Il decreto ingiuntivo opposto, nonostante la sentenza di rigetto non sia passata in giudicato, ha efficacia esecutiva

Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata alla sentenza in forza della quale viene sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. La sentenza è titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori, spese di condanna in essa contenute.

E’ quanto risulta dall’ordinanza del Tribunale di Lanusei del 12 aprile 2015. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di Pace, che in prima udienza aveva negato la provvisoria esecuzione al decreto, rigettava integralmente la formulata opposizione condannando l’opponente anche al ristoro delle spese. Ad un lato l’opposto, dopo aver ottenuto l’apposizione della formula, promuoveva l’azione esecutiva dall’altro il debitore impugnava la decisione avanti al Tribunale. Non solo, frapponeva anche opposizione all’esecuzione sostenendo che, ai sensi dell’art. 653 codice di rito, il decreto sarebbe divenuto un efficace titolo esecutivo solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa inter partes a definizione del giudizio di opposizione. La tesi dell’inefficacia esecutiva del decreto. Parte della dottrina sostiene che il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo, non abbia efficacia esecutiva sino al passaggio in giudicato della sentenza con cui viene definito il giudizio di merito. Ovviamente se la sentenza viene impugnata è necessario attendere l’esito del giudizio di gravame per proporre l’azione esecutiva. Tale tesi poggia sull’interpretazione lettera dell’art. 653 codice di rito statuisce che se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva e, comunque, ha trovato anche conforto da parte di alcune decisioni della giurisprudenza di merito. La possibilità di mettere in esecuzione il decreto. La parte maggioritaria della giurisprudenza sostiene, per converso, che la sentenza con cui viene rigettata l’opposizione abbia natura dichiarativa e non sostituisca il decreto ingiuntivo. Pertanto il titolo esecutivo è formato dall’unione della sentenza e del decreto confermato il quale consente, in questo modo, di far acquisire natura di condanna alla prima. Indirizzo che ha trovato l’avallo della Corte di legittimità la quale ha rilevato l’irrilevanza del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione ai fini dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento. Tesi a cui ha aderito anche il Tribunale di Lanusei.

Tribunale di Lanusei, ordinanza 12 aprile 2015 Giudice Secchi I motivi del ricorso in opposizione Con ricorso depositato il 2.09.2014, la I. Srl proponeva opposizione, ai sensi dell'articolo 615, 2 comma, c.p.c., avverso l'esecuzione forzata mobiliare numero 155/14 R,G.Es. già intrapresa dalla società D’E. SRL in forza del decreto ingiuntivo numero 4640/2012 emesso il 13.12.2011 e depositato in data 30.01.2012 dal Giudice di Pace di Milano - confermato con la sentenza di rigetto dell'opposizione al predetto decreto numero 2733 del 3.03.2014 - che condannava l'odierna opponente a pagare alla D’E. SRL la somma di £ 1.638,24 oltre alle spese del relativo giudizio, liquidate in £ 500,50, accessori di legge e le successive occorrende. La società ricorrente, a sostegno dell'opposizione, ha esposto innanzi tutto di avere proposto appello contro la predetta sentenza ved. documentale in atti all. 4 e 5 chiedendone, inoltre, la sospensione della sua esecutorietà. Ha, quindi, sostenuto che l'esecuzione intentata è radicalmente nulla non essendo sorretta da un valido titolo esecutivo . Infatti il decreto ingiuntivo non è mai stato munito della formula esecutiva prima della definizione del giudizio di opposizione e pertanto lo stesso può acquistare efficacia, unicamente, all'esito dell'opposizione con sentenza di rigetto passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 653 c.p.c Orbene la sentenza di cui sopra non è passata in giudicato essendo stato proposto tempestivo appello avverso la stessa ne è esecutiva ope legis in quanto la previsione di cui all'articolo 282 c.p.c. è applicabile solo ed esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali di immediata esecuzione con esclusione delle sentenze costitutive e di mero accertamento come nel caso di specie. Infatti la sentenza di rigetto dell'opposizione, secondo la giurisprudenza maggioritaria, rientra nella categoria delle sentenze di accertamento. Pertanto è esecutiva limitatamente alla condanna delle spese di lite peraltro già corrisposte integralmente dalla I. SRL. La ricorrente ha eccepito, inoltre, la radicale nullità dell'atto di precetto in violazione del combinato disposto degli articolo 480, comma 4, e 125 c.p.c. e dell'atto di pignoramento, in quanto nello stesso si rinvia a procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il cui contenuto ed i poteri conferiti non sono conosciuti alla parte opponente, in quanto la stessa non è reperibile in atti. In ogni caso qualora la procura ricomprendesse anche i poteri di rappresentanza e difesa nella fase esecutiva, riguarderebbe, unicamente, le fasi successive alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione, e non il procedimento esecutivo di cui al decreto ingiuntivo opposto per il quale sarebbe stato necessario un mandato ad hoc . La ricorrente ha chiesto che, pertanto, venga giudizialmente dichiarato che il decreto ingiuntivo opposto non è valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 13.06.2014 ed anche dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 10.07.2014, domandando nel contempo la sospensione, anche inaudita altera parte della procedura esecutiva. Apparendo sussistere motivi di particolare urgenza per provvedere in senso positivo inaudita altera parte in ordine alla richiesta misura cautelare, attesa la fase della procedura, si disponeva la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte fissando nel contempo l'udienza ex articolo 185 disp. att. c.p.c., per decidere in ordine alla revoca od alla conferma della sospensione richiesta in contraddittorio delle parti, fissando altresì termine perentorio per la notifica del ricorso e del presente decreto. All'udienza ex articolo 185 disp. att, c.p.c. si è costituito in giudizio il creditore opposto, la D’E. SRL, il quale ha eccepito la totale infondatezza del ricorso in quanto per l'idoneità del titolo esecutivo su cui si fonda l'opposizione e, precisamente, il decreto ingiuntivo numero 4640/12 dal Giudice di Pace di Milano, - confermato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo numero 2733 del 3.03.2014. Infatti, l'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità ha oramai affermato l'efficacia esecutiva provvisoria anche delle pronunce che, avendo rigettato le domande svolte dall'attore, condannino lo stesso alla rifusione delle spese nei confronti del convenuto. Quanto alla eccezione relativa all'inesistenza alla procura alle liti in relazione al processo esecutivo opposto, il creditore resistente ha affermato che validità della procura alle liti a margini della comparsa di costituzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto la stessa è stata rilasciata anche per l'assistenza nelle fasi di esecuzione ved. doc.4 . In ogni caso è stata prodotta apposita delega ved.doc 5 con contestuale richiesta d i termine ex articolo 182 c.p.c. Il resistente, pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, deducendo in particolare, la mancanza dei gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c. per disporre la sospensione richiesta. il Giudice dell'Esecuzione si è riservato sulla richiesta sospensione assegnando alle parti termine per note. La motivazione dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione ex articolo 624 c.p.c. Questi essendo i motivi dell'opposizione da sottoporre a delibazione sommaria al fine di provvedere sulla domanda di cautela, ritiene questo decidente che i problemi vadano risolti secondo il seguente iter logico. Quanto ai gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c., questi devono essenzialmente individuarsi nella possibile fondatezza della proposta opposizione. Infatti, al pari di ogni potestà cautelare, quella in questione è connotata dalla verifica del fumus di fondatezza della eventuale causa di merito e cioè dalla delibazione, compiuta in via virtuale, del giudizio di cognizione. Occorre, preliminarmente, fare un breve cenno sul criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi, il quale consiste nel fatto che la prima è volta ad investire l'an dell'azione esecutiva, ossia a contestare il diritto di promuovere l'esecuzione per inesistenza, invalidità od inefficacia del titolo esecutivo e, in genere per sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all'esecuzione mentre l'opposizione agli atti esecutivi attiene invece al quomodo exequendum dell'azione stessa, cioè è volta a denunziare l'esistenza dei vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e delle irregolarità formali di quelli preliminari all'azione esecutiva come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni cfr. tra le tante Cass. 10.12.2001, numero 15561 . Ciò premesso, osserva questo Giudice, come, con l'unico atto introduttivo del presente procedimento, risultano proposte due diverse domande. Infatti le argomentazioni svolte nel ricorso inducono a ritenere che lo stesso è riconducibile non solo alla fattispecie dell'opposizione all'esecuzione alla quale ha operato espresso, ed apparentemente corretto, riferimento l'opponente che contestando il diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti per mancanza di valido titolo esecutivo ha in tali termini qualificato specificatamente la sua azione negli atti introduttivi, ma anche alla fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi in relazione alla censurata irregolarità dell'atto di precetto. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la censura con cui il debitore eccepisce che il precetto è stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato è diretta a contestare non il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validità processuale dell'atto di esecuzione per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio e va pertanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi. ved. a titolo esemplificativo Cass. Sez.3, Sentenza numero 10497 del 08/05/2006 Tribunale di Monza Sentenza 24 novembre 2003, n° 3.269 . Orbene, per espresso dettato di legge, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione .con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto . Le medesime opposizioni [ .] che sia stato impossibile proporre priora dell'inizio dell'esecuzione [ .] si propongono con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel temine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione . Dunque, il vizio del precetto costituito dal fatto d'essere stato sottoscritto per la parte istante da difensore non munito di procura, deve essere fatto valere entro il termine di venti giorni da quello in cui è stato notificato ved. Cass. conforme numero 10497 del 08/05/2006 numero 4561 del 22 maggio 1997 numero 9292 del 9 luglio 2001 numero 5368 del 5 aprile 2003 . La tardività della proposizione della presente domanda, che è rilevabile anche d'ufficio, risulta evidente ictu oculi, avuto riguardo anche soltanto al fatto che il precetto è stato notificato al debitore opponente il 13.06.2014, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato solo il 2.09.2014. In considerazione della perentorietà del termine non sembra potersi dubitare del fatto che l'analitica prova del rispetto del termine stesso ovvero della mancata imputabilità del ritardo debba essere data dal ricorrente. Nulla, peraltro, emerge ex actis né, d'altra parte, alcuna circostanza in tal senso è allegata dall'opponente da cui far discendere che, ai sensi dei secondo comma del citato articolo 617, sia stato impossibile proporre la presente opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'atto introduttivo del presente procedimento in riferimento all'opposizione ex articolo 617 cp,c. non può ritenersi ammissibile, in quanto tardivo. Quanto all'opposizione di cui all'articolo 615, 2 comma, c.p.c. che ha ad oggetto le doglianze concernerti il se dell'esecuzione si deve rilevare, innanzi tutto, che è circostanza pacifica che l'esecuzione opposta si fonda su un titolo esecutivo giudiziale un decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, confermato da sentenza di rigetto integrale dell'opposizione al medesimo. Orbene, l'articolo 653, 1° comma, c.p.c. stabilisce che se l'opposizione è rigettala con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva. . il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva . Tale previsione è stato oggetto di diverse letture da parte della dottrina e della giurisprudenza. Brevemente, vi è innanzi tutto una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza di merito che afferma che la sentenza di rigetto dell'opposizione contenga sempre l'accertamento e la condanna al pagamento e che, pertanto, si sostituisca al decreto ingiuntivo esattamente come la sentenza di rigetto dell'appello proposto dal debitore si sostituisce alla sentenza di condanna dei giudice di primo grado, quale accertamento del diritto di credito insoddisfatto ed in tal senso appare altresì orientata la Corte costituzionale 10 ottobre 2004, numero 335 . I sostenitori della posizione maggioritaria, partendo dal dato letterale dell'articolo sopra menzionato, ritengono che la sentenza di rigetto dell'opposizione, avendo efficacia meramente dichiarativa, non sostituisca mai il decreto ingiuntivo Cfr. ex m ultis Cass., 22 marzo 2003, numero 4121, ivi Cass., 29 gennaio 2004, numero 1657 . All'interno di tale opzione ermeneutica vi è chi reputa, invece, che il titolo esecutivo sia formato dall'unione della sentenza di rigetto dell'opposizione e del decreto ingiuntivo, il quale consente, in questo modo, alla prima di acquisire natura di condanna e vi è chi sostiene che con la reiezione dell'opposizione sia esclusivamente il decreto ad acquistare efficacia di titolo esecutivo. Tutto ciò premesso, questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale ultima interpretazione che anche di recente ha ricevuto l'autorevole avallo del Giudice di legittimità, Sez. 3 con la Sentenza numero 19595 del 27/08/2013 nella quale si legge che Qualora sia integralmente respinta l' opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegala, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute . La conseguenza pratica di una tale ricostruzione consiste in ciò, che la sentenza di rigetto dell'opposizione non si sostituisce al decreto opposto, perché, in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma , come, d'altronde, dispone testualmente l'articolo 653 comma 1 c.p.c. Cfr. Cass., sez. 1, 30 dicembre 1968, numero 4082, m. 337734, Cass., sez. 111, 3 giugno 1978, numero 2795, m. 392219, entrambe ricordate e condivise da Cass. Civ Sez. Unumero 22.02.2010, numero 4071 che ha statuito che La sentenza di rigetto dell'opposizione, non si sostituisce al decreto opposto, perché, in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma , come dispone l'articolo 653 c.p.c., comma 1 . Peraltro, la sentenza di rigetto costituisce anch'essa titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute. Statuizioni finali Nel quadro dei cennati principi, cui questo giudicante ritiene di aderire condividendo le argomentazioni che li fondano, consegue che l'istanza di sospensione dell'esecuzione opposta, nella ravvisata probabilità di inammissibilità in relazione all'opposizione agli atti esecuti ex articolo 617, 2 comma, c.p.c. ed, inoltre di mancato accoglimento della opposizione all'esecuzione ex articolo 615, 2 comma, c.p.c per non avere efficacia esecutiva il decreto ingiuntivo posto in esecuzione, allo stato non è assistita da un adeguato fumus di fondatezza e, pertanto, deve essere rigettata. Deve, quindi, essere revocato il decreto di sospensiva emesso in via d'urgenza inaudita altera parte , provvedendo all'assegnazione della somma pignorata con separato provvedimento Inoltre, a quanto emerge da una lettura letterale degli articolo 616 e 618 C.p.c., il G.E., concludendo la fase cautelare svoltasi innanzi a sé ex articolo 185 disp. Att, e 737 C.p.c., deve in ogni caso fissare il termine perentorio per il successivo giudizio di merito sull'opposizione che le parti hanno la facoltà d'instaurare. P.Q.M. Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, per l'effetto, revoca la sospensione concessa con decreto inaudita altera parte emesso nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare numero 155/14 R.G.Es., provvedendo all'assegnazione delle somme pignorate presso i terzi con separato provvedimento. Fissa termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito sulle opposizioni. Le spese della fase al merito. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione.