La competenza degli arbitri è rilevabile solo su eccezione di parte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata

A seguito della modifica dell’art. 38 c.p.c. disposta dall’art. 45 l. n. 69/2009 e dell’introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819 ter, comma 1, terzo inciso, deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto parimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Il caso. In una causa avente ad oggetto un’azione di responsabilità ex art. 2392 – 2393 c.c. proposta da una società, la convenuta eccepiva, nella comparsa di costituzione depositata alla prima udienza, la competenza arbitrale sull’intera controversia. Il Tribunale di Ravenna disattendeva l’eccezione perché tardiva e pronunciava ordinanza declinando la propria competenza. La convenuta proponeva allora istanza ex art. 42 c.p.c. affinché la Cassazione si pronunciasse sul punto. La decisione della Corte. Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. è un mezzo di impugnazione ordinario finalizzato ad ottenere una decisione della Suprema Corte che stabilisca in modo definitivo e incontestabile quale sia il giudice competente per la causa. La pronuncia resa al termine del procedimento infatti vincola ogni giudice che sia chiamato a decidere sulla medesima domanda, anche dopo l’estinzione del processo nel quale il provvedimento sia stato emanato. L’ordinamento predispone dunque una via preferenziale” per la decisione di una questione preliminare con un provvedimento emesso in tempi celeri e ex se definitivo. Gli atti impugnabili sono innanzitutto i provvedimenti che contengono pronunce sulla sola competenza, sia affermandola, sia negandola come avvenuto nel caso di specie. In primo luogo l’art. 47, comma 2, c.p.c. stabilisce che l’istanza relativa deve essere notificata alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia deciso sulla competenza. Nell’ipotesi in esame però il provvedimento era stato letto al termine dell’udienza in presenza di tutti. Era dunque da tale momento che decorrevano i termini per l’impugnazione. Al contrario, l’istante non aveva rispettato tali tempistiche avendo fatto erroneamente affidamento sul momento della successiva superflua comunicazione del provvedimento già letto in udienza. L’istanza ex art. 42 c.p.c. era dunque tardiva e inammissibile. Gli Ermellini tuttavia, nell’interesse della legge come previsto dall’art. 363, comma 3, c.p.c. e nell’espletamento della funzione nomofilattica loro affidata, analizzano anche nel merito la questione non fermandosi allo scoglio” dell’istanza fuori termine. In particolare, ricordano che proprio l’art. 819 ter c.p.c. in tema di arbitrato qualifica come questione di competenza il problema della devoluzione agli arbitri della controversia stabilendo che l’eccezione relativa deve essere sollevata dalla parte essendo eccezione in senso stretto a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta. Oggi, a seguito della riforma della l. n. 69/2009, lo sbarramento” per lo svolgimento di tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio coincide con la costituzione in giudizio del convenuto mediante comparsa depositata ritualmente 20 giorni prima dell’udienza come prevede ora l’art. 38 c.p.c Alla luce di tali novità legislative, sarebbe quindi contraddittorio, ad avviso della Corte, intendere il riferimento alla comparsa di risposta contenuto nel citato art. 819 ter c.p.c. come mero” deposito e non come deposito tempestivo” ex art. 38 c.p.c., dato che, si ripete, la sussistenza della competenza arbitrale è rilevabile solo dalla parte e non d’ufficio dal giudice. La Cassazione quindi respinge l’istanza di regolamento di competenza confermando la decisione del Tribunale di Ravenna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 20 maggio – 24 settembre 2015, n. 18978 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. O.P. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Seaser avverso l'ordinanza del 3 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Ravenna, dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni, ha pronunciato ordinanza direttamente in udienza e, disattendendo perché tardiva l'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale sulla controversia introdotta, dopo un procedimento di sequestro conservativo dalla società contro la ricorrente, ha dichiarato la propria competenza fissando udienza davanti a sé per la prosecuzione del giudizio. p.2. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Seaser s.p.a p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, ne veniva fatta comunicazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza. Considerato quanto segue p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, reputando che correttamente, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale abbia rilevato che l'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale formulata dalla O. risultava tardivamente proposta, in quanto prospettata dalla medesima non già con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, bensì con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione del giudizio di merito, avente ad oggetto azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2392 e 2393 c.c. proposta dalla società contro la O. . Il Pubblico Ministero ha ritenuto, condividendo la motivazione della decisione impugnata, che a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. operata dall'art. 45 della l. n. 69 di 2009, la formulazione dell'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale ai sensi dell'art. 819-ter, primo comma, c.p.c. - ancorché tale norma, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, continui a prevedere che a pena di decadenza deve essere proposta cola comparsa di risposta e non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, come dice l'art. 38 c.p.c. per tutte le spese di competenza - si debba comunque intendere proponibile solo con una comparsa di risposta depositata nei termini. p.2. In via preliminare il Collegio osserva che l'istanza di regolamento di competenza è inammissibile, perché tardivamente proposta. Invero, l'ordinanza impugnata, come tale qualificata, ancorché il pregresso verbale dell'udienza del 3 luglio, nella quale comparvero i difensori delle parti, indichi - evidentemente per errore materiale - che dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura”, intendendosi comunicata in udienza a norma del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. ed essendo superflua la comunicazione che secondo la ricorrente sarebbe stata fatta il 4 luglio successivo , avrebbe dovuto impugnarsi, tenuto conto dell'interruzione dei termini per il periodo feriale fra il 1 agosto ed il 15 settembre 2014, entro il 17 settembre 2014, giacché dalla data del 3 luglio erano decorsi ventotto giorni e, quindi, cessata la sospensione gli altri due residui dei trenta previsti dall'art. 47, secondo comma, c.p.c. venivano a scadere appunto il 17 settembre. La notifica è stata invece effettuata il giorno 18 settembre 2014 e, dunque, tardivamente. p.3. Il Collegio, peraltro, rileva - nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c. - che sia l'avviso espresso dal tribunale sia quello concorde del Pubblico Ministero, ove l'istanza di regolamento fosse stata ammissibile, si sarebbero dovuti dire fondati. Invero, fermo che la formulazione dell'art. 819-ter c.p.c., là dove nell’economia della norma che per la prima volta qualificò come questione di competenza la deduzione dinanzi all'a.g.o. della sussistenza della devoluzione agli arbitri della controversia ancorava al deposito della comparsa di risposta la formulazione della relativa eccezione a pena di decadenza era - al momento della sua introduzione con io d.lgs. n. 40 del 2006 - omologa della formulazione dettata dall'art. 38 c.p.c. a proposito della proposizione della questione di competenza territoriale al cui regime la giurisprudenza di questa Corte ricollegava la questione della devoluzione ad arbitri della controversia , si deve rilevare che la modifica dell'art. 38 c.p.c. e l'ancoraggio per la parte di ogni eccezione di incompetenza, ivi comprese le competenze ancora forti ai sensi dell'art. 45 c.p.c., al tempestivo deposito della comparsa di risposta induce la conseguenza che la norma dell'art. 819-ter c.p.c., quando continua a riferirsi al deposito della comparsa di risposta alluda ormai al deposito tempestivo. Lo impone un'evidente implicazione logica se il legislatore del 2009 ha qualificato ormai introdotto il principio per cui la parte convenuta può dedurre qualsiasi eccezione di competenza nell'ambito della giurisdizione dell'a.g.o. solo con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, ivi comprese quelle che restano rilevabili d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., sarebbe del tutto contraddittorio continuare a leggere il riferimento al mero deposito della comparsa di risposta nell'art. 819-ter c.p.c. come non allusivo ad un deposito tempestivo. La ragione è che la sussistenza della competenza arbitrale è rilevabile solo dalla parte no dal giudice. Ne segue che, ai sensi del terzo comma dell'art. 363 c.p.c., da reputarsi applicabile anche al regolamento di competenza, stante l'espletamento della funzione di nomofilachia della Corte anche in questa sede, dev'essere affermato il principio di diritto secondo cui a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. disposta dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l'art. 819-ter, primo comma, terzo inciso, deve essere letto nel senso che l'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto perimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ”. p.4. L'istanza di regolamento d dichiarata inammissibile. p.5 Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.