Vizi e difformità dell’opera: quando sussiste la responsabilità dell’appaltatore?

L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione.

Con la pronuncia del 21 settembre 2016, n. 18522, il S.C. affronta brevemente alcune delle principali questioni relative alla responsabilità dell’appaltatore, con particolare riferimento alla quantificazione del danno risarcibile in presenza di vizi e difformità dell’opera appaltata. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento riguarda un’azione di risarcimento del danno avviata verso l’appaltatore – e i suoi subappaltatori – da un condominio per una serie di vizi rilevati nella realizzazione dei lavori. In particolare, il S.C. rimette la decisione alla Corte territoriale rilevando che quest’ultima non ha correttamente valutato il risarcimento disposto in favore del condominio, dovendo comprendere anche i costi per le attività preparatorie relative al rifacimento delle parti danneggiate. Appalto e vizi dell’opera le azioni esperibili. In tema di appalto, come noto, l'articolo 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. Trattandosi, in particolare, di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato articolo 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex articolo 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione Appalto e risarcimento del danno. Fermo quanto precede, deve comunque precisarsi che, come anche puntualmente evidenziato nella sentenza in commento, l'azione di risarcimento del danno prevista dall'articolo 1668 c.c., che si aggiunge a quelle tipiche di garanzia per i difetti dell'opera appaltata, previste dalla stessa norma, è del tutto distinta da queste, tanto sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo della sussistenza della colpa dell'appaltatore, colpa non richiesta per l'applicazione della garanzia in senso tecnico, quanto per ciò che concerne il contenuto della responsabilitàdell'appaltatore colpevole, il quale, oltre a dover subire il carico delle spese necessarie per l'eliminazione delle difformità e dei vizi o a doversi assoggettare alla riduzione del prezzo, deve altresì risarcire i danni che non siano riparati con l'eliminazione ora detta o con a riduzione del prezzo Quali vizi comportano la responsabilità dell’appaltatore? In presenza di un appalto, quindi, l'appaltatore o il progettista rispondono, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per gravi difetti dell'immobile. Pertanto, il committente o i suoi aventi causa possono agire nei loro confronti in ogni caso di alterazione dell'opera, anche quando essa sia relativa ad elementi accessori o secondari che consentono l'impiego duraturo cui è destinata l'opera medesima, che riduca, in modo apprezzabile, il godimento del bene nella sua globalità, in relazione alla sua funzione economica e pratica. Vizi dell’opera risarcibili se ultimata. L'operatività della garanzia per vizi e difetti dell'opera, contemplata dalla norma di cui all'articolo 1668 c.c. e sopra menzionata, presuppone il totale compimento della stessa, di talché in ipotesi di mancata ultimazione il committente può far valere, nei confronti dell'appaltatore, la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c Quando l’appaltatore è esente da responsabilità? Al tempo stesso, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister , a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato artt. 1655 ss. c.c. . Anche da parte dell’acquirente? Secondo la prevalente giurisprudenza, inoltre, l'acquirente di un bene immobile non può esercitare l'azione di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. nei confronti del venditore che sia anche il costruttore, al fine di ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e la eliminazione dei difetti dell'opera. Tale azione, invero, spetta solo al committente del contratto d'appalto, in quanto di natura contrattuale, diversamente di quella, di natura extracontrattuale, prevista dall'articolo 1669 c.c. ed operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 maggio – 21 settembre 2016, n. 18522 Presidente Manna – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 24 novem bre 2010 e notificata il 9 febbraio 2011, che ha parzialmente riformato la senten za dei Tribunale di Treviso n. 2460 del 2006. 1.1. - Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dal Condominio Centro Residenziale La Piazza e dai condomini AA.VV. i e Ceramiche Falsarella s.r.l., nei confronti di Edilvì s.p.a., e per l'effetto aveva condannato la predetta società al risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'immobile dalla stessa realizzato, ed aveva accolto la domanda di manleva proposta da Edilvì nei confronti di Applic Plast s.r.l., società che aveva eseguito in subappalto i lavori di tinteggiatura dell'immobile, mentre aveva rigettato la stessa domanda nei confronti dell'altra impresa subappaltatrice, M. s.n.c., che aveva eccepito l'avvenuta deca denza di Edilvi dall'azione di garanzia. 2. - La Corte d'appello, adita in via principale da Edllvi s.p.a. e in via Inci dentale dal Condominio e dai condomini - e da Applic Plast s.r.l., ha ridotto l'importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio a favore dei Condominio e dei condomini, su! rilievo che lo stesso doveva essere contenuto nei limiti della somma necessaria ad eliminare i vizi e difetti dell'opera come commissionata, con esclusione quindi dei cosiddetto cappotto, che non era stato previsto dalle parti. La Corte distrettuale ha inoltre rigettato la domanda di manleva proposta da Edilvì nei confronti di Applic Plast, sul rilievo che la predetta società non era responsabile dell'esecuzione degli intonaci, da cui era derivato il danno, mentre la M. s.n.c. non era tenuta alla garanzia, per la già rilevata decadenza di Edilvì dalla relativa azione. 3. - Per la cassazione della sentenza ricorrono, sulla base di cinque motivi, il Condominio Centro Residenziale La Piazza e i condomini AA.VV. Ceramiche Falsarella s.r.l., e V. B., E. B., E. B., G. B. in qualità di ere di di T. B Resiste con controricorso Edlivì s.p.a., che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale resistono i ricorrenti principali. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza. Sono rimaste intimate M. s.n.s. e Applic Plast s.r.l. Considerato in diritto 1. - I ricorsi, principale ed incidentale, sono fondati nei limiti di seguito specificati. Risulta prioritario l'esame dei ricorso incidentale proposto da Edilvì spa, che pone questioni afferenti l'an debeatur. 1.1. - Con il primo motivo dei ricorso incidentale è dedotta violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., nonché vizio di motivazione, e si ripropone l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia promossa dal Con dominio e dai condomini, in tesi già pienamente consapevoli dell'esistenza ed en tità dei vizi. 1.2. - La doglianza è infondata. La Corte d'appello ha evidenziato che - ferma restando la sussumibilità dei vizi denunciati nel paradigma dell'art. 1669 cod. civ., peraltro neppure contestata da Edilvì - la visibilità dei vizi, risalente all'epoca dell'assemblea condominiale del 26 novembre 1997, non era sufficiente a ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esistenza degli stessi, che consiste nell'apprezzabile grado di conoscenza og gettiva della gravità e della derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 2460 dei 2008 Cass, sez. 2, sentenza n. 3040 del 2015 . 2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità di Edilvì per l'esecuzione dell'intera realizzazione del comples so condominiale. Risultava provato, infatti, che le opere esterne al sedime erano state eseguite dalla B. s.p.a., riunita in ATI con Edilvi su appalto dei Comune di San Polo in Piave, e pertanto Edilvì non poteva essere ritenuta responsabile dei vizi e difetti riscontrati nelle opere esterne, trattandosi di responsabilità rico nosciuta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., che esigeva la partecipazione materiale di Edilvì alla commissione dell'illecito. Diversamente, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avevano ritenuto sussistente la responsabilità di Edilvì in solido con B., in forza del legame derivato dall'essere le due società riunite in ATI per l'esecuzione delle opere. 2.1. - La doglianza è fondata. La responsabilità di Edilvì per i vizi riscontrati sulle opere esterne è stata affermata dalla Corte d'appello in forza della partecipazione della predetta società all'Associazione temporanea d'impresa, costituita tra la stessa e B. spa, e di cui quest'ultima era capogruppo. L'argomento non è sufficiente a sorreggere il dictum in quanto l'art. 1669 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale, che esige l'accertamento del contributo causale del soggetto passi vo all'attività da cui è derivato il danno ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 17874 del 2013 , né la necessità di tale accertamento viene meno per il fatto che l'appaltatore sia costituito da più imprese riunite in ATI, posto che l'associazione temporanea di imprese non dà vita ad un centro autonomo di imputazione giuri dica ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 29737 del 2011 . 3. - Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione sul punto decisivo e controverso della transazione, con la quale Edilvi e il Condominio avevano defini to le questioni relative alla conformità dei locali interrati alla normativa antincen dio. La ricorrente incidentale contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto tardi va la documentazione prodotta, evidenziando che il certificato di prevenzione in cendi, al cui rilascio era sospensivamente condizionata la transazione, era stato rilasciato successivamente alla introduzione dei giudizio di gravame, e che per tanto la produzione documentale in appello era ammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. 3.1. - La doglianza è inammissibile. La Corte d'appello, nel rigettare il motivo di gravame riguardante la man cata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, relativamente ai vizi riscontrati nel piano interrato destinato a garage, ha evidenziato, da un lato, che la transazione e i documenti connessi erano tutti esistenti e noti a Edilvì pri ma dell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, e, dall'altro lato, che la contestazione della controparte era comunque ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto. La ricorrente incidentale cen sura soltanto la prima ratio, sicché l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe comunque comportare la cassazione della sentenza, che rimarrebbe sorretta dall'altra, e pertanto il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse Cass., Sez. U, sentenza n. 7931 del 2013 . 4. - Con il primo motivo dei ricorso principale è dedotta violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 2058, secondo comma, e 1669 cod. civ., e si contesta la determinazione del danno per equivalente, derivante dai vizi dell'opera, sulla base delle previsioni contenute nel contratto e non dell'effettivo costo di ripara zione. 5. - Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2058, secondo comma, 1669, 2056 cod. civ. e si contesta la riforma della decisione dei Tribunale, che aveva riconosciuto il maggior costo della riparazione rispetto alla previsione contrattuale, che invece costituiva applicazione del princi pio di restitutio in integrum. 6. - Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione e si contesta che la Corte d'appello abbia ridotto l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di risarci mento per equivalente, parametrandolo alle previsioni contrattuali, con riferi mento esclusivo al danno derivante dai vizi dell'intonaco, senza chiarire le ragioni di tale diversificato trattamento. 6.1. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché hanno ad oggetto la medesima questione della riduzione dell'importo dovuto per i vizi dell'intonaco, sono infondate. La tesi dei ricorrenti principali, seguita dal Tribunale, che postula la para metrazione del risarcimento per equivalente al costo della soluzione individuata dal CTU come tecnicamente più adeguata, non è condivisibile in quanto astrae dal contenuto del contratto e delle prestazioni pattuite. Secondo la giurispruden za consolidata di questa Corte sul tema, il committente che esperisca i rimedi ri paratori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ. deve conseguire la medesi ma utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti dei valo re dell'opera o dei servizio - al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, ovvero ai quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente Cass., sez. 2, sentenza n. 4161 dei 2015 . Non sussiste, di conseguenza, il denunciato limite motivazionale in quanto soltanto il rifacimento dell'intonaco con il cosiddetto cappotto, e quindi il ricono scimento dell'importo corrispondente a titolo di risarcimento per equivalente, ri sultava privo di giustificazione alla L. dei contenuto del contratto nel quale, come la Corte d'appello ha sottolineato, era stata pattuita la realizzazione di in tonaci normalissimi , al costo di lire 19.000 al metro quadrato. 7. - Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia disatte so le conclusioni dei CTU in punto di spese per il rifacimento dell'intonaco, senza specifiche censure tecniche all'elaborato peritale, ma soltanto per considerazioni di ordine economico. 8. - Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto insuffi ciente, con riguardo all'accertamento dei costi di riparazione e si contesta l'omesso esame della documentazione tecnica concernente l'esecuzione del co siddetto cappotto sull'immobile. 8.1. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono fondate nella parte in cui contestano la mancata valuta zione dei costi di rifacimento dell'intonaco, che non possono coincidere, per defi nizione, con i costi di realizzazione dell'intonaco previsti contrattualmente, neces sitando di attività preparatorie e successive ulteriori. 9. - All'accoglimento dei ricorsi segue la cassazione della sentenza impu gnata, limitatamente ai motivi accolti, e il rinvio al giudice indicato in dispositivo che procederà ad un nuovo esame dell'appello principale e incidentale, e provve derà anche a regolare le spese dei presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo dei ricorso incidentale, rigetta i rima nenti, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigettati i primi tre motivi, cassa e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa sezione.