La lettura del dispositivo nel corso dell’udienza penale è sostitutiva della notifica del dispositivo munito di formula esecutiva

Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.

La fattispecie. Nel caso in esame la Corte di legittimità sentenza n. 6022/2017, depositata il 9 marzo è stata chiamata a valutare una sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione in quanto il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente la notifica del dispositivo, non corredato della motivazione, di una sentenza penale contenente la condanna al pagamento di una provvisionale. In altre parole, ai fini dell’esecuzione civile, è sufficiente notificare il dispositivo di una sentenza o vi è l’onere di notificare l’intero provvedimento comprensivo delle motivazioni? L’articolo 431 c.p.c. In primo luogo il Supremo Collegio ha ritenuto inconferente il richiamo dell’art. 431 c.p.c. effettuato dal ricorrente il quale, per converso, sembra proprio confermare la tesi del Giudice di merito, in quanto il codice di procedura civile ritiene possibile notificare il solo dispositivo, munito di formula esecutiva, nell’unico caso in cui le motivazioni possono non essere contestuali. e quanto previso dal codice di procedura penale. Ciò premesso la Corte ha asserito che, onde rispondere al quesito di cui sopra, è necessario applicare unicamente il codice di procedura penale e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 539 e 540 c.p.p., emerge chiaramente che la condanna provvisionale è sempre immediatamente esecutiva risultando, l’esecutorietà, connaturata alla funzione di tale statuizione. La lettura del dispositivo in udienza è idoneo a sostituire la notifica. Non solo, la Corte ha altresì asserito che la condanna provvisionale viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo e pertanto tale deve considerarsi sostitutiva della notificazione nei confronti della parte che deve essere presente in udienza o considerata tale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2016 – 9 marzo 2017, n. 6022 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo La Gestoil s.r.l. in liquidazione e D.P.G. hanno proposto opposizione al precetto notificato a istanza di D.K. per il pagamento della somma complessiva di Euro 15.362,22, liquidatavtitolo di provvisionale dal Tribunale di Spoleto in esito ad un procedimento penale. Gli opponenti hanno dedotto, fra l’altro, l’omessa notificazione del titolo esecutivo, ritenendo a tal fine non sufficiente il solo dispositivo della sentenza penale, non corredato dalla motivazione. L’opposizione, qualificata come proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 marzo 2015, avverso la quale gli opponenti propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo. Il D. resiste con controricorso. La Gestoil s.r.l. e il D.P. hanno depositato memorie difensive. Motivi della decisione La questione sottoposta all’attenzione del Collegio è se, in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo della motivazione. Anzitutto sul punto va chiarito che non è conducente l’argomento, sul quale insistono i ricorrenti, secondo cui la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo sarebbe esclusa - a contrario - da quanto disposto dall’art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede tale facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, solo per le sentenze di condanna pronunciate dal giudice del lavoro. Il riferimento all’art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., infatti, potrebbe dimostrare anche esattamente il contrario di quanto sostenuto in ricorso. Il codice di procedura civile, nell’unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, prevede la possibilità di procedere all’esecuzione solo sulla base di quest’ultimo. L’ipotesi, dal punto di vista strutturale, corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest’ultima non menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali. Invero, sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale. In particolare, l’art. 544 cod. proc. pen. prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni . L’art. 545 cod. proc. pen., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva . La lettura del dispositivo in udienza equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza. Appare dunque chiaro l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria. Quanto alle statuizioni civili, l’art. 539 cod. proc. pen. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L’art. 540 cod. proc. pen. aggiunge che la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva . Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi. Infine, dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione. Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il seguente principio di diritto - per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo - della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale - non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.