L’errore incolpevole del terzo pignorato che ha reso dichiarazione positiva

Il terzo pignorato che abbia reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e si accorga di essere incorso in un errore incolpevole ha la possibilità di revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione. Qualora l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, il terzo pignorato ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione. Se ciò non accade

Lo ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 10912/17 depositata il 5 maggio. Espropriazione forzata. La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal creditore contro la sentenza di primo grado che, accogliendo l’opposizione all’esecuzione, dichiarava inesistente il diritto di quest’ultimo a procedere esecutivamente nei confronti della opponente. Relativamente a detta questione, sottoposta al vaglio della Corte di legittimità tramite la deduzione di un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 553 c.p.c. recante assegnazione e vendita di crediti e dell’art. 617 c.p.c. recante forma dell’opposizione , gli Ermellini hanno l’occasione di affermare un nuovo principio di diritto. La Cassazione, infatti, sancisce che nell’espropriazione presso terzi, qualora il terzo pignorato che abbia reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Dichiarazione del terzo , si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione . Per contro, se l’errore incolpevole emerge dopo tale momento, il terzo pignorato ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c. . Pertanto, in assenza di revoca o impugnativa , prosegue il Collegio, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito ormai assunta la veste di debitore esecutato nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 gennaio – 5 maggio 2017, n. 10912 Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. - L.G. , creditore titolato di T.G. e S.E. , a febbraio del 2004 pignorò - nelle forme del pignoramento presso terzi - il credito da questi rispettivamente vantato nei confronti della società da Carletto di M.E. s.n.c. d’ora innanzi, per brevità, la Carletto , ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione dell’immobile sito a Venezia, Sestiere di Castello, n. 5272, di proprietà di T.G. e S.E. e da costoro concesso in locazione alla Carletto. 2. - La Carletto, in seguito al pignoramento, rese dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c Il giudice dell’esecuzione di conseguenza, con due ordinanze del 5 maggio 2004 e del 5 ottobre 2004, assegnò al creditore procedente L.G. i crediti vantati rispettivamente da T.G. e S.E. debitori esecutati nei confronti della Carletto terzo pignorato . 3. Il 7 gennaio 2008 L.G. , sulla base delle due ordinanze di assegnazione ottenute nell’ambito dell’espropriazione presso terzi, notificò alla Carletto due atti di precetto, intimando il pagamento dell’importo con esse assegnatogli. La Carletto si oppose all’esecuzione, convenendo L.G. dinanzi al Tribunale di Venezia. A fondamento dell’opposizione dedusse tre motivi, ovvero a il Tribunale di Venezia, con sentenza 31.10.2007 n. 2363, pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio, aveva inibito a L.G. di mettere in esecuzione le suddette ordinanze di assegnazione nei confronti della Carletto, sicché l’esecuzione era iniziata in violazione d’un divieto giudiziale b l’immobile concesso in locazione alla Carletto era stato pignorato in data 1 agosto 2003 da un altro creditore di T.G. e S.E. tale pignoramento, in quanto anteriore al pignoramento mobiliare presso terzi eseguito da L.G. , prevaleva su quest’ultimo, con la conseguenza che i canoni di locazione erano dovuti al custode giudiziario dell’immobile, nominato nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare soggiunse altresì che, al momento in cui rese la dichiarazione positiva sull’esistenza del proprio debito nei confronti di T.G. e S.E. , ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ignorava l’esistenza del pignoramento immobiliare, resole noto solo successivamente c l’obbligo della Carletto di versare il canone ai proprietari dell’immobile era cessato con la cessazione del contratto di locazione, avvenuta il 21 dicembre 2005, allorché l’immobile, venduto all’asta, venne acquistato proprio dalla Carletto sicché, a tutto concedere, il credito della Carletto verso T.G. e S.E. non poteva comprendere i canoni successivi al dicembre 2005 d in ogni caso, i canoni ancora dovuti sino al trasferimento della proprietà dell’immobile erano stati pagati direttamente al custode giudiziario. Concluse pertanto chiedendo dichiararsi la nullità e/o l’inesistenza e/o l’inefficacia del pignoramento . e dell’ordinanza di assegnazione . 4. - Il Tribunale di Venezia, con sentenza 7.4.2010 n. 752, accolse l’opposizione, dichiarando inesistente il diritto di L.G. a procedere esecutivamente. La Corte d’appello di Venezia, adita dal soccombente, con sentenza 1 luglio 2013 n. 1575 rigettò l’appello. La Corte d’appello fondò la propria decisione sulle seguenti considerazioni che vengono di seguito esposte nell’ordine logico imposto dall’art. 276, comma secondo, c.p.c., e non nell’ordine con cui sono affrontate nella sentenza impugnata a la Carletto era legittimata ed aveva interesse, ex art. 100 c.p.c., a proporre l’opposizione all’esecuzione la Carletto, infatti, aveva appreso dell’esistenza del pignoramento immobiliare, e dell’ordine impartitole dal giudice di quella esecuzione di versare i canoni di locazione al custode giudiziario, soltanto dopo avere reso la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., e dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito tali circostanze dovevano ritenersi fatti sopravvenuti che legittimavano il terzo pignorato ad opporsi all’esecuzione, per evitare di essere costretto a pagare due volte il proprio debito l’una al creditore pignorante l’immobile, l’altra al creditore pignorante il credito b che l’ordinanza di assegnazione del credito non fosse stata impugnata era circostanza irrilevante, perché anche in assenza di tale impugnazione, la fattispecie rimane regolata dalle norme sul conflitto tra successi vi pignoramenti p. 8 , ovvero dagli artt. 2912 e 2915 c.c., in virtù dei quali il pignoramento immobiliare precedente prevaleva sui successivi c dal momento in cui viene eseguito un pignoramento immobiliare, i canoni di locazione divengono indisponibili a favore del primo creditore pignorante, sicché il successivo provvedimento di assegnazione del credito, pronunciato nell’ambito della diversa procedura di pignoramento presso terzi, non sviluppa effetti sino a quando non si concluda l’espropriazione immobiliare pp. 6-8 . 5.- La sentenza d’appello è stata impugnata da L.G. , con ricorso fondato su tre motivi. La Carletto ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. L’esame del ricorso proposto da L.G. esige che si affrontino due questioni preliminari cosa abbia inteso domandare la società Carletto, con l’atto di opposizione introduttivo del primo grado del presente giudizio e se sull’oggetto del contendere si sia formato un giudicato esterno. 1.2. La prima questione preliminare cosa abbia inteso domandare la Carletto sorge dal fatto che questa ha concluso il proprio atto di opposizione chiedendo, tra le altre cose, dichiararsi nulle o inesistenti o inefficaci le due ordinanze di assegnazione poste da L.G. a fondamento del precetto notificato alla Carletto. È noto tuttavia che gli atti giudiziari vanno interpretati valutandoli nel loro complesso, e non già estrapolandone singole parti. Nel nostro caso, l’atto di opposizione proposto dalla Carletto è intitolato opposizione ex art. 615 c.p.c. in esso si sviluppano vari argomenti a sostegno della tesi della inesistenza del diritto di L.G. a procedere all’esecuzione, e dell’inefficacia del precetto non si svolge alcun argomento in diritto a sostegno dell’assunto della invalidità dell’ordinanza di assegnazione. Aggiungasi che, nella memoria di replica depositata in primo grado il 29.1.2010, la Carletto, dichiarò espressamente di non avere voluto impugnare l’ordinanza di assegnazione, ma di avere voluto contestare il diritto del L. di procedere esecutivamente . Deve dunque escludersi che nel presente giudizio si sia mai fatta questione sulla validità originaria del titolo esecutivo questione che, come si dirà più oltre, ha il suo rilievo ai fini della decisione richiesta a questa Corte. 1.3. Deve, in secondo luogo, escludersi che nel presente giudizio sia stata fornita la prova del consolidarsi d’un giudicato esterno. La Carletto, illustrando i fatti di causa nel proprio controricorso, ha dedotto che L.G. già due volte iniziò un’esecuzione forzata contro di essa, sulla base delle due ordinanze di assegnazione poste a fondamento anche del precetto notificato il 7.1.2008 che tutte e due le volte essa Carletto si oppose a quelle esecuzioni e che tutte e due le volte la sua opposizione venne accolta dal Tribunale, e confermata dalla Corte d’appello. Sebbene la Carletto abbia solo narrato questi fatti, senza formulare alcuna espressa eccezione di giudicato, ciò in teoria non impedirebbe a questa Corte di rilevarne d’ufficio la sussistenza, essendo ogni giudicato, interno od esterno, rilevabile anche d’ufficio Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006 . Tuttavia l’esistenza d’un giudicato esterno va dimostrata, da chi la invoca, attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria ex multis, Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 . Nel caso di specie, invece, la controricorrente non risulta avere allegato la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato dei suddetti provvedimenti. Deve quindi negarsi l’esistenza della prova che sull’oggetto del contendere si sia formato un giudicato esterno. 2.- Il primo motivo di ricorso. 2.1. - Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c Deduce, al riguardo, che la società Carletto, in quanto terza pignorata, non era legittimata a proporre opposizione all’esecuzione, né vi aveva interesse. In particolare - non era legittimata, perché soggetto estraneo all’esecuzione - non vi aveva interesse, perché, per effetto della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito, versando il canone nelle mani del creditore pignorante pagava al creditore legittimato, e non poteva essere costretta a pagare poi il medesimo debito anche al custode della procedura esecutiva immobiliare. Non vi era, dunque, rischio di un doppio pagamento. 2.2. - Il motivo è infondato. La Carletto era, in primo luogo, legittimata a proporre l’opposizione. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto una opposizione non all’esecuzione presso terzi proposta da L.G. contro T.G. e S.E. ma all’esecuzione iniziata da L.G. direttamente contro il terzo pignorato Carletto s.n.c., divenuto debitore esecutato per effetto del mancato adempimento del titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione. Si tratta di due procedure embricate, ma concettualmente distinte - la prima è sorretta da un titolo esecutivo autonomo, la seconda dall’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c - nella prima la Carletto ha la veste di terzo, nella seconda di debitore esecutato - nella prima la Carletto non è legittimata ad introdurre controversie oppositive fondate su eccezioni che di norma spettano solo al debitore esecutato ad esempio, l’impignorabilità del credito Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007 nella seconda invece può legittimamente contestare il diritto stesso del creditore di procedere all’esecuzione. 2.3. - Sussiste, altresì, in capo alla Carletto il requisito dell’interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c Tale requisito non va infatti confuso con quello della ammissibilità della domanda, né con quello della sua fondatezza. Il primo va valutato ex ante, in base all’utilità che il provvedimento giurisdizionale richiesto arrecherebbe al richiedente gli altri due vanno accertati ex post, ovvero dopo avere stabilito se siano state rispettate le forme del processo, e siano stati dimostrati i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie la Carletto con la sua opposizione dedusse in sostanza - di avere già pagato i canoni di locazione al custode giudiziario dell’immobile, e di averlo fatto legittimamente, dal momento che per effetto del pignoramento immobiliare i diritti dei creditori procedenti nella procedura per espropriazione forzata immobiliare prevalevano su quelli di L.G. così l’atto di opposizione, pp. 5-6 - in ogni caso che i canoni oggetto del credito pignorato erano dovuti solo sino al 2005, mentre il creditore procedente li pretendeva sino al 2007 ibidem, p. 8 . La Carletto dunque aveva interesse ad opporsi all’esecuzione per evitare il rischio di un doppio pagamento rischio che incombeva su essa, e non sui debitori principali ovvero T.G. e S.E. . Questi principi sono stati già più volte affermati da questa Corte è pacifico, in particolare, che il terzo pignorato possa proporre opposizione all’esecuzione, quando intenda non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore così Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 22/05/2006 nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 14106 del 01/07/2005 Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015, e Sez. 3, Sentenza n. 8370 del 17/08/1990 . 3. Il secondo motivo di ricorso. 3.1. - Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 553 e 617 c.p.c Il motivo, pur formalmente unitario, contiene tre distinte censure, così riassumibili a la Carletto non aveva alcun interesse ad opporsi all’ordinanza di assegnazione p. 29 del ricorso b quella proposta dalla Carletto, sebbene da essa qualificata opposizione all’esecuzione , costituiva in realtà una opposizione ex 617 c.p.c., che andava dichiarata tardiva ibidem c una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ed il giudice dell’esecuzione abbia pronunciato l’ordinanza di assegnazione, egli ha l’obbligo di adempiere nelle mani del creditore procedente, e non può più negare la pignorabilità del credito, nemmeno per l’esistenza di pignoramenti precedenti. 3.2. - La censura sub a di cui al § precedente, reitera quella già formulata col primo motivo di ricorso, ed è infondata per le medesime ragioni già esposte. 3.3. - Anche la censura sub b è infondata, per le ragioni già indicate al § 1.1. 3.4. - La censura sub c è fondata. Nell’espropriazione presso terzi l’ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale. Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l’efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l’ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l’adempimento dell’obbligazione in essa indicata. L’ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 3.4.1. - Questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi più volte su queste forme e questi termini. 3.4.2. - In particolare, quanto alle forme, si è stabilito che l’ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata - a seconda dei casi -con l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 13/06/1992 Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27/04/1985 . L’ordinanza di assegnazione va impugnata con l’opposizione all’esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente , sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015 . L’ordinanza di assegnazione va impugnata invece con l’opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato. In applicazione di questo principio si è ammesso ad esempio che il terzo possa impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi - quando assuma che il giudice dell’esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all’esistenza del debito Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016 - quando assuma di avere per mero errore omesso di riferire dell’esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015, in motivazione - quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, in motivazione - quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008 . Per quanto attiene, infine, ai termini, essi seguiranno la disciplina rispettivamente prevista dagli artt. 615 e 617 c.p.c 3.5. - Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la società Carletto, come già detto, fondò la propria opposizione su tre ragioni principali a in primo luogo, che L.G. non aveva diritto di procedere all’esecuzione ai sensi dell’art. 2915 c.c., perché aveva pignorato un credito già pignorato b in secondo luogo, che la Carletto al momento in cui rese la dichiarazione ignorava che il credito fosse stato già pignorato c in terzo luogo, che aveva comunque pagato il proprio debito nelle mani del custode giudiziario ma dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, e dopo anche la notifica della stessa . La Corte d’appello di Venezia, investita di tali questioni, come accennato ha ritenuto che il pignoramento d’un immobile locato rendesse indisponibili i canoni dovuti dal conduttore al custode, e di conseguenza inefficace l’ordinanza di assegnazione del credito per canoni di locazione, pronunciata nell’ambito dell’esecuzione presso terzi iniziata contro il proprietario dell’immobile. Tale statuizione contiene quattro errori. 3.5.1. - Il primo errore è consistito nel trascurare di considerare che nella presente controversia si sono succedute ed intrecciate due procedure esecutive la prima è quella promossa da L.G. nei confronti di T.G. e S.E. con le forme dell’espropriazione presso terzi, nella quale la Carletto ha assunto la veste di terzo pignorato la seconda è quella promossa da L.G. nei confronti direttamente della Carletto, nella quale quest’ultima ha assunto le vesti di debitore esecutato. La Carletto ha proposto opposizione alla seconda procedura, non alla prima. Tuttavia, nel farlo, ha invocato la inefficacia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., pronunciata in esito della prima procedura e posta a fondamento della seconda. E tuttavia, per quanto già detto - se la Carletto avesse voluto impugnare l’ordinanza di assegnazione nella veste di terzo pignorato e quindi nell’ambito della espropriazione presso terzi , avrebbe dovuto farlo nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza legale dell’ordinanza di assegnazione, avvenuta il 18 novembre 2004 come dichiarato nell’atto di precetto qui opposto e ben avrebbe potuto farlo, posto che per sua stessa ammissione aveva appreso dell’esistenza del pignoramento immobiliare, e della richiesta di pagamento dei canoni da parte del custode giudiziario, sin dall’11 maggio 2004 - se la Carletto avesse voluto impugnare l’ordinanza di assegnazione nella veste di debitore esecutato, avrebbe potuto farlo solo invocando fatti sopravvenuti alla formazione del titolo come già detto, infatti l’ordinanza di assegnazione è un titolo giudiziale, e non è consentito far valere con l’opposizione all’esecuzione fatti che si sarebbero dovuti dedurre nel procedimento in cui quel titolo si è formato. Nel caso di specie, però, l’esistenza d’un precedente pignoramento sull’immobile concesso in locazione era un fatto anteriore al pignoramento, all’ordina rea di assegnazione ed alla sua notificazione. Un fatto, dunque, non più deducibile nel giudizio di opposizione all’esecuzione. V’è solo da aggiungere che nemmeno può rilevare come fatto sopravvenuto , idoneo a giustificare l’opposizione all’esecuzione, la circostanza che la Carletto abbia pagato i canoni scaduti al custode giudiziario tale pagamento infatti è avvenuto il 20 aprile 2007, tre anni dopo che alla Carletto era stata notificata l’ordinanza di assegnazione. 3.5.2. - Il secondo errore della Corte d’appello è consistito nel trascurare di considerare che, nell’ambito della procedura di espropriazione presso terzi introdotta da L.G. era stata pronunciata una ordinanza di assegnazione questa ordinanza di assegnazione era conforme alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e avverso essa non era stata proposta opposizione da alcuno come già detto, la stessa Carletto dichiarò espressamente che col suo atto di opposizione non viene impugnata l’ordinanza di assegnazione . La Corte d’appello, dunque, ha privato di efficacia il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione contro il terzo pignorato senza che questo presentasse alcun vizio formale, e senza che nessuno ne avesse denunciata l’illegittimità nelle forme prescritte dall’art. 617 c.p.c 3.5.3. Il terzo errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel trascurare di considerare che il terzo pignorato, quando ha reso una dichiarazione positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore procedente. Da questo momento il terzo pignorato non può più adempiere nelle mani di soggetti diversi dal creditore assegnatario, se prima non abbia rimosso l’ordinanza di assegnazione. Rimozione che, per quanto già detto, nel presente giudizio non venne nemmeno chiesta. 3.5.4. Il quarto errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel trascurare di considerare che il terzo pignorato il quale renda una dichiarazione positiva, può teoricamente revocare la propria dichiarazione, quando sia frutto di errore, ma solo a determinate condizioni ovvero che l’errore sia stato incolpevole e che la revoca avvenga non oltre la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione. 3.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, la quale nel riesaminare l’appello proposto da L.G. , applicherà il seguente principio di diritto nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione mentre se l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito ormai assunta la veste di debitore esecutato nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti . 4. Il terzo motivo di ricorso. 4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2917 c.c Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere opponibile al creditore procedente l’acquisto dell’immobile da parte del conduttore. L’acquisto, infatti, era avvenuto dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, ed ai sensi dell’art. 2917 c.c. l’estinzione del credito successiva al pignoramento è inopponibile al creditore pignorante. 4.2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello infatti, avendo accolta l’opposizione, e negato il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, non era tenuta ad esaminare anche il tema del quantum debeatur , sicché le relative questioni debbono ritenersi esaminate dal giudice d’appello ad abundantiam , e senza efficacia decisoria. 5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il secondo motivo di ricorso dichiara inammissibili gli altri due cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.