Più azioni esecutive sullo stesso bene, non incompatibili

Plurime azioni esecutive sul medesimo bene sono tra di loro compatibili, non ricorrendo un’ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c In tal caso, dunque, la dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando sulla pretesa incompatibilità tra le procedure.

Due pignoramenti presso terzi sul medesimo credito. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6019/17 depositata il 9 marzo, decidendo in ordine ad una peculiare vicenda, ove si sono sovrapposte due procedure esecutive di pignoramento presso terzi aventi ad oggetto il medesimo credito. In particolare, il titolare di un credito per prestazioni professionali A nei confronti di altro soggetto B , aveva sottoposto a pignoramento quanto dovuto al suo debitore da un terzo soggetto C . Quest’ultimo tuttavia, quale terzo pignorato,rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto negativo, in quanto il suo creditore B aveva a sua volta agito per il recupero forzato di quanto vantato nei suoi confronti, sottoponendo a pignoramento un quinto del suo stipendio. A questo punto il primo creditore A si era sostituito a B nella procedura da questi avviata ai danni di C. Accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Stante la dichiarazione negativa di C, il creditore procedente A provvedeva ad instaurare un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Domanda accolta in primo grado e confermata dalla Corte d’appello, avverso la cui decisione il terzo pignorato C ricorreva in Cassazione, sollevando diverse censure tutte sostanzialmente volte, pur sotto diverse angolature, ad affrontare la questione dell’interazione fra le procedure esecutive in esame. Cumulo pignoramenti ammissibile. Quanto alla facoltà di cumulo delle procedure esecutive, la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che essa può esplicarsi non solo nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore. Il creditore, infatti, può anche procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda. Ciò, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal tiolo esecutivo. Ed è questo il caso che ricorre nell’ipotesi in questione, dal momento che il pignoramento presso terzi effettuato nei confronti di C e l’istanza di sostituzione presentata da A nel pignoramento intrapreso da B verso il medesimo C questa volta come debitore esecutato , hanno ad oggetto lo stesso bene ossia il credito vantato da B nei confronti di C. La Corte ha in proposito affermato che tra le due procedure esecutive, pur riguardanti il medesimo bene, non ricorre una situazione di litispendenza nel senso indicato dall’art. 39 c.p.c. per cui le procedure non sono incompatibili e possono coesistere. Pertanto la dichiarazione resa dal terzo pignorato C ai sensi dell’art. 547 c.p.c. non avrebbe dovuto essere negativa sulla base della presunta addotta incompatibilità tra le due concomitanti procedure.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2016 - 9 marzo 2017, n. 6019 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo C.O. , titolare di un credito per prestazioni professionali nei confronti di Al.Fu. , sottoponeva a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 ss. cod. proc. civ., quanto dovuto al suo debitore da A.D. . Quest’ultima, tuttavia, rendeva la dichiarazione prevista dall’art. 547 cod. proc. civ. di contenuto negativo, in quanto l’Al. il cui credito era oltretutto contestato in ragione di controcrediti aveva già agito in esecutivis per il recupero forzato di quanto vantato nei suoi confronti, sottoponendo a pignoramento un quinto dello stipendio della debitrice. Eccepiva quindi che il C. , creditore dell’An. , avrebbe dovuto, semmai, proporre istanza di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ Stante la dichiarazione negativa, il C. provvedeva a instaurare un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. La A. si costituiva in giudizio riferendo, fra l’altro, che nel frattempo il C. si era effettivamente sostituito all’Al. nella procedura da questi avviata ai danni della convenuta circostanza che - a parere della deducente rendeva ulteriormente inammissibile il pignoramento, per indebita duplicazione delle azioni esecutive. Il Tribunale di Vercelli accoglieva la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. L’A. appellava tale sentenza riproponendo, in sostanza, le questioni già illustrate innanzi al giudice di primo grado. Con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2015, la Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione. Avverso tale decisione la A. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di censura. Resiste il C. con controricorso. Entrambi hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo si ripropone l’argomento secondo cui l’unico strumento a disposizione del C. per aggredire il credito dell’Al. , già azionato esecutivamente, sarebbe dovuto essere quello di sostituirsi al proprio debitore, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., nel pignoramento avviato ai danni della ricorrente. Né potrebbe valere in contrario la facoltà di cumulare i mezzi di espropriazione prevista dall’art. 483 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione regola la pluralità di azioni esecutive nei confronti del medesimo debitore, laddove la A. non è debitrice diretta del C. . Con il secondo motivo la ricorrente aggiunge che - alla data in cui, nella qualità di terzo pignorato, aveva ricevuto la notificazione del pignoramento intrapreso dal C. aveva già perso la disponibilità delle somme pignorate a suo danno, stante il divieto di disporne posto dall’art. 546 cod. proc. civ., sicché non avrebbe potuto giammai rendere dichiarazione positiva. Il terzo motivo concerne la falsa applicazione dell’art. 2917 cod. civ. e la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per omessa considerazione di un fatto decisivo del giudizio, ossia che il C. si 6 già effettivamente sostituito, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., all’Al. nel pignoramento di stipendio posto in essere da quest’ultimo nei confronti della ricorrente. Sicché, proseguendo entrambe le azioni esecutive, il C. finirebbe col procurarsi due diverse ordinanze di assegnazione nei confronti della A. , conseguendo un’indebita duplicazione, se non del credito, quantomeno delle spese processuali. Infine, con il quarto motivo la ricorrente denuncia che il C. , avendo già tutelato le proprie ragioni sostituendosi all’Al. nel pignoramento intrapreso da quest’ultimo, sarebbe carente di interesse ad agire. I quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, giacché affrontano, sotto diverse angolature, la medesima questione dell’interazione fra le due procedure esecutive. Le censure sono infondate. 2. - Per l’esatta comprensione delle censure sopra illustrate occorre riassumere la peculiare situazione venutasi a determinare. Vi sono due procedure esecutive di pignoramento presso terzi. La prima, vede il C. creditore procedente, l’Al. debitore esecutato e la A. terzo pignorato dunque, l’oggetto del pignoramento è costituito dal credito vantato dall’Al. nei confronti della A. . La seconda procedura è stata intrapresa dall’Al. , quale creditore procedente, nei confronti della A. , debitore esecutato, per il recupero di quello stesso credito che il C. ha pignorato con l’azione esecutiva di cui si è appena detto il terzo pignorato è il datore di lavoro della A. in questa procedura, però, il C. ha presentato domanda di sostituzione ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ La domanda di sostituzione esecutiva prevista dall’art. 511 cod. proc. civ., determina il subingresso del creditore dell’esecutato nella posizione processuale di quest’ultimo e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione Sez. 3, Sentenza n. 22409 del 19/10/2006, Rv. 593096 . Pertanto, la domanda di sostituzione, pur non essendo propriamente assimilabile né ad un pignoramento di cui non ha la forma, mancando soprattutto l’ingiunzione di cui all’art. 492 cod. proc. civ. , né ad un atto di intervento essendo, il sostituto, creditore del creditore procedente e non del debitore esecutato , è pur sempre uno strumento esecutivo, in quanto per il suo tramite il sostituto soddisfa forzatamente il proprio credito nei confronti del sostituito. Dunque, quando la domanda di sostituzione è proposta in relazione a un pignoramento presso terzi, il pagamento effettuato dal terzo pignorato estingue, fino alla concorrenza, non solo a il suo debito nei confronti del debitore esecutato e b il debito di quest’ultimo nei confronti del creditore procedente, ma anche c il debito del creditore procedente nei confronti del creditore ad esso sostituitosi. In sostanza, il soggetto passivo della domanda di sostituzione va individuato in persona del creditore sostituito e non già del terzo pignorato o del debitore esecutato, per quali è indifferente che il pagamento avvenga a mani dell’originario pignorante o del suo sostituto. Lo strumento esecutivo di cui all’art. 511 cod. proc. civ. ha ad oggetto il credito azionato dal creditore sostituito, che, in quanto facente parte del suo patrimonio, è a sua volta aggredibile da suoi creditori. La domanda di sostituzione, nel caso di pignoramento presso terzi, è quindi dotata di capacità satisfattiva analoga al pignoramento diretto di quanto il creditore sostituito altrimenti recupererebbe dall’azione esecutiva in cui tale istanza viene invece presentata. Riferendo tali considerazioni al caso di specie, deve rimarcarsi che entrambe le procedure hanno ad oggetto il medesimo credito quello vantato dall’Al. nei confronti della A. , nell’un caso pignorato direttamente a mani del debitor debitoris e, nell’altro, aggredito esecutivamente mediante l’istanza di sostituzione. 3 - Questa Corte, trattando della facoltà di cumulo delle procedure esecutive prevista dall’art. 483 cod. proc. civ., ha già chiarito che la stessa può esplicarsi non soltanto nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore. Il creditore, infatti, può anche procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008, Rv. 604632 Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623575 . Questo è il caso che ricorre nell’ipotesi in esame, dal momento che - come si è già detto - il pignoramento presso terzi effettuato a mani della A. e l’istanza di sostituzione presentata nel pignoramento intrapreso dall’Al. nel confronti della medesima questa volta quale debitrice esecutata , hanno ad oggetto il medesimo bene, ossia il credito vantato dal debitore del C. nei confronti dell’odierna ricorrente. La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che, in caso di plurime azioni esecutive sul medesimo bene, non ricorre una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice. 4. - Le due procedure, in conclusione, non sono incompatibili. Pertanto, la dichiarazione resa dall’A. ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. non poteva essere negativa, argomentando sul fatto della pretesa incompatibilità delle procedure. Del resto, l’affermazione dell’esistenza delle due procedure esecutive si risolve nell’implicita ammissione di esistenza del debito. È quindi evidente l’intrinseca contraddizione del ragionamento sviluppato dalla ricorrente. Né può argomentarsi che la dichiarazione negativa era funzionale ad investire il tribunale del problema della potenziale duplicazione dei titoli in capo al creditore, giacché al coordinamento delle due procedure avrebbe dovuto provvedere semmai il giudice dell’esecuzione. Trattasi di questione certamente estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. 5. - Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono, inoltre, presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.8000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.