’opposizione all’esecuzione con cui si contesti l’idoneità del titolo possa essere proposta solo per ragioni sostanziali e non anche per motivi formali. I Supremi Giudici hanno, invece, ritenuto palesemente fondato il terzo motivo di ricorso, ma con riferimento alla censura che la Corte d’appello avrebbe dovuto estendere l’esame oltre che al contenuto della sentenza del Giudice di prime cure anche agli atti ritualmente formatisi o acquisiti nel relativo giudizio, conformemente al consolidato orientamento dell’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo. Ad avviso della Corte Suprema il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie la sentenza del giudice di primo grado del 2011 – la cui esecuzione forzata fu minacciata con precetto - è stata riformata da quella della Corte di Appello nel giugno del 2014 prima dell’emissione della sentenza impugnata . Pertanto, con l’immediata eliminazione della sentenza e dei suoi effetti, a causa della sua riforma, cessa ogni ragione di controversia tra le parti in ordine al contestato diritto delle tre persone di procedere esecutivamente in forza del suddetto titolo. Conclusione. I Giudici della legittimità, con la sentenza n. 14267, dichiarano cessata la materia del contendere e condannano il controricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, esborsi e accessori di legge.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 marzo – 8 giugno 2017, n. 14267 Presidente Vivaldi – Relatore Saija Fatti di causa Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.1.2012, accolse l’opposizione proposta da M.M. avverso il precetto notificatogli il 26.8.2011 ad istanza di V.I. , F. e M. in forza della sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale capitolino in data 15.6.2011. Ciò in quanto tale ultima sentenza - che recava condanna del M. e di altri dieci convenuti al pagamento in favore dei predetti V. della somma di Euro 310.748,28 oltre interessi, in misura rapportata alla quota di partecipazione di ciascuno degli obbligati nella società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. - non specificava quale fosse, appunto, la quota di compartecipazione di ciascun debitore a tale ultima società e la data di riferimento della stessa, sicché il credito vantato dai precettanti era da considerare illiquido. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25.11.2014, respinse il gravame proposto dai V Questi ricorrono ora per cassazione, affidandosi ad almeno quattro motivi. Resiste con controricorso M.M. . Le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1.1 - Con la prima censura del formalmente primo motivo, deducendo Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto buona fede oggettiva e correttezza, dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. , in relazione all’art. 25 Cost. e 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed all’art. 274 c.p.comma art. 360, n. 4, c.p.c. , si sostiene l’erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto che la scelta di M.M. e degli altri dieci intimati di proporre autonome opposizioni all’unico precetto loro notificato, nonostante i difensori e le ragioni di opposizione fossero identici, costituisca abuso del processo. Con tale condotta processuale del M. e degli altri intimati , si sarebbe infatti orientata la probabilità che un numero cospicuo di cause venisse decisa dall’unico giudice della sezione del Tribunale capitolino che s’era già espresso in senso favorevole alla tesi degli opponenti. Giudice che, nella specie, ha anche omesso di trasmettere il fascicolo al presidente di sezione, perché desse i provvedimenti di cui all’art. 274 c.p.c 1.1.2 - Con la seconda censura del primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto buona fede oggettiva e correttezza, dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. , in relazione alla pronuncia sulle spese di lite art. 360, n. 4, c.p.c. , si sostiene ancora che la scelta già stigmatizzata ha rilevanza sulla regolamentazione delle spese di lite, come affermato da Cass. n. 10488/2011, in fattispecie similare. Vi sarebbe, in sostanza, violazione del principio del giusto processo, il che avrebbe dovuto portare ad una condanna del M. alle spese di lite, poste invece a carico dei ricorrenti dalla Corte d’appello. 1.2.1 - Con la prima censura di quello che, formalmente, viene proposto come secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost. art. 360, n. 4, c.p.c. , per insussistenza dell’interesse concreto a proporre l’opposizione , si sostiene che il M. non fosse titolare di un interesse ad agire, giuridicamente meritevole, avendo proposto opposizione per ragioni solo formali e non anche sostanziali. Secondo i ricorrenti, proporre un’opposizione nei termini sollevati dal M. potrebbe giustificarsi solo se contestualmente si indicasse la somma minore che si ritiene dovuta. 1.2.2 - Con la seconda censura del secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost. art. 360, n. 4, c.p.c. , per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’opposizione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.comma art. 360, n. 4, c.p.c. . Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.comma art. 360, n. 4, c.p.c. , si sostiene, ancora, che l’interesse ad agire sarebbe comunque venuto meno a seguito dell’ordinanza di correzione della sentenza azionata esecutivamente, emessa in data 1.2.2013, con specifica indicazione delle percentuali del capitale sociale della predetta società ascrivibili a ciascun debitore, nonché a seguito della notifica di un nuovo atto di precetto da parte di essi ricorrenti. Avrebbe quindi errato il giudice d’appello ad esaminare la questione della correzione della sentenza soltanto sotto il profilo del merito, prim’ancora che sotto quello dell’interesse ad agire, essendo sostanzialmente cessata la materia del contendere, con valutazione dell’autosufficienza del titolo ai soli fini della condanna alle spese. Sotto ulteriore profilo, l’interesse ad agire doveva dirsi comunque venuto meno a seguito della riforma della sentenza azionata in executivis , disposta dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.6.2014 quindi, prima dell’emissione della sentenza qui impugnata . Il titolo esecutivo era pertanto venuto meno, perché la Corte capitolina aveva accolto la domanda principale di esecuzione in forma specifica del preliminare per l’acquisto delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., con assorbimento delle condanne restitutorie accolte invece in primo grado, con la sentenza azionata esecutivamente . Non poteva dirsi rilevante, in proposito, né il fatto che detta riforma fosse stata adottata successivamente alla data di precisazione delle conclusioni in appello nel presente giudizio, né che essa non fosse passata in giudicato. Il titolo esecutivo era quindi venuto meno ex tunc , essendosi sostituita la sentenza di secondo grado a quella impugnata, e restando caducati automaticamente, per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., gli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata. Tale questione, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello. Inoltre, il fatto che essa fosse stata evidenziata dagli odierni ricorrenti negli scritti conclusionali, senza essere presa in considerazione da parte della Corte d’appello, costituirebbe violazione dell’art. 112 c.p.c 1.3.1 - Con la prima censura di quello che, anche qui formalmente, viene proposto come terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.comma art. 360, n. 4, c.p.c. , i ricorrenti affermano l’erroneità della decisione per ritenuta illiquidità del credito azionato a causa della mancata indicazione della quota di partecipazione di ciascun debitore alla società Belvedere, cui era rapportata la condanna. Ciò in quanto, anche ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è ben possibile l’interpretazione extratestuale del titolo, potendo ricorrersi ad atti e documenti del processo in cui il titolo stesso si è formato, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11066/2012. Il giudice d’appello, quindi, ha errato nel discostarsi da tale orientamento, giacché avrebbe ben potuto attingere sia al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, sia allo steso contratto preliminare inter partes regolarmente prodotto , in cui le percentuali di partecipazione al capitale sociale della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. erano chiaramente indicate. 1.3.2 - Conseguentemente, con la seconda censura del terzo motivo, si sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 132, n. 4 , c.p.comma e 118 disp. att. c.p.comma in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per difetto assoluto di motivazione sul punto, perché il giudice d’appello non ha minimamente spiegato perché ha ritenuto di doversi discostare da tale insegnamento. 1.3.3 - Ancora, e di conseguenza, con una ulteriore censura coniata nell’ambito del terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., si denuncia l’omesso esame del contenuto dell’atto di citazione, ove appunto erano riportate le percentuali di partecipazione ascrivibili a ciascun convenuto, tra cui il M. . 1.4 - Infine, con il quarto motivo, che in realtà non costituisce vero e proprio motivo di ricorso, si invoca la cassazione della sentenza sulle spese, a seguito dell’accoglimento delle censure prima esposte. 2.1 - Preliminarmente, osserva la Corte che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, com’è noto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede di legittimità, allorché risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti Cass. n. 271/2006 . Nella specie, è pacifico tra le parti che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15.6.2011 - la cui esecuzione forzata venne minacciata dai V. col precetto notificato a M.M. il 26.8.2011, da questi opposto - è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.6.2014, n. 3764/14 prodotta in questa sede sub docomma 14 , che ha accolto la domanda principale proposta dagli stessi odierni ricorrenti per l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., ex art. 2932 c.c., con relativo assorbimento delle domande restitutorie da loro avanzate in subordine e dapprima accolte dal Tribunale, con la citata sentenza del 15.6.2011 . Pertanto, è evidente che, con l’immediata eliminazione della sentenza stessa e dei suoi effetti, a causa della sua riforma, cessa ogni ragione di controversia tra i V. e il M. in ordine al contestato diritto dei primi di procedere esecutivamente in forza del detto titolo si veda al riguardo, in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, la recentissima Cass. n. 6016/2017 v. anche, sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., Cass. n. 3977/2012 . La questione, peraltro, era stata anche posta dagli stessi V. al giudice d’appello nella memoria di replica del 13.6.2014 v. sentenza impugnata, p. 3 , ma non è stata presa in considerazione dalla Corte romana per tre ragioni anzitutto, perché verificatasi in epoca successiva alla data di precisazione delle conclusioni in secondo luogo, perché la sentenza non era passata in giudicato infine, perché detta sentenza comunque non escludeva che la decisione di primo grado fosse corretta. 2.2 - In proposito, può convenirsi con la Corte del merito, laddove essa esclude di poter adottare senz’altro la decisione di cessazione della materia del contendere a fronte di un fatto successivo alla data di precisazione delle conclusioni che, com’è noto, segna un effetto preclusivo , per quanto la rimessione della causa sul ruolo avrebbe potuto essere forse più opportunamente praticata, anche in ottica deflattiva. Non così, invece, quanto alle restanti ragioni sopra esposte la seconda, perché la sentenza d’appello, che riformi la sentenza di primo grado, si sostituisce a questa immediatamente sin dal momento della sua pubblicazione, ex art. 336, comma 2, c.p.c., non occorrendo che essa passi in cosa giudicata v. Cass. n. 13249/2014 la terza, perché la correttezza della decisione di primo grado avrebbe potuto e dovuto comunque essere esaminata, seppur virtualmente, al solo fine di provvedere sul regolamento delle spese si veda, ex plurimis, la già citata Cass. n. 271/2006 . 2.3 - Occorre, pertanto, scrutinare il ricorso in esame, al fine di provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale v., ex multis, Cass. n. 6036/2017, già citata e ciò tanto più che i V. , in seno al ricorso, avevano irritualmente, benché apprezzabilmente, in ottica deflattiva proposto la conciliazione della controversia con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, proposta tuttavia respinta dal M. , perché offensiva del buon senso v. controricorso, p. 10 . Deve infine evidenziarsi che, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa in sede di legittimità comporta la caducazione delle sentenze precedentemente rese nei gradi di merito Cass. n. 17334/2005 v. anche Cass., Sez. Un., n. 1048/2000 , occorrerà procedere al regolamento delle spese dell’intero giudizio, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c 3.1 - Ciò posto, il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, è infondato. È abbastanza evidente che la scelta del M. e degli altri intimati di proporre autonome opposizioni contro l’unico precetto è connotata da una certa strumentalità, ma ciò non è sufficiente perché tale condotta possa costituire di per sé un abuso del diritto di difesa la tesi dell’illiquidità del credito posto che la sentenza di condanna non era stata pronunciata in solido nei confronti del convenuti sarebbe stata sostenibile anche qualora tutti costoro avessero proposto un’unica formale opposizione. Quanto poi alla mancata riunione dei processi, si tratta di una scelta discrezionale del giudice, peraltro non censurata in appello e non censurabile v. Cass., Sez. Un., n. 2245/2015 . La condanna alle spese, infine, costituisce corretta applicazione del principio di soccombenza, perché la Corte del merito ha ritenuto che non vi fosse abuso del processo, conseguentemente rigettando il relativo motivo d’appello. 4.1 - Anche il secondo motivo, complessivamente considerato, è infondato. Infatti, non v’è dubbio che il M. fosse titolare di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., nel momento stesso in cui egli ha sostenuto che il credito vantato dai V. era illiquido e che, quindi, la sentenza azionata non costituiva titolo esecutivo, in quanto non conforme alla previsione di cui all’art. 474 c.p.c Nulla, nell’ordinamento, lascia desumere che l’opposizione all’esecuzione con cui si contesti l’idoneità del titolo azionato rispetto al catalogo di cui alla citata norma possa essere proposta solo per ragioni sostanziali, e non anche di forma, come invece sostengono i ricorrenti, solo rilevando - ai fini che interessano, ossia allo scopo di verificare la sussistenza della condizione dell’azione in discorso - che la decisione richiesta possa portare una concreta utilità all’attore-opponente e che, quindi, il giudice adito sia tenuto ad emettere la relativa statuizione nel merito sia essa di accoglimento o di rigetto . Sotto altro ma concorrente profilo, a nulla rileva, poi, l’intervenuta correzione dell’errore materiale della sentenza, mediante l’integrazione operata con ordinanza del 1.2.2013 qui prodotta sub docomma 12 , perché questa non può comportare la sostituzione del titolo esecutivo azionato, che resta sempre quello originariamente notificato, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte capitolina. Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.comma può infine configurarsi, perché - fermo quanto già rilevato al riguardo - la Corte d’appello non era tenuta ad adottare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo deciso sulla base delle risultanze alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 5.6.2014, con cui la sentenza di primo grado era stata riformata, era stata resa in data successiva. 5.1 - Il terzo motivo è invece palesemente fondato, ma solo con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 474 c.p.c Non colgono infatti nel segno né la seconda censura del terzo motivo, perché il giudice del merito non è vincolato allo stare decisis e non deve necessariamente motivare sul perché non abbia conformato la propria decisione all’insegnamento della S.C., quand’anche reso a Sezioni Unite Cass. n. 174/2015 né tantomeno la terza, perché il contenuto degli atti processuali non è un fatto nell’accezione datane da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 di cui può denunciarsi l’omesso esame, ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c Al contrario, quanto al primo profilo, deve rilevarsi che nell’atto introduttivo del giudizio a quo il cui contenuto è correttamente riportato in ricorso, pp. 30-31 , i V. elencarono chiaramente, per ciascun convenuto, la rispettiva quota di partecipazione alla società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., sicché non v’è dubbio che il credito vantato anche nei confronti dell’odierno controricorrente in forza della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 15.6.2011 fosse senz’altro dotato di certezza, liquidità ed esigibilità, conformemente alla previsione di cui all’art. 474 c.p.c. ha quindi errato la Corte romana nel ritenere che il credito dei V. fosse privo del requisito della liquidità, giacché essa avrebbe dovuto estendere l’esame, a tal fine, oltre che al contenuto della sentenza in discorso, anche agli atti ritualmente formatisi o acquisiti nel relativo giudizio, conformemente all’ormai consolidato orientamento circa l’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo, affermato, oltre che da Cass., Sez. Un., n. 12066/2012, anche da Cass. n. 9488/2014, Cass. n. 23159/2014 e da Cass. n. 24635/2016. Ben può quindi riaffermarsi il principio per cui Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1 , c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo . 6.1 - In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le spese dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di M.M. . P.Q.M. pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e condanna M.M. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi per il giudizio di primo grado, in Euro 6.817,50 per compensi per il giudizio di secondo grado, ed in Euro 10.200,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, oltre esborsi determinati in Euro 200,00, e oltre accessori di legge.