Violazioni del codice della strada e notifica del verbale

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata, potendo comunque essere affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 462/17 depositata l’11 gennaio. La vicenda. Il Giudice di Pace di Alghero veniva adito per l’opposizione a diversi verbali di contestazione di sanzioni amministrative relative a plurime infrazioni stradali. L’attore eccepiva la nullità del procedimento di notificazione dei verbali medesimi per la decorrenza del termine di 150 giorni prescritto a pena di estinzione del relativo obbligo. Veniva inoltre sottolineato l’illegittimo affidamento ad un soggetto terzo – nella specie una società privata individuata con appalto - delle operazioni materiali di stampa dei verbali, imbustamento e preparazione degli avvisi di ricevimento dei verbali. La doglianza veniva accolta dal GdP, ma il giudice d’appello ribaltava la decisione. La sentenza di seconde cure viene dunque impugnata dinanzi alla Corte di legittimità dal ricorrente che ribadisce la nullità del procedimento di notificazione per violazione delle disposizioni in materia, aggiungendo come la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa non sia un atto processuale ma un atto del procedimento amministrativo di natura sostanziale. Di conseguenza, l’inesistenza della notificazione provocherebbe la nullità di tutti gli atti successivi. Decorrenza del termine. Il ricorso viene giudicato infondato dal Collegio. In particolare, il giudice d’appello ha correttamente riconosciuto l’inesistenza di qualsiasi errore da parte del Comune notificante che richiese la notifica all’indirizzo risultante dai pubblici registri, coerentemente con il principio secondo cui il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza Cass. n. 22400/09 . Intervento di terzi soggetti. Ugualmente infondata è la doglianza relativa all’illegittimità del procedimento notificatorio effettuato tramite affidamento da parte delle poste ad un soggetto privato. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento ex art. 385, comma 3, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata, potendo comunque essere affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 ottobre 2016 – 11 gennaio 2017, n. 462 Presidente Petitti – Relatore Parziale Fatti di causa A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale per guanto ancora interessa in questa sede. 1. Con ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Alghero S.A. aveva proposto opposizione contro i verbali indicati in epigrafe con qui gli erano state contestate le ripetute violazioni dell'art. 146, comma 3, del codice della strada per aver egli attraversato, più volte, 1’intersezione stradale situata fra la via Giovanni XXIII e la via XX Settembre di Alghero mentre il semaforo proiettava la luce rossa. Eccepiva il ricorrente la nullità del procedimento della notificazione dei verbali l'estinzione della pretesa sanzionatoria della PA, dato che i verbali delle infrazioni gli erano stati notificati solamente il 27 ottobre 2007, quindi ben oltre il termine di 150 giorni prescritto a pena di estinzione del relativo obbligo del trasgressore [ ]. Il comune di Alghero aveva contestato le ragioni dell'opposizione, sostenendo la legittimità degli accertamenti e delle notificazioni delle violazioni contestate, avvenirti mediante tempestiva consegna degli atti da notificare all'agente postale e all'indirizzo esatto del destinatario. Con la sentenza n. 269/2008, notificata al comune il 6 agosto 2008, il giudice di pace aveva accolto il ricorso, annullando il verbale e condannando l’amministrazione al rimborso delle spese di lite. Contro la decisione proponeva tempestivo appello il comune di Alghero, lamentando che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto 1'intervenuta decadenza dell’amministrazione per l'inutile decorso del termine prescritto per la notificazione della violazione, dato che questa era avvenuta, per il notificante, entro i centocinquanta giorni di cui all’art. 201, co. 3, c.d.s. I verbali erano stati, infatti, tempestivamente spediti con raccomandata all’indirizzo del destinatario, quale risultante dai pubblici registri, ed erroneamente l'addetto alla consegna aveva ritenuto insufficiente l’indirizzo indicato l’insussistenza dei vizi di notificazione ritenuti dal giudice di pace, sul presupposto dell’illegittimo affidamento ad un terzo della relativa funzione, essendosi nella specie date in appalto alla società M. s.p.a., cui venivano trasmessi i verbali di accertamento per via telematica, le sole operazioni materiali di stampa, imbustamento e preparazione degli avvisi di ricevimento dei verbali, peraltro interamente formati presso il locale Comando della Polizia Municipale, attraverso la predisposizione di un elaborato meccanografico di cui la stessa PM certifica la conformità all’originale, affidandolo al rettore []. Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come trascritto in epigrafe. L'appellato, ritualmente citato, si costituiva e contestava le ragioni dell'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, salvo che per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite in suo favore, ritenuta inadeguata, sulla quale proponeva appello incidentale . B. Il giudice dell'appello accoglieva il gravame e rigettava l'opposizione. C. Impugna tale decisione il S. con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Ragioni della decisione A. I motivi del ricorso. 1. Col primo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 c.c., 149 c.p.c., 7 della legge n. 890 del 1982, 155 e 161 del DPR n. 655 del 29.05.1982, n. 655 e dell’art. 201, comma 3, c.d.s. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio . Sostiene il ricorrente che deve essere considerata del tutto inesistente la richiesta notificazione a mezzo posta tentata alla casella postale n. 179, perché effettuata in modo difforme da quanto previsto dalla legge. In ogni caso, l'esito negativo della notificazione è dipeso esclusivamente da un errore di diritto commesso ed imputabile esclusivamente all’amministrazione notificante” . Ha errato poi il tribunale a ritenere tempestiva e sollecita la rinnovazione della notificazione eseguita a circa quattro mesi dopo la scadenza del termine di conoscenza della mancata originaria notificazione”. 2. Col secondo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 201 c.d.s., 14 della L. 24.11.1981, n. 689, 3, 4 e 12 della legge n. 890 del 1982, 385 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio . Rileva il ricorrente che il Tribunale della sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità del procedimento di notificazione – escludendo apoditticamente la presenza di alcun elemento che consenta di ritenere l’avvenuto affidamento a terzi dell’attività di notificazione dell’infrazione” – nonostante tutte le eccezioni dell’appellato siano state corroborate dalla pacifica ammissione formulata dallo stesso Comune di Alghero fin dalla prima difesa che il servizio di stampa meccanografica del verbale e di successiva postalizzazione, quindi non la semplice consegna del piego all’Ufficio Postale ma addirittura la confezione stessa del piego con previa stampa meccanografica del verbale, era stato dato in appalto alla società M. Spa avente sede in Rimini ”. Aggiunge che la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa non è atto processuale, ma atto del procedimento amministrativo di natura sostanziale, diretto all'irrogazione di una sanzione, con la conseguenza che l'accertata inesistenza della sua notificazione è motivo di invalidità che si ripercuote sul procedimento stesso, provocando la nullità degli atti successivi ove tale vizio non sia sanato mediante nuova notificazione. Non è possibile, quindi, invocare la sanatoria ex art. 156 co. 3 c.p. c. per il raggiungimento dello scopo. B. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1. I1 primo motivo è inammissibile e comunque infondato. La notifica di cui il ricorrente lamenta l'inesistenza non risulta effettuata presso la casella postale n. 179, ma all'indirizzo di Alghero, Regione Salandra, c.p. 179 snc ”. Tale indicazione esclude che si possa trattare di casella postale. Non risulta altresì mai addotto, se non inammissibilmente in questa sede, che la notifica fosse stata effettuata ad una casella postale, con argomentazione che evidentemente tenderebbe a valorizzare la sigla c.p. , ma che avrebbe richiesto ben altro sviluppo già in sede di merito. Inoltre, il giudice d'appello ha sostanzialmente affermato la mancata contestazione dell'avvenuto tentativo di notifica all'indirizzo risultante nei pubblici registri. Ciò esclude qualsiasi errore da parte del Comune che richiese correttamente la notifica nel luogo risultante da pubblici registri art. 196 Codice della Strada con il conseguente effetto che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza ” Cass. n. 22400 del 22/10/2009, Rv. 610457 . Nel caso concreto, l'ulteriore notifica è intervenuta nei quattro mesi successivi 120 giorni all'interno dei 150 giorni disponibili dal momento dell'accertamento effettivo della residenza del contravvenzionato. 2. E' infondato anche il secondo motivo circa l'illegittimità del procedimento notificatorio effettuato tramite affidamento da parte delle poste di una parte dell'attività notificatoria ad un soggetto privato. A1 riguardo, questo collegio condivide l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna nei plichi al servizio postale Cass. n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484 . Nel caso in questione, infatti, le attività delegate al soggetto terzo sono meramente esecutive stampa, imbustamento e consegna , dovendosi considerare tali e quindi delegabili anche quelle di personalizzazione della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'uffìcio dell'organo accertatore Cass. n. 26431 del 26/11/2013 - Rv. 628543 . C. Le spese seguono la soccombenza. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 ottocento curo per compensi e 200,00 duecento curo per spese, oltre accessori di legge.