Per reddito “annuale” occorre considerare il periodo di maturazione rilevante ai fini fiscali

La decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di superamento di un certo limite di reddito, previsto dalla legge con riferimento al reddito complessivo imponibile ai fini Irpef quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata, deve trovare applicazione allorché il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall’assegnatario e dal suo nucleo familiare nel corso dell’anno anteriore alla data dell’accertamento, dal momento che, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, per reddito annuale di un soggetto giuridico si intende quello facente capo all’ultimo dato annuale accertato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall’ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12271/16, depositata il 14 giugno. Il caso. Tizio conveniva in giudizio il Comune e L’Acer Azienda Casa Emilia Romagna per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla permanenza nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, ma in appello la Corte ribaltava la decisione. Il Comune allora ricorreva in Cassazione. Edilizia residenziale pubblica. Nella Regione Emilia Romagna era intervenuta una delibera del Consiglio Regionale n. 395/2002 che aveva stabilito i requisiti reddituali ai fini del diritto alla permanenza negli immobili di edilizia residenziale pubblica. Tale delibera aveva decorrenza dal primo luglio 2003, termine poi prorogato al primo ottobre 2003. Secondo la Corte d’appello quindi il reddito da considerare per valutare i requisiti di permanenza doveva essere relativo all’anno 2003. Il Tribunale aveva invece considerato il reddito dell’anno 2002 e per tale ragione la decisione di prime cure veniva riformata. Secondo parte ricorrente la Corte territoriale aveva commesso un errore sull’anno di riferimento per la determinazione del quale, attraverso un duplice richiamo di norme l’art. 30 della legge regionale 8.8.2001, n. 24 e il d.lgs. 31.3.1998, n. 109 , bisognava considerare il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata così la Tabella 1, parte I del d.lgs. n. 109/1998 . Reddito annuale. Ora, secondo il ricorrente, la locuzione reddito annuale” esprime un concetto convenzionale che implica l’automatico riferimento ai dati fiscali relativi al precedente anno di imposta e non anche ai redditi in corso di produzione nel segmento di anno in cui il requisito deve essere posseduto. In altre parole, nel caso di specie occorre scindere l’anno in cui il requisito deve essere posseduto cioè il 2003 dall’anno in cui verificare se tale requisito è maturato cioè il 2002 . La Cassazione condivide tale impostazione spiegando che il concetto di reddito annuale” è di natura normativa cioè fa specifico riferimento alla definizione data da norme giuridiche. Si tratta quindi di concetti normativi che si possono comprendere solo sotto il presupposto logico dell’esistenza di norme e che fanno riferimento alla realtà giuridica e al diritto. Nel caso di specie il reddito annuale” è quello che fa capo all’ultimo dato annuale di accertamento in base alle tempistiche e alle definizioni previste dall’ordinamento tributario per i meccanismi di accertamento relativi. Quindi il dato annuale è attuale” a prescindere dal fatto che faccia riferimento al precedente anno di imposta. Alla luce di simili considerazioni, si comprende che la tesi della Corte d’appello in base alla quale i requisiti dell’assegnatario dovessero essere parametrati al reddito successivo all’1 luglio 2003 era del tutto errata. La Cassazione quindi accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 maggio – 14 giugno 2016, n. 12271 Presidente Salvago – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2005, A.B. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, il Co mune di Cesena, nonché TACER di Forlì-Cesena, chiedendo accer tarsi il proprio diritto alla permanenza nell'alloggio di edilizia resi denziale pubblica, sito in Cesena, alla via Martiri della Libertà n. 8. Il Tribunale adito, con sentenza n. 255/2008, depositata il 10 otto bre 2008, accoglieva la domanda. 2. Avverso la decisione di prime cure proponevano separati appelli sia il Comune che il B., che venivano entrambi rigettati dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 676/2009, depositata il 10 novembre 2009 e notificata il 29 luglio 2010, con la quale il giu dice del gravame per quel che ancora interessa riteneva che l'applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla delibera del Consi glio Regionale n. 395/2002, ai fini del diritto alla permanenza del B. nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, in osservan za degli artt. 15 e 30 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24 del 2001, decorresse dal'1 luglio 2003, termine poi prorogato all'1 ottobre 2003, e che pertanto la delibera di decadenza, adottata con riferimento al reddito 2002, fosse da reputarsi illegittima. 3. Per la cassazione di tale sentenza propone, quindi, ricorso il Co mune di Cesena nei confronti di A.B. e dell'ACER di Forlì Cesena, affidato a due motivi. 4. II Comune resistente ha replicato con controricorso. L'intimata ACER di Forli Cesena non ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. Con i due motivi di ricorso che, per la loro evidente connessio ne, vanno esaminati congiuntamente il Comune di Cesena denun cia la violazione degli artt. 15 e 30 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24 del 2001, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia er roneamente ritenuto che l'applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla delibera dei Consiglio Regionale n. 395/2002, ai fini del diritto alla permanenza dei B. nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, sito in Cesena, alla via Martiri della Libertà n. 8, in osser vanza degli artt. 15 e 30 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24 del 2001, decorra dal'1 luglio 2003, avendo detta delibera stabilito che l'applicazione dei suddetti requisiti definiti per la per manenza decorre dall'1 luglio 2003 , termine che sarebbe stato, poi, prorogato all'1 ottobre 2003. 1.2. L'interpretazione resa dalla Corte territoriale, a parere dell'istante, sarebbe, peraltro, contraria al disposto di dette norme, nonché a quello della Tabella 1, parte I allegata al d.lgs. n. 109 del 1998 richiamato dall'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2001 , dalla quale si desume che tra i fattori che concorrono a determinare la situazione economica rientra il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata . Ebbene, ad avvi so dell'esponente, il richiamo al reddito ai fini IRPEF non potrebbe non ricomprendere anche il richiamo alla base temporale che, noto riamente, coincide con l'anno solare di riferimento, ovverosia nel caso di specie ai redditi prodotti nell'anno 2002, precedente l'applicazione dei criteri reddituali, avvenuta dall'1 luglio 2003, es sendo stato il provvedimento di decadenza del B. pronuncia to in data 26 aprile 2004. 1.3. Le doglianze sono fondate. 1.3.1. Va rilevato, infatti, che l'art. 30 della legge regionale 8 ago sto 2001, n. 24 dispone 1. La decadenza dall'assegnazione è di sposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso dei rapporto di lo cazione f abbia superato il limite di reddito per la permanen za, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15 . Tale ultima di sposizione, alla lett. e , prevede che il reddito del nucleo avente diritto, deve essere valutato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche , che a sua volta, alla Tabella 1, parte I, fa riferimento, a tal fine, al reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata . 1.3.2. Orbene, con specifico riferimento al quadro normativo di rife rimento succitato, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai sensi della I.reg. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, la nozio ne di reddito annuale identifica un concetto convenzionale, in virtù dei quale, stante il ciclico cadenzamento impresso dall'ordinamento tributario alle relative operazioni di accertamento imperniate sulla dichiarazione annuale dei redditi , la titolarità di un determinato reddito complessivo in rapporto ad una possibile decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica im plica l'automatico riferimento ai dati fiscali ascrivibili al precedente anno di imposta, non anche l'individuazione dei redditi in corso di produzione nel segmento dell'anno in cui il requisito deve essere posseduto. D'altro canto si è osservato già dall'1 luglio 2003 i canoni locatizi vengono determinati sulla base di criteri che tengono conto anche dei nuovi parametri di reddito, per cui, ai fini della permanenza , la comparazione con detti parametri non ha motivo di essere rinviata ad un momento di gran lunga posteriore e, cioè, alla chiusura dell'anno di produzione dei reddito stesso, creando un'ingiustificata discrasia nei tempi di passaggio al nuovo regime. Ne discende, ad avviso del TAR, che il richiamo all'1 luglio 2003 contenuto nella delibera del Consiglio Regionale va inteso nel sen so che da questa data la verifica, circa il diritto degli assegnatari a permanere nei citati alloggi, deve effettuarsi in base all'ultimo red dito annuale maturato 2002 e nel rispetto dei limiti massimi intro dotti dalla nuova disciplina della materia cfr. TAR Emilia Romagna, 22/2/2006, n. 74 . 1.3.3. La medesima opzione interpretativa era stata, peraltro, adot tata anche da questa Corte, sia pure con riferimento alla legge della Regione Veneto 18 aprile 1995, n. 28, essendosi, anche in siffatta ipotesi, affermato che la decadenza dall'assegnazione in caso di su peramento di un certo limite di reddito ben può trovare applicazio ne, senza violazione alcuna del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, allorché il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare nel corso dell'anno anteriore alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale. E ciò in quanto, identificando la nozione di reddito annuale un con cetto di natura normativa, per reddito annuale di un soggetto giuri dico si intende quello facente capo all'ultimo dato annuale accerta to, tenuto conto dei cadenzamento tipo impresso, dall'ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento le quali, in tema di im poste sui redditi, si imperniano, di norma, sul momento della dichia razione dei redditi presentata dallo stesso contribuente . Con la conseguenza che il dato annuale si rende predicabile nell'attualità, a prescindere dal fatto che l'accertamento abbia avuto ad elaborare dati ascrivibili al precedente anno di imposta cfr. Cass. 21950/2004 . 1.3.4. Alla stregua di tali affermazioni giurisprudenziali, pienamente condivise da questa Corte, l'assunto dei giudice di appello, secondo il quale la decadenza dell'assegnatario dovrebbe essere parametra ta al reddito successivo all'1 luglio 2003 o all'1 ottobre 2003 , deve essere considerato del tutto erroneo. 1.4. Le censure vanno, pertanto, accolte. 2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controver sia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto la decaden za dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di superamento di un certo limite di reddito, previsto dalla leg ge con riferimento al reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, deve trovare ap plicazione allorché il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare nel corso dell'anno anteriore alla data dell'accertamento, dal momento che, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, per reddito an nuale di un soggetto giuridico si intende quello facente capo all'ul timo dato annuale accertato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall'ordinamento tributario, alle operazioni di accerta mento . 3. II giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spe se dei presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa compo sizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del pre sente giudizio.