Forma del reclamo contro l’ordinanza cautelare e “normale tollerabilità” delle immissioni acustiche

Anche ove si intendesse qualificare il reclamo come atto proveniente da parte già costituita, o atto endoprocessuale, non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione in via cartacea è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, la parte che si costituisca per tale via non può essere sanzionata.

Lo ha affermato il Tribunale di Trani, con l’ordinanza n. 3551/16, depositata il 5 settembre nella quale è stato inoltre chiarito che, in tema di emissioni acustiche, la rumorosità risulta non accettabile se il livello differenziale supera il valore limite di immissione, pari a 5 db. Tuttavia, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. Il contenzioso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso nei riguardi del conduttore di un immobile adibito a confetteria e della proprietaria locatrice, allo scopo di ottenere la cessazione di immissioni acustiche intollerabili. Con l’ordinanza emessa in data 26 maggio 2016 il giudice di prime cure, pur riconoscendo la legittimazione passiva del conduttore e della locatrice, nonché la sussistenza dei presupposti per un provvedimento cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., disponeva una regolamentazione oraria dell’attività produttiva della confetteria, ritenendola più adeguata della pura e semplice cessazione dell’attività, in vista di un contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione. Così il ricorrente del primo grado di giudizio interponeva tempestivo reclamo, ritenendo giuridicamente inaccettabile la conclusione del giudice di prime cure, priva dell’ordine di immediata cessazione delle attività rumorose, eccedenti la normale tollerabilità i resistenti si costituivano in giudizio eccependo, in buona sostanza, l’inammissibilità del reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica, nonché l’infondatezza, nel merito, del reclamo stesso, stante la correttezza del ragionamento del giudice di primo grado. Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza in commento, accoglie il reclamo. Per un verso, risolve la questione della forma del reclamo utilizzando il principio della c.d. strumentalità delle forme” e del raggiungimento dello scopo”, posto che, ove l’atto abbia superato i controlli automatici della cancelleria e sia stato messo a disposizione delle parti, esso ha indubitabilmente realizzato la presa di contatto tra la parte depositante e l’Ufficio giudiziario. Quanto al merito, per altro verso, il Giudice tranese, accogliendo il reclamo, reputa fondate le ragioni del reclamante, nella misura in cui era dimostrato sia il superamento del valore limite differenziale di immissione di 5 db limite diurno , stante la rumorosità della confetteria che raggiungeva, rispetto al suddetto valore, punte di 24 db, sia la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l’adozione del provvedimento cautelare. Inoltre, riscontra come il giudice cautelare della precedente fase, nell’aver disposto una regolamentazione oraria dell’attività produttiva senza dunque ordinarne la cessazione, non avesse preso debitamente in considerazione alcune circostanze del caso concreto, quali il preuso abitativo del locale adibito a confetteria, come pure le caratteristiche dei luoghi nella fattispecie, prossimità della camera da letto del reclamante al laboratorio e utilizzo continuo di bassine” . Reclamo cartaceo al posto di quello telematico. Gli opposti orientamenti. Com’è noto, il d.l. n. 179/2012, insieme con le novità apportate dal d.l. n. 90/2014, ha inteso semplificare e rendere più efficiente il lavoro degli uffici giudiziari, combinando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’amministrazione della giustizia nonostante le disposizioni siano da tempo in vigore, tuttavia, esistono ancora incertezze su quali siano le conseguenze e le sanzioni da comminare quando un atto processuale sia depositato in forma cartacea mentre la legge ne prevede il deposito telematico. Va puntualizzato, in primo luogo, che il reclamo, avverso un’ordinanza cautelare, è considerato, a seguito della novella processuale del 1990, da larga parte di dottrina e giurisprudenza, per l’indiscussa indole unitaria del procedimento cautelare, alla stregua di un atto endoprocessuale per tutte, cfr. Trib. Nola ord. 26 giugno 2006 , stante la natura pienamente sostitutiva ed automaticamente devolutiva di tale gravame cfr. App. Napoli, decr. 17 febbraio 2014 . In altre parole, il reclamo ex art. 660- terdecies c.p.c. non sarebbe configurabile propriamente come un novum iudicium , distinto dal precedente, bensì, invece, come una prosecuzione dell’unica procedura cautelare. Alla luce di questa ricostruzione, sarebbe stato agevole trarre la conseguenza, a seguito dell’introduzione del processo telematico, circa l’applicabilità a tale gravame dopo il 30 giugno 2014 dell’art. 16- bis d.l. n. 179/2012, il quale prescrive esclusivamente il deposito in forma telematica degli atti endoprocedimentali. A conforto di ciò vi sarebbe la circostanza che, oltre all’uso dell’avverbio esclusivamente che di per sé escluderebbe forme diverse o alternative di deposito , gli schemi XSD nelle Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 prevedono esattamente il deposito del reclamo come atto in corso di causa, cioè atto endoprocessuale, quasi una sorta di subprocedimento, da eseguirsi nel fascicolo” telematico del procedimento di urgenza a quo, non dandosi luogo ad un nuovo procedimento, bensì ad una mera ulteriore fase dello stesso ed unico procedimento cautelare. Stante queste premesse, tuttavia, si è assistito ad un coacervo di pronunciati differenziati, che hanno contribuito a creare incertezza nell’ambito processuale ed, al contempo, allarmismo negli operatori del diritto. Un originario orientamento ha affermato, infatti, che, sebbene il legislatore non abbia previsto esplicitamente alcuna sanzione in caso di omesso del deposito telematico, il reclamo, depositato in forma cartacea, piuttosto che in modalità telematica, vada incontro alla nullità cfr. Trib. Torino ord. 16-26 gennaio 2015 Trib. Torino ord. 6 marzo 2015 Trib. Asti ord. 29 maggio 2015 Trib. Brescia ord. 15 luglio 2015 . Questa soluzione, tuttavia, meno idonea rispetto all’inammissibilità, ha prestato il fianco alla critica che tale sanzione è prevista in ipotesi tassative dal legislatore ed attiene ai vizi dell’atto e non già non ai vizi del deposito. Di contrario avviso è la tesi secondo la quale, anche laddove si consideri il reclamo quale atto endoprocessuale, il deposito in modalità cartacea piuttosto che telematica non darebbe luogo ad inammissibilità e/o nullità. Difetterebbe, a ben vedere, come detto una norma ad hoc che prevedrebbe specificamente una sanzione sanzione che, peraltro, non potrebbe essere comminata laddove il reclamo avesse svolto la sua funzione tipica se l’atto in forma cartacea, infatti, avesse rispettato i termini e le altre modalità previste dalla legge e consentito la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione, per i principi della libertà delle forme art. 121 c.p.c. e del raggiungimento dello scopo art. 156 c.p.c. , non avrebbe potuto essere sanzionata cfr. Trib. Vercelli ord. 31 luglio – 4 agosto 2014 Trib. Asti ord. 23 marzo 2015 Trib. Ancona ord. 28 maggio 2015 . Altre pronunce sull’oggetto in questione, che potremmo considerare affini al primo indirizzo descritto, sebbene più recenti e più raffinate rispetto a questo, però, hanno reputato insoddisfacente il richiamo ai principi illustrati dall’avverso indirizzo. Essi, in effetti, sarebbero applicabili solo agli atti processuali e non già al deposito di un reclamo, che costituisce un’attività materiale, priva di requisito volitivo autonomo. Di conseguenza, secondo quest’orientamento, il deposito cartaceo, anziché telematico, del reclamo dovrebbe sanzionarsi con l’inesistenza giuridica o più esattamente con l’irricevibilità , che, processualmente, si tradurrebbe sempre in inammissibilità. In aggiunta a ciò, si è argomentato che, pur volendo ritenere che l’atto abbia superato i controlli della cancelleria ed abbia realizzato la presa di contatto tra depositante ed ufficio giudiziario, sussiste comunque un’esigenza di certezza della trasmissione degli atti, che non può essere soddisfatta con qualunque mezzo, bensì solo con quelli indicati dal legislatore in questo senso, cfr. Trib. Foggia ord. 15 maggio 2015 Trib. Vasto ord. 15 aprile 2016 Trib. L’Aquila ord. 22 giugno – 14 luglio 2016 . Il secondo filone giurisprudenziale, che abbiamo segnalato e che, oggi, appare maggioritario, al contrario, non condivide la rigida qualificazione del reclamo quale atto endoprocessuale, ritenendo più corretto, in-vece, assegnargli la natura di atto introduttivo autonomo. Il deposito dello stesso, in effetti, avrebbe la funzione di instaurare un nuovo e diverso giudizio sulla domanda cautelare tanto da pagarsi, ad es., un nuovo contributo unificato , consentendo al reclamante di costituirsi e di chiedere la fissazione della prima udienza e le relative notifiche alla parte avversaria. Ciò, da tale punto di vista, lo sottrarrebbe all’obbligo di deposito in via telematica. Questa sarebbe la tesi seguita proprio dal tribunale tranese cfr. anche Trib. Trani, ord. 20 ottobre 2015 . Nella decisione qui in rassegna, infatti, il Giudice tranese ha preferito allinearsi proprio a questo filone, meno restrittivo, trovando peraltro conforto – secondo il nostro Giudice – nella giurisprudenza pur recente della Suprema Corte, in ossequio alla quale, in assenza di espressa sanzione comminante la nullità del deposito telematico di un atto introduttivo, la questione vada risolta utilizzando il principio c.d. della c.d. strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, posto che, ove l’atto ha superato i controlli automatici della cancelleria ed è stato messo a disposizione delle parti, esso ha indubitabilmente realizzato la presa di contatto tra la parte depositante e l’Ufficio giudiziario, potendosi al massimo constatare una mera irregolarità” cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 5160/09 e Cass. sent. n. 9772/16 . Il superamento della normale tollerabilità” ad opera delle immissioni acustiche. In tema di immissioni acustiche, il c.d. doppio binario” creatosi dall’entrata in vigore del d.p.c.m. 14.11.1997, attuativo della l. n. 447/95, ha distinto l’accettabilità delle immissioni dal punto di vista am-ministrativo dalla tollerabilità delle stesse dal punto di vista privatistico. Ciò suscita sia nel responsabile dei rumori sia nel molestato una percezione di incertezza del diritto, tenendo conto della sovrapposizione di questa disciplina a quella del precedente d.p.c.m. 1.3.1991 ed alla precedente giurisprudenza formatasi sull’art. 844 c.c. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, debitamente utilizzata dal Tribunale nel caso in esame, ha avuto modo di precisare che, in assenza di zonizzazione acustica comunale, prevista dalla nuova normativa, restano ancora operanti i precedenti limiti di accettabilità dettati dal d.p.c.m. del 1991, art. 6, comma 1, anziché i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell'allegato 3 al più recente d.p.c.m. La legge quadro del 1995, infatti, nel momento in cui esamina il regime transitorio in attesa della suddetta zonizzazione, non prefigura alcun differimento nell’uso del criterio differenziale di cui all’art. 2, comma 2, d.p.c.m. del 1991. Si ritiene, dunque, che il più recente d.p.c.m., non potendo derogare alla legge quadro stante la propria natura regolamentare, operi un richiamo ai parametri del precedente d.p.c.m. Cass. n. 28386/11 . Resta, per conseguenza, il valore del limite differenziale di immissione diurno di 5 db con valore di trascurabilità diurno di 50db, che nella fattispecie era stato abbondantemente superato. Nondimeno giurisprudenza e dottrina concordano sul fatto che il parametro normativo della normale tollerabilità” delle immissioni debba essere dedotto dalle circostanze del caso concreto. Il limite di tollerabi-lità delle immissioni rumorose, in effetti, non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può pre-scindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi c.d. criterio comparativo . Ne deriva che la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere ri-ferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità Cass. n. 17051/11 . Allora risulta come il Collegio Giudicante, nel caso di specie, si sia allineato a questa giurisprudenza e come, nell’accertare il superamento della normale tollerabilità, abbia correttamente fatto uso di un altro importante criterio di giudizio, quello cioè del preuso” la destinazione d’uso conosciuta al momento dell’acquisto della proprietà incide sulla valutazione, da parte del giudice, della normale tollerabilità. Nei casi come quello in oggetto, ad es., il preuso abitativo dell’immobile, poi adibito allo svolgimento di un’attività produttiva rumorosa, dovrebbe indurre ad un abbassamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche. In definitiva, pur considerando i limiti alle immissioni acustiche predisposti da leggi specifiche, spetterà sempre al giudice del caso concreto effettuare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze della produzione di beni o servizi, da una lato, e la tutela della proprietà e del diritto alla salute del proprietario, dall’altro.

Tribunale di Trani, sez. II Civile, ordinanza 12 luglio – 5 settembre 2015, numero 3551 Presidente/Relatore Labianca In fatto e in diritto Avverso l’ordinanza emessa dal G.U. del Tribunale di Trani del 26.5.2016, interponeva tempestivo reclamo D.c. A. M. A., il quale evidenziava che, pur avendo il Giudice di prime cure ritenuto sussistente la legittimazione passiva del conduttore e della proprietaria locatrice nell’azione diretta a far cessare le immissioni intollerabili, nonché l’ammissibilità del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris stante l’effettivo ed acclarato superamento della normale tollerabilità delle immissioni ed il pre-uso” ed il periculum in mora, era pervenuto ad una conclusione giuridicamente inaccettabile nella parte in cui aveva ordinato alla Confetteria resistente di svolgere la fase produttiva presso il laboratorio ubicato in alla via esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 tenendo la finestratura chiusa prospiciente la veranda del ricorrente e rigettando la domanda spiegata nei confronti di D.P. T.” all’uopo, esponeva che il verbale di udienza cui il Giudice della cautela aveva fatto riferimento tramite il quale il resistente, del tutto temporaneamente e solo fino alla successiva udienza del procedimento, si era impegnato ad osservare gli orari indicati da esso ricorrente come richiesto nelle conclusioni, formulate in via estremamente subordinata, sub 3 del ricorso introduttivo , non costituiva affatto la base di un accordo, che non era mai stato perfezionato in corso di causa evidenziava ancora - che tale soluzione era solamente temporanea ed adottata in quanto la prima udienza si era tenuta solamente in data 8.7.2014 e dunque in prossimità della sospensione feriale, il che non avrebbe consentito le operazioni peritali di una consulenza tecnica - che, a seguito della consulenza espletata, era stato verificato che a fronte di un differenziale diurno massimo consentito di 5 db, il differenziale registrato aveva toccato delle punte di 24 db, sicchè il rumore non era assolutamente tollerabile nell’appartamento del ricorrente, con la conseguenza che non esistevano delle soluzioni tecniche praticabili tali da consentire la produzione artigianale nel rispetto dei diritti dei ricorrente in piccoli lotti come quello del confettificio” - che, stanti i valori accertati dal CTU, cinque volte superiori alla soglia consentita, non poteva consentirsi al ricorrente di rimanere esposto a tali intollerabili immissioni cinque giorni alla settimana per 4 ore consecutive - che altro capo del provvedimento che andava censurato concerneva quello delle spese, posto che, avendo richiesto in sede cautelare, in via principale, di ordinare al titolare della confetteria l’immediata cessazione delle immissioni rumorose mediante la sospensione dell’attività di produzione dei confetti all’interno del ridetto locale e, in via subordinata, di ordinare, in solido, al resistente l’immediata posa in opera di adeguati e necessari accorgimenti tecnici ovvero di idoneo impianto di isolamento, volti ad eliminare definitivamente il perpetrarsi delle lamentate immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità, nessuna domanda nei confronti della locatrice era stata avanzata, se non quella volta ad ordinare la cessazione delle immissioni e la posa in opera di modifiche strutturali - che pertanto la condanna alle spese nei confronti della proprietaria-locatrice era manifestamente iniqua, in specie considerando che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l’azione di natura reale esperita dal proprietario per l’accertamento della illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali al fine di far cessare le stesse, doveva essere proposta nei confronti del proprietario del fondo e poteva essere cumulata con quella verso altro convenuto per la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. - che la motivazione del giudice di prime cure era erronea nella parte in cui lo aveva gravato dell’onere di provare – già all’atto della domanda cautelare – la responsabilità della locatrice, onere da farsi invece ricadere nella successiva ed eventuale fase di merito, posto che le conclusioni da esso rassegnate prefiguravano un’azione di merito di natura risarcitoria a carico di entrambi i resistenti per i danni conseguenti alla illegittima attività esercitata - che ad ogni buon conto, erano emerse in modo evidente le responsabilità della proprietaria stante la omessa vigilanza nei confronti del conduttore tanto premesso, chiedeva che, in parziale riforma della ordinanza impugnata, venissero accolte le conclusioni formulate in via principale tramite l’ordine di immediata cessazione delle attività rumorose, eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., mediante la sospensione dell’attività di produzione dei confetti all’interno del locale di proprietà della D.P. e condotto in locazione da M. G., con condanna alla refusione delle spese relative alla fase cautelare della D.P. in suo favore in subordine, previo ordine di immediata cessazione dell’attività produttiva, fosse disposta la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della sola proprietaria locatrice con conferma della condanna disposta nei confronti di M. G Si costituiva la D.P., che resisteva al reclamo evidenziando la ineccepibilità delle motivazioni poste a base del rigetto e della conseguente condanna alle spese della domanda nei sui confronti e tanto considerato anche il legittimo affidamento, ingenerato dal fatto che essa locatrice aveva ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’attività di produzione e commercio di confetti da parte degli organi amministrativi preposti, nonché la continua vigilanza nel monitorare l’operato del conduttore e nell’ammonire lo stesso al rispetto delle norme di legge e del regolamento condominiale. Evidenziava ancora le inaccettabili conclusioni cui era giunto l’ing. Garbetta nella sua relazione tecnica, nonché il fatto che avesse delegato a terzi l’analisi e l’elaborazione dei dati erroneamente rilevati, la correttezza dell’ordinanza nella parte in cui aveva accolto la domanda subordinata del ricorrente rientrante comunque nel petitum del ricorso, in piena aderenza alla ratio legis di cui all’art. 112 c.p.c. e 844 c.c. Si costituiva altresì M. G. R., che eccepiva l’inammissibilità del reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica, la correttezza del procedimento logico seguito laddove era stata rilevata la coincidenza dell’accordo assunto dalle parti nel verbale di udienza con le richieste formulate da parte ricorrente, sia pur in via subordinata che, nel merito, il reclamo era infondato, stante la correttezza della motivazione adottata dal giudice di prime cure. Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all’udienza indetta del 12 luglio 2016 il Collegio si riservava per l’emissione del provvedimento. Diritto. 1.Preliminarmente, sulla inammissibilità del reclamo perché depositato in via cartacea, il Tribunale non ignora l’orientamento di alcuni Tribunali in fattispecie analoga, concernente il deposito in forma cartacea di un reclamo v. Trib. Foggia 15.5.2015 v. anche Trib. Torino 6.3.2015 , secondo cui l’inammissibilità dovrebbe discendere quale corollario dell’avverbio esclusivamente”, pur se non seguito da alcuna sanzione espressa da parte del Legislatore tale interpretazione appare conforme ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il deposito telematico funzionale ad un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo, per il giudice e le parti costituite”. La scelta legislativa, quindi, anche se non espressa il legislatore non fa alcun riferimento alla categoria della inammissibilità quale sanzione processuale discendente dal deposito di un atto depositato telematicamente , appare incompatibile con la diversa categoria della nullità e della connessa sanabilità per il raggiungimento dello scopo, posto che la nullità attiene a vizi dell’atto e non a vizi del deposito, che resta un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo, donde il richiamo alla categoria della inammissibilità appare, per questa via, preferibile. Secondo invece altro orientamento v. Trib. Asti del 23.3.2015 , argomentando sulla insussistenza di alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano c.d. regole tecniche , in virtù dei principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, la parte che si costituisca per via telematica non può essere in alcun modo sanzionata. Il tribunale di Trani si è occupato della problematica del reclamo allineandosi a quest’ultimo orientamento. Secondo l’ordinanza del Tribunale di Trani del 20.10.2015, rel. Dott.ssa Sardone, andando ad analizzare le caratteristiche del ricorso per reclamo, ritiene questo Collegio che al ricorso per reclamo debba essere preferibilmente riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio in quanto il deposito dello stesso ha la funzione di instaurare un nuovo giudizio sulla domanda cautelare – con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato – di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in questo senso Tribunale Vercelli 31.7.2014 ,. Che a sua volta deve costituirsi nel procedimento di reclamo. Ne discende che in merito alle modalità del relativo deposito la normativa attuale consente alle parti la scelta tra il deposito in forma telematica o in forma cartacea”. In ogni caso, per il Tribunale, anche ove si intendesse qualificare il reclamo come proveniente da parte già costituita sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio , o atto endoprocessuale non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme art. 121 c.p.c. e del raggiungimento dello scopo art. 156 c.p.c. la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata in tal senso, Tribunale di Asti 23.3.2015 conf. Tribunale di Ancona, 28.5.2015 che, pur ritenendo il reclamo un atto endoprocessuale, ha ritenuto che, in assenza di una disposizione che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico, se il reclamo è depositato in forma cartacea, ma nel rispetto del termine indicato e secondo le modalità previste per tale tipo di deposito, e se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione, per i principi di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo, non può essere sanzionata, tantomeno con la nullità che, ai sensi dell’art. 156 co. 1 c.p.c., deve essere espressamente comminata dalla legge . Il reclamo proposto, depositato con modalità cartacea, ha comunque raggiunto la sua funzione tipica. Infatti, a seguito del deposito in via cartacea, è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti, sono stati notificati il reclamo ed il provvedimento di fissazione dell’udienza alla controparte ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio. Tale interpretazione appare altresì conforme al principio, espresso di recente dalla Suprema Corte v. Cass. 9772/2016 secondo cui, in assenza di espressa sanzione comminante la nullità del deposito telematico di un atto introduttivo, la questione va risolta utilizzando il principio c.d. della strumentalità delle forme” e del raggiungimento dello scopo”, posto che, ove l’atto ha superato i controlli automatici della cancelleria ed è stato messo a disposizione delle parti, esso ha indubitabilmente realizzato la presa di contatto tra la parte depositante e l’Ufficio giudiziario. A tal fine, viene richiamata la giurisprudenza di Legittimità v. Cass. S.U. 5160/2009 in materia di deposito irrituale di un atto processuale spedito a mezzo posta cfr., anche, negli stessi termini, Cass. 21667/2012, 3209/2012, 30240/2011, 23239/2011, 12663/2010 , secondo cui, poiché lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, è la presa di contatto” fra la parte e l’Ufficio Giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione della controversia, laddove il deposito telematico di un atto introduttivo o di costituzione in giudizio abbia superato i controlli della cancelleria, e sia stato comunque dato corso al procedimento, deve concludersi per la conseguente sanatoria della eventuale irregolarità, ai sensi dell’art. 156 terzo comma, c.p.c., essendo stato pienamente raggiunto lo scopo cui l’atto è destinato, con efficacia da valutarsi ex nunc, ossia dal momento in cui l’atto è stato depositato ed accettato dalla cancelleria, e non ex tunc. Viene così definitivamente superata l’obiezione, posta da alcuni Tribunali di merito, secondo cui, al di fuori delle speciali ipotesi intese a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale, ossia la materia del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il processo tributario, non poteva affatto ritenersi consentita una costituzione a mezzo posta nel giudizio ordinario, stante il fatto che le disposizioni di cui all'art. 165 c.p.c., collegate strettamente agli artt. 72, 73, 74 disp. att. c.p.c., configurano una procedura che necessariamente non può escludere la consegna brevi manu dei documenti, in quanto finalizzata al controllo, da parte della cancelleria, dell'esistenza dei documenti prodotti, in modo da consentire alla parte convenuta di riscontrare l’esistenza di essi documenti ed eventualmente, con la comparsa di costituzione e di risposta, di contestarne la genuinità e l’attinenza alla questione da trattare e, quindi, di soddisfare esigenze di certezza riguardo alla corretta instaurazione del rapporto processuale. Sul punto, nella decisione citata, la Suprema Corte ha dato continuità all’ultima, recente decisione v. Cass. 12509/2015 in tema del deposito dell’atto di costituzione in giudizio a mezzo posta, tramite la quale è stato rilevato che l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto c.d. irrituale”, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo”, che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio, ex art. 156 c.p.c., comma 3 in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione. Proprio muovendo in questa direzione, la Suprema Corte giunge ad affermare che anche il deposito per via telematica anziché con modalità cartacea dell’atto introduttivo, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, si risolve in una mera irregolarità, ossia in una imperfezione o deviazione dallo schema legale tipico di riferimento non viziante la costituzione in giudizio dell’attore, e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti giuridici tutte le volte in cui l’atto sia stato accettato dalla cancelleria, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia ex art. 16 bis del decreto legge numero 179 del 2012. Se questa è la portata centrale del decisum, del tutto condivisibile quanto alle conseguenze derivanti dal vulnus normativo concernente gli atti introduttivi nel periodo intertemporale e dall’assenza di sanzione espressa e tipica di inammissibilità ed incentrato sul fatto che - similmente alla costituzione a mezzo posta - la costituzione telematica realizza una modalità del deposito che, in quanto attività materiale priva di requisito volitivo autonomo, ha lo scopo di realizzare esclusivamente la presa di contatto” fra la parte e l’Ufficio Giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione della controversia con la conseguenza che essa si risolve in una mera irregolarità, non impeditiva del raggiungimento dello scopo dell’atto laddove esso abbia superato i controlli della cancelleria e quindi sia stato sottoposto, con effetti ex nunc, all’Ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia , deve ritenersi del tutto ragionevole il richiamo al principio della strumentalità delle forme ed al fatto che l’ordinamento decrementa” le volte in cui il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale nell’ipotesi di casi controversi quanto alla qualificazione da attribuire all’atto depositato, laddove cioè sussistano dubbi sulla natura introduttiva o endo-procedimentale come nel caso del reclamo , con conseguente approccio c.d. conservativo”, finalizzato, cioè, a definire il merito della lite, con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Ne consegue che l’orientamento – anche dell’intestato Tribunale - secondo cui il reclamo depositato in via cartacea deve ritenersi del tutto ammissibile, merita pertanto integrale conferma. 2. Ciò posto, dev’essere respinta anche l’ulteriore eccezione proposta all’udienza secondo cui il reclamante non avrebbe notificato ritualmente a mezzo PEC il proprio reclamo cartaceo per non aver chiesto ed ottenuto copia conforme da parte della cancelleria. Sul punto, l’articolo 52 al decreto-legge numero 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 221/2012, prevede le seguenti modificazioni a all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale . Ne deriva che il difensore aveva senz’altro il potere di attestare la confromità della copia informatica all’originale cartaceo estratto dal fascicolo d’ufficio ed attestarne la confromità ai sensi dell’art. 16 undecies del DL 179/12 come introdotto dal DL 83/2015. 3. Venendo adesso al merito del reclamo, va premesso che in sede cautelare, il ricorrente ha richiesto, ex art. 700 c.p.c., l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità del confettificio e l’uso illegittimo del locale commerciale concesso in locazione, in relazione alla destinazione d’uso contrattual-mente pattuita, con l’ulteriore richiesta di sospensione dell’attività di produzione e di risarcimento del danno in misura pari ad € 20.000,00. In via subordinata, è stato richiesto di condannare i resistenti, in solido tra loro, a porre in essere adeguato impianto di isolamento acustico, utile a ridurre le immissioni rumorose ed a ricondurle entro i limiti della normale tollerabilità. Ciò premesso, va detto che, com'è noto, la tutela dalle immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, si attua mediante due azioni una risarcitoria e l'altra inibitoria, cumulabili tra loro. La prima azione è ricondotta dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte Cass. 6.12.2000, numero 15509 Cass. 7.8.2002, numero 11915 allo schema generale dell'art. 2043 c.c. e ne può formare oggetto anche la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica Cass. 15.10.1998, numero 10186 Cass. 9.4.1973, numero 999 . Nella specie è stata spiegata domanda di risarcimento danni, non esaminabile, evidentemente, in sede cautelare, ma nell’eventuale ed instauranda azione di merito. Nel caso in cui l'immobile formi oggetto di locazione, legittimati passivi dell'azione sono il proprietario/i, sia singolarmente che collettivamente, che il conduttore, rimanendo esclusa, per la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, l'ipotesi litisconsortile occorre chiarire che la legittimazione del proprietario sussiste ove si deduca che le immissioni sono imputabili a sua colpa, per avere egli locato l'immobile nella consapevolezza della destinazione ad attività di per sé molesta ai vicini o per non essersi adoperato per impedire le immissioni Cass. 31.5.1976, numero 1833 . L'altra azione è diretta a fare cessare le immissioni e, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità, rientra tra le azioni negatorie di natura reale a tutela della proprietà Cass. 9.5.1997, numero 4086 Cass. 23.3.1996, numero 2598 Cass. 15.10.1998, numero 1086 . Elude la questione della natura dell'azione quella parte della giurisprudenza Cass. 22.12.1995, numero 13069 Cass. 11.11.1992, numero 12133 , secondo la quale oggetto della tutela accordata dall'art. 844 c.c. è il godimento di un fondo, tanto se spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento quanto se spetta al titolare di un diritto personale di godimento, come il conduttore. Tralasciando la legittimazione attiva sulla quale non c’è contestazione e limitando l'esame a quella passiva, va rilevato che l'azione può essere proposta a sia nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego Cass. 1.12.2000, numero 15392 Cass. 9.5.1997, numero 4086 , o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni b che nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari, se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare Cass. 23.3.1996, numero 2598 Cass. 22.12.1995, numero 13069 . Sicché, avendo parte attrice richiesto di dichiarare che le immissioni superano la normale tollerabilità e che le stesse venissero eliminate, a spese e cura anche della convenuta proprietaria oltre che del conduttore , ne consegue che la legittimazione passiva spetta – come detto anche dal primo Giudice – ad entrambi i resistenti. 4. Ciò posto, dall’esame della relazione fatta eseguire ad un tecnico specializzato come da rapporto di laboratorio allegato dal dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura , la rumorosità è risultata non accettabile, in quanto il livello differenziale supera in tutte le prove accertate il valore limite differenziale di immissione pari a 5 db, con punte di 24 db. Quanto alla scelta del perito di fare analizzare i risultati ad un laboratorio del dipartimento di scienze dell’università di Bari, va detto che il consulente – come si evince dall’ordinanza tramite la quale è stato conferito l’incarico – era stato autorizzato ad avvalersi di ausiliario per lo svolgimento di attività strumentali, per cui l’argomentazione relativa alla irritualità dei risultati del laboratorio, svolta in sede di memoria difensiva dalla resistente D.P., è totalmente infondata quanto alle risultanze della CTU, contrastate quanto al valore del limite assoluto 60 db in assenza di zonizzazione acustica comunale, va rimarcato che, secondo la Corte di Cassazione numero 28386/2011, deve escludersi che fino all'adozione della classificazione acustica, l'applicabilità dei valori limite differenziali sia transitoriamente sospesa e che le verifiche di rumorosità vengano effettuare esclusivamente alla stregua dei parametri di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, limiti assoluti di zona ”. Invero, l'applicazione dei valori limite differenziali è espressamente prevista dalla L. numero 447 del 1995, che all'art. 10, comma 2, sanziona, tra l'altro, il loro superamento. Inoltre, la norma di rango legislativo, che pure attribuisce ai Comuni il compito di procedere alla zonizzazione acustica del territorio art. 6, comma 1, lett. a, in rapporto all'art. 4, comma 1, lett. a , quando passa a disciplinare, all'art. 15, il regime transitorio, non prefigura alcun differimento, in attesa del piano di zonizzazione, nell'utilizzo del criterio differenziale, già previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 2, comma 2. In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo soltanto al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunali, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anzichè i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M Diversamente opinando, si attribuirebbe al D.P.C.M. del 1997, che ha natura regolamentare, una portata derogatoria delle previsioni contenute nella Legge Quadro del 1995, e ciò non solo in difetto di una base legale, ma anche in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute art. 32 Cost. ”. Sotto la rubrica Valori limiti differenziali di immissione , il D.P.C.M. 14 novembre 1997, al comma 2, art. 4, prevede poi che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenere trascurabile, nei seguenti casi a se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB A durante il periodo diurno e 40 dB A durante il periodo notturno b se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB A durante il periodo diurno e 25 dB A durante il periodo notturno. Ciò posto, sia applicando il criterio del limite differenziale di immissione diurno di 5 db con valore di trascurabilità diurno di 50db che il criterio di cui all’art. 844 c.c. con differenziale di soli 3 db , come detto dal CTU nominato, i limiti di legge sono stati ampiamente superati, con conseguente intollerabilità dell’immissione. Va poi rimarcato che la Corte costituzionale, con ordinanza numero 103 del 2011 ha affermato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter, mantiene la sua attualità l'ormai pacifico orientamento di legittimità che differenzia - quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione - la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico. Ciò posto, una volta provato il fumus del ricorso, deve ritenersi provato – sia pure nella sommarietà tipica della fase cautelare – anche il periculum in mora, fondato sulla regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per sè idonee a provocare una compromissione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse ex aliis, Cass. 5844/2007, Cass. numero 7875 del 2009, Cass. numero 26899 del 2014 che ha affermato che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza”. Deve, pertanto, ritenersi, che le allegazioni, la documentazione, il temo trascorso dalla prima diffida e l'evocazione di una regola di comune esperienza siano più che sufficienti ad integrare i necessari estremi al fine dell'accoglimento della domanda cautelare. 5. Ciò premesso, la norma di cui all'art. 844 cod. civ. affida al giudice il compito di risolvere i conflitti derivanti da usi incompatibili di proprietà immobiliari, deferendo allo stesso il compito di individuare nel caso concreto la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa. Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha, infatti, carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa Cass. 12 febbraio 2010, numero 3438 , con particolare riguardo all’aspetto del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione e, in una prospettiva più ampia, avuto riguardo, altresì, alle ormai diffuse abitudini di vita e ai comportamenti sociali. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto adeguato alle esigenze in conflitto una regolamentazione di tipo orario, e tanto verosimilmente anche in considerazione del fatto che, per differenziali di immissione così alti e per la vicinanza estrema di sorgenti rumorose e ambienti abitati non esistono soluzioni tecniche praticabili per la produzione come quella del confettificio, che non può funzionare correttamente senza una apertura verso l’esterno che permetta di evitare depressione o sovrapressione nel laboratorio e il malfunzionamento dell’impianto stessi” v. relazione del CTU ma una tale considerazione non tiene conto in primo luogo della particolare situazione dei luoghi, caratterizzata dalla prossimità della camera da letto che si trova esattamente sopra al laboratorio, che riceve il rumore trasmesso attraverso il solaio di separazione e che si propaga per via aerea, nonchè della intollerabilità delle immissioni, quali rilevate dal c.t.u. all'interno dell'abitazione, con punte di 24 db, nonchè dell'utilizzo non discontinuo ma continuo e prolungato delle bassine”, che inevitabilmente ha il laboratorio, sì da non assicurare periodi di riposo e tranquillità sufficientemente prolungati e tali da garantire la salvaguardia della salute degli occupanti la superiore abitazione. Pur rammentandosi che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole, senza essere vincolato dal petitum cfr. Cass. 5 agosto 2011, numero 17051 Cass. ord. 17 gennaio 2011, numero 887 Cass. 21 novembre 1973, numero 3138 , nella specie la misura individuata dal primo Giudice non è però congrua e frutto di un ponderato bilanciamento delle risultanze di causa, posto che il pregiudizio al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonchè alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio non appare eliminato dall’imposizione di orari prestabiliti né può ritenersi che le parti si fossero accordate in tal senso, posto che i procuratori delle parti avevano individuato tale soluzione solo in via provvisoria al fine di salvaguardare temporaneamente le opposte esigenze. Deve dunque ritenersi che, sino a quando non verranno adottate dal resistente misure tali da ricondurre il rumore nell’ambito del differenziale dei 5 db., stante altresì il c.d. preuso abitativo”, le caratteristiche dei luoghi e l’intollerabilità della rumorosità, l’attività produttiva debba essere totalmente inibita, non apparendo la stessa conciliabile con le ragioni di salute prospettate dal ricorrente. 6. Venendo adesso alla questione della responsabilità della proprietaria, ed al motivo di reclamo concernente la condanna alle spese, reputa il Collegio che anche tale motivo sia fondato. Ed invero, va rammentato che, in tema di immissioni vietate ai sensi dell'art. 844 c.c., qualora il fondo nella specie unità immobiliare nell'ambito di un condominio da cui provengono le immissioni sia concesso in locazione, legittimato passivo della azione diretta alla cessazione delle immissioni è il conduttore se essa sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o a fare cessare un'attività ed abbia perciò natura personale. Laddove però venga volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare Cass. 23.3.1996, numero 2598 Cass. 22.12.1995, numero 13069 tra le altre, Cass. 6.3.1979 numero 1404, 8.3.82 numero 1496 e 16.6.1987 numero 5287, Cass. S.U. 15-10-1998 numero 10186 Cass. 2-6-2000 numero 7420 , come appunto nella fattispecie, laddove l’attuale reclamante ha chiesto nel giudizio cautelare sia la cessazione delle immissioni acustiche in quanto illegittime sia, in via subordinata, il compimenti di quelle opere strutturali indispensabili per farle cessare, sia il risarcimento del danno, legittimato passivo è il proprietario o comproprietario. Premesso dunque che non ha errato il ricorrente a convenire in giudizio oltre che il locatario anche il proprietario dell’immobile, la motivazione secondo cui la domanda nei confronti del proprietario dev’essere rigettata per non aver provato di aver locato l'immobile nella consapevolezza della destinazione ad attività di per sé molesta ai vicini o per non essersi adoperato per impedire le immissioni” Cass. 31.5.1976, numero 1833 , non appare condivisibile, stante il fatto che la domanda svolta dal ricorrente non concerneva la sola domanda risarcitoria che esula dalla logica proprietaria sottesa alla disciplina di cui all'art. 844 c.c., rispetto alla quale la legittimazione passiva spetta all'autore materiale delle immissioni sonore asseritamente lesive del benessere psico-fisico del vicino, quand'anche mero conduttore non proprietario del fondo da cui le stesse provengano , ma concerneva appunto l’accertamento della illegittimità delle immissioni e la richiesta del compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare a ben vedere, nella domanda esaminata invece dalla Suprema Corte e richiamata dal primo Giudice, viene in rilievo il mero profilo risarcitorio, per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili conf. 1833/76, mass n 380622 , ma certamente non quello reale, che costituiva l’altra domanda collegata a quella cautelare di inibitoria volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e l’adozione di quegli accorgimenti strutturali per farle cessare. Nel caso che occupa, se da una parte è pacifico che le immissioni rumorose provenissero dai macchinari basine di proprietà del M., di tal che deve ritenersi che le stesse fossero eliminabili senza intervento del proprietario e senza necessità di alcuna modifica strutturale dell'immobile, dall’altra il ricorrente non poteva prevedere che non esistessero – come detto solamente in sede di relazione dal CTU – accorgimenti strutturali eseguibili – questa volta - dal proprietario per farle cessare, sicchè l’esito della lite impone senz’altro una riforma del provvedimento impugnato in punto di spese del doppio grado di giudizio, che vanno integralmente compensate. Quanto alla domanda aquiliana, spetterà al giudice del merito eventuale accertare se la proprietaria dell’immobile avesse concorso, con il conduttore titolare del confettificio, alla realizzazione del fatto dannoso, dando un apporto causale allo stesso. Il solo fatto che essa sapesse dell'esercizio dell'attività lecita di confettificio al momento della conclusione del contratto, ovvero successivamente che il r conduttore effettuava immissioni intollerabili in danno di terzi non comporta una responsabilità dei proprietari locatori per tali danni. Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del merito. Le spese del reclamo seguono la soccombenza nei confronti del M P.Q.M. - In accoglimento del reclamo, ordina a M. G. R., nella qualità di titolare del confetteria A. di M. G. R., di sospendere immediatamente l’attività produttiva sino all’adozione, da provarsi a cura e spese del reclamato, di idoneo sistema di insonorizzazione delle immissioni rumorose entro il limiti di tollerabilità di 5 Db del limite differenziale di immissione diurno - in parziale riforma del capo delle spese, dichiara integralmente compensate le spese del primo grado di lite tra il reclamante e D.P. T. - dichiara tenuto e condanna M. G. R. al pagamento delle spese del reclamo, che liquida nella complessiva somma di € 2.200,00 di cui € 1.000,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva ed € 600,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge - compensa integralmente le spese del reclamo tra il reclamante e D.P. T.