L’esistenza di vizi nella merce venduta e il tempo della consegna

Quando viene venduta merce danneggiata o di qualità diversa da quanto promesso, l’acquirente è tutelato con la risoluzione del contratto, a meno che non ne fosse a conoscenza oppure i vizi della cosa fossero facilmente riconoscibili”. Ma nella sentenza in esame la Corte di Cassazione evidenzia la grande rilevanza di un altro criterio da tenere in conto il tempo della consegna.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23521/16 depositata il 18 novembre. Il caso. Il proprietario di un mobilificio era convenuto in giudizio da un cliente che intendeva far dichiarare risoluto il contratto di acquisto degli arredi per inadempimento. L’attore, infatti, lamentava l’esistenza di vizi nella merce acquistata, che però non venivano eccepiti dalla controparte, la quale, anzi, sottolineava come fossero proprio quei difetti” nel mobilio ad aver garantito un prezzo notevolmente scontato rispetto al prezzo di listino , aggiungeva che l’attore era stato anche messo in condizione di ispezionarli preventivamente all’acquisto ed era stato avvertito che la merce sarebbe stata venduta come da esposizione . Ed è proprio la mancanza di esclusione, ad opera del venditore, dei vizi di cui sopra che porta al rigetto della domanda dell’acquirente, in primo e secondo grado, in ottemperanza con quanto stabilito dall’art. 1491 c.c. e all’inoperatività della garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 c.c. Avverso la sentenza d’appello, il soccombente ricorreva per cassazione. Vizi della cosa venduta quando vi è o meno garanzia. Uno dei motivi di ricorso, decisivo ai fini della pronuncia, è la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1497 c.c., in quanto la summenzionata esclusione delle garanzie in essi contenute non opera quando, come nel caso di specie, la consegna dei beni sia successiva alla stipulazione del contratto . La Suprema Corte accoglie questo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata. Si ritiene, infatti, che, in ottemperanza all’interpretazione costantemente prescelta dalla Corte, la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta debba essere valutata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce , poiché solo in questo momento, e non prima, egli può esaminare lo stato in cui essa si trova .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 Ottobre – 18 novembre 2016, numero 23521 Presidente Matera – Relatore Scarpa Svolgimento del processo L. R. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, l'impresa Mobili e Arredamento L. di L.G., per sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di arredi stipulato verbalmente in data 22.12.2001, e ottenere la conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di acquisto del mobilio pari a lire 8.000.000, in uno al risarcimento del danno, commisurato in lire 12.000.000, oltre accessori di legge. Si costituiva il convenuto L.G. il quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice, ed in via riconvenzionale avanzava la richiesta di condanna della L. al pagamento del residuo prezzo. I1 Tribunale di Catania rigettava la domanda dell'attrice, ritenendo riscontrati i vizi dei beni venduti, ma facilmente riconoscibili dalla compratrice, la quale, prima del perfezionamento del contratto di acquisto, aveva verificato le condizioni del mobilio, che le era stato venduto ad un prezzo notevolmente scontato rispetto al prezzo di listino. La domanda riconvenzionale veniva invece dichiarata inammissibile in quanto formulata tardivamente. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello R. L. citando R. N., I. L., C. L. e A. L., eredi di L.G., già costituiti volontariamente nel giudizio di primo grado a seguito della morte di quest'ultimo. L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione del Tribunale di Catania circa l'inapplicabilità alla fattispecie della garanzia per i vizi della cosa venduta, rilevando, tra l'altro, che i giudici di primo grado non avevano attribuito conseguenze processuali alla mancata ottemperanza da parte dei convenuti all'ordine ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio la bolla di consegna dei mobili del 28.12.2001, documento da cui sarebbe emersa la prova del versamento del saldo prezzo della stanza da letto acquistata, nonché l'avvenuta restituzione delle parti danneggiate. Si costituivano gli appellati R. N., I. L., C. L. e A. L., chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione. La Corte di Appello di Catania con sentenza numero 1640/2013, depositata il 13.09.2013, rigettava l'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. A sostegno della propria decisione la Corte di Catania affermava che, sulla base della deposizione del testimone P.C., nuora di G. L., risultasse provato che la L. avesse deciso di acquistare una camera da letto esposta nel negozio Mobili e Arredamento L. e quindi agevolmente visionabile ed ispezionabile, manifestando l'intenzione di ottenere un forte sconto sul prezzo di listino. Che si trattasse di mobilia disponibile presso il negozio si ricavava anche dalla dicitura camera da letto come esposizione riportata nella proposta di commissione del 22.12.2001. I vizi, pertanto, a dire della Corte di merito, erano agevolmente riconoscibili dalla compratrice prima del perfezionamento del contratto di acquisto, non risultando che il venditore ne avesse escluso la sussistenza. Da ciò, agli effetti dell'art. 1491 c.c., l'inoperatività della garanzia per i vizi ex art. 1490 ed il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento. Avverso la decisione della Corte di Catania R. L. propone ricorso articolato in tre motivi. R. N., I. L., C. L. e A. L. rimangono intimati senza svolgere attività difensiva. Motivi della decisione I. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1497 c.c., nonché la violazione e falsa interpretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., , ai sensi dell'art. 360 numero 3 e numero 5 c.p.c, sostenendo che l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta nell'ipotesi di conoscenza o di riconoscibilità dei vizi stessi da parte dell'acquirente, prevista dall'art. 1491 c.c., non opera quando, come nel caso di specie, la consegna dei beni sia successiva alla stipulazione del contratto. II. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa interpretazione, ex art. 360 numero 3 e numero 5 c.p.c., degli artt. 116 e 210 c.p.c., in quanto la Corte di Catania non avrebbe dato rilievo alla circostanza della mancata produzione in giudizio della bolla di consegna della merce del 28 dicembre 2001, malgrado il giudice di primo grado ne avesse ordinato l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al convenuto. Questa bolla, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe provato la restituzione al venditore di alcuni pezzi di mobilio perché danneggiati. III. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa interpretazione, ai sensi dell'art. 360 numero 3 numero 5 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurandosi la motivazione della Corte d'Appello ove attribuisce valenza di fatto notorio ad una circostanza che appariva invece solo probabile in base a regole di comune esperienza, in quanto la sentenza impugnata ha fatto derivare per induzione dalla ridotta entità dei tempi di consegna del mobilio, la prova che si trattava di mobili già disponibili presso il negozio. IV. Iniziandosi dall'esame del secondo motivo, esso risulta infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Non è vero che la Corte di Catania, a fronte del mancato deposito della bolla di consegna del 28 dicembre 2001, ha poi sostenuto che non ne fosse necessaria l'esibizione. I giudici d'appello hanno scritto, piuttosto, che la L. non avesse dato alcuna prova dell'esistenza di tale documento, esistenza contestata dai convenuti. Ora, da una parte, integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito Cass. Sez. 1, Sentenza numero 15768 del 13/08/2004 . Ma, essenzialmente, la Corte d'Appello ha fatto applicazione corretta del principio secondo cui l'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c. richiede pur sempre, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile Cass. Sez. L, Sentenza numero 26943 del 20/12/2007 Cass. Sez. L, Sentenza numero 2772 del 22/02/2003 . V. E' invece fondato il primo motivo di ricorso, nei limiti di seguito precisati. La Corte di Catania ha escluso la garanzia per i vizi, avendo ritenuto gli stessi facilmente riconoscibili dalla compratrice al momento di conclusione del contratto, trattandosi di mobilia esposta e perciò visionata nel negozio del venditore. La decisione così raggiunta contrasta, però, con l'interpretazione costantemente prescelta da questa Corte, secondo cui, nel contratto di compravendita, l'art. 1491 c.c. - in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto - non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione Qualora, invero, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ai fini dell'esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova Cass. Sez. 2, Sentenza numero 8880 del 18/04/2011 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 8192 del 03/04/2009 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 851 del 26/01/2000 . VI. L'accoglimento dei primo motivo assorbe l'esame del terzo motivo. Conseguono l'accoglimento del ricorso, per quanto indicato, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, che riesaminerà la causa alla luce dei principi qui riaffermati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.