Accesso telematico alle banche dati pubbliche a macchia di leopardo?

Nello stesso giorno due Tribunali, quello della Spezia e quello di Potenza, si pronunciano sul nuovo istituto dell'accesso telematico alle banche dati pubbliche di cui all'art. 492-bis c.p.c., ma le conclusioni alle quali giungono appaiono diametralmente opposte.

Si tratta del nuovo istituto che il legislatore ha introdotto a beneficio dei creditori per rendere più efficace il recupero del loro credito così tentando di superare l'asimmetria informativa sul patrimonio del debitore che ostacola va – di fatto – il pignoramento e, in particolare, il pignoramento di crediti . L'accesso alle banche date. Ebbene, nel 2014, con il d.l. n. 132/2014, successivamente modificato, viene novellato il codice di procedura civile e viene prevista la possibilità per il creditore munito di titolo esecutivo e che abbia già notificato il precetto di chiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa accedere alle banche dati pubbliche ivi compresa l'anagrafe tributaria con l'archivio dei rapporti finanziari per conoscere il patrimonio del debitore in modo tale da procedere al pignoramento a colpo sicuro”. Nelle intenzioni del legislatore si attribuisce al creditore un potere al fine di evitargli i classici pignoramenti a pioggia chiesti allo scopo di trovare, prima o poi, ad esempio, la banca con la quale il debitore intrattiene rapporti e pignorare le somme depositate. Secondo la struttura della norma – anche per semplificare le modalità del pignoramento presso terzi – il creditore chiede al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a che l'ufficiale giudiziario interroghi in via telematica le banche dati pubbliche alla ricerca di informazioni sul debitore per poi procedere direttamente al pignoramento. Necessità di decreti attuativi. Tuttavia, per l'art. 155- quater disp. att. c.p.c. l'accesso con modalità telematica da parte degli ufficiali giudiziari dovrà avvenire, in primo luogo, attraverso quella che il codice dell'amministrazione digitale definisce cooperazione applicativa . Per realizzare quest'ultima, però, è necessario che l'Agenzia per l'Italia digitale definisca gli standard di comunicazione. In secondo luogo quell'accesso, in assenza di cooperazione applicativa potrà avvenire previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali . Il ricorso dei creditori al Presidente del Tribunale. Ma il legislatore ipotizza anche che gli uffici degli ufficiali giudiziari possano non avere gli strumenti necessari ovvero che possa servire del tempo per i decreti attuativi e/o per la stipula delle convenzioni. Ecco allora che il legislatore introduce un articolo 155- quinquies secondo cui quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492- bis del codice e di quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155- quater , primo comma, non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione a norma dell'articolo 492- bis , primo comma, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155- quater di queste disposizioni le informazioni in esse contenute . La posizione del Tribunale della Spezia. I due Tribunali, però, sembrano aver dato due risposte diverse con riferimento al rapporto tra la norma che attribuisce il potere al creditore e l'art. 155- quater che prevede le modalità di accesso. Orbene, per il Tribunale della Spezia – con un'argomentazione del tutto condivisibile e coerente con le norme e la ratio delle norme introdotte - con il provvedimento del 6 settembre 2016 – riconosce al creditore istante la possibilità di accedere direttamente alle banche dati previste dall'art. 492- bis c.p.c Ed infatti, l'art. 155- quinquies disp. att. c.p.c. prevede che, in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 155- quater disp. att. c.p.c. il creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, possa ottenere dai gestori delle banche dati previste dall'art. 492- bis c.p.c. e 154- quater disp. Att. c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute nello stesso senso si veda, ad esempio, Trib. Roma, 14 gennaio 2016 . La posizione del Tribunale di Potenza. Viceversa il Tribunale di Potenza, con il provvedimento sempre del 6 settembre 2016 – ha ritenuto di negare l'autorizzazione ritenendo che ai sensi dell'art. 155- quater disp.att. c.p.c. l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali . Interpretazioni sulla stessa linea o difformi? Detto questo, resta da dire se i due provvedimenti si muovono sulla stessa linea oppure si pongono in antitesi l'uno all'altro. Il dubbio ha ragione di esistere perché potrebbe essere accaduto che i creditori abbiano avanzato richieste differenti. Mentre il creditore della Spezia ha senz'altro chiesto di essere autorizzato ad accedere direttamente in luogo dell'ufficiale giudiziario, non è chiaro se il creditore di Potenza si sia limitato a chiedere l'autorizzazione all'ufficiale giudiziario oppure abbia chiesto l'accesso diretto. Ebbene, nel primo caso anche la risposta del Tribunale di Potenza sarebbe del tutto corretta mancando le specifiche tecniche o le convenzioni non è possibile procedere nella dichiarazione richiesta. Viceversa, nel secondo caso, la posizione del Tribunale di Potenza, giungerebbe a negare l'operatività della norma a favore del creditore sin quando non saranno operative le strutture tecniche e normative degli ufficiali giudiziari. Questa interpretazione che, mutatis mutandis , è analoga a quei provvedimenti che, vigente la prima formulazione della norma negavano l'accesso in assenza dei decreti attuativi poi abrogati ha come effetto quello di privare due volte il creditore di imprescindibili strumenti per la tutela del suo credito. Due volte perchè così ritenendo il creditore non potrebbe giovarsi né dell'articolo 492- bis c.p.c. né delle norme sull'accesso alle banche dati invero più restrittive già previste dall'art. 492 c.p.c. ed infatti, il d.l. n. 132/2014 ha abrogato quella norma immediatamente e non all'esito dell'entrata in vigore effettiva della nuova norma. Del resto un'interpretazione che differisse l'operatività del nuovo art. 492- bis c.p.c. potrebbe porsi anche in contrasto con l'art. 24 Cost. e 6 CEDU nella misura in cui si priverebbe il creditore dei poteri necessari ed indispensabili per poter acquisire informazioni strumentali per la realizzazione del suo diritto.

Tribunale ordinario della Spezia 5 – 6 settembre 2016 Presidente Sorrentino Letta l'istanza dep. in data 27.7.2016 nell'interesse di AGENZIA DI IIMPLICITA' M.V., difesa e rappresentata dall'Avv. M. A., volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso dei dati telematici ai sensi degli arti. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. in relazioni al credito vantato nei confronti di Free Spirit On the Road di D.A. rilevato che l'art. 492 bis c.p.c. nella sua attuale formulazione per effetto delle modifiche contenute nella legge di conversione 132/15 del dl 83/15 prevede che, a regime, il presidente del tribunale possa autorizzare, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario ad accedere direttamente mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelli degli enti previdenziali considerato che l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. anch'esso per effetto delle modifiche di cui alla legge cit. 132/15 prevede che,, in attesa dei decreti attuativi previsti dall'ari. 155quater disp. att. c.p.c., il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, possa ottenere dai gestori delle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c. e 154-quater disp. att. c p.c. le informazioni nelle stesse contenute ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste dall'ari. 492-bis cit ritenuto che nulla osta a che il creditore istante possa beneficiare dell'applicazione di tale normativa interinale autorizza il creditore istante ad accedere direttamente alle banche dati previste dall'ari. 492-bis c.p.c, e dall'art. 155-quater disp. att c.p.c.

Tribunale di Potenza, sez. Civile, decreto 6 settembre 2016, numero 1633 Giudice dell’esecuzione Marano Il giudice dell’esecuzione in persona della dott.ssa A.M., quale giudice delegato dal Presidente della Sezione Civile letta l'istanza ex articolo 492 bis c.p.c. avanzata da parte creditrice, al fine di ottenere la autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare ritenuto che, ai sensi dell'articolo 155 quater disp.att.c.p.c, relativo alle modalità di accesso alle banche dati , sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'italia Digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 59 dlgs. 7 marzo 2005, numero 82 e successive modificazioni, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il ministero della Giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'ars. 72 comma 1 lett. e del medesimo codice di cui al d.lgs, numero 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante la protezione dei dati personali ritenuto che non risulta essere stata stipulata la detta convenzione, da ritenersi circostanza dirimente ai fini della concessione della richiesta autorizzazione rigetta la istanza come proposta.