Il creditore del creditore può intervenire in sua sostituzione nel procedimento esecutivo

Ai sensi dell’art. 511 c.p.c., uno o più creditori del creditore dell’esecutato possono subentrare nella sua posizione processuale e nel suo diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione. Tale tipo di intervento non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo e richiede, quale presupposto, la sola affermazione di un diritto di credito vantato contro il creditore presente nel procedimento esecutivo, a prescindere dalla presenza o meno di un titolo esecutivo e dalle condizioni di certezza e liquidità del credito medesimo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8001/15 depositata il 20 aprile. Il fatto. Il Tribunale di Milano veniva chiamato a pronunciarsi in merito all’opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa da un istituto bancario, nella quale era intervenuto E.C., creditore delle debitrici esecutate, nonché, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., l’avvocato R.C., creditore di E.C., in parziale sostituzione di quest’ultimo. Il giudice di primo grado dichiarava ammissibile e tempestivo l’intervento del primo creditore e inammissibile quello dell’avvocato R.C. per la mancanza di un credito certo e liquido. I due creditori proponevano appello, rigettato dalla Corte territoriale con sentenza impugnata dagli appellanti innanzi alla Corte di Cassazione. La procura alle liti. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata l’erronea dichiarazione, da parte dei giudici di merito, della nullità dell’atto di intervento del primo creditore per mancanza di procura, trascurando in tal modo la rilevanza della procura rilasciata a margine del precetto. Il motivo appare fondato. La Cassazione ribadisce infatti che nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto è valida ed efficacie anche per quanto riguarda l’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva Cass. sentenza n. 11613/11 . Il principio richiamato consegue a quello per cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione non è intesa al solo conseguimento del provvedimento giudiziale, bensì anche all’attuazione concreta del comando statuito dal giudice, cioè al conseguimento del bene attraverso l’esecuzione forzata, in mancanza di spontanea ottemperanza della controparte. L’intervento in sostituzione. Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso, viene censurata la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni in merito all’intervento in sostituzione, proposto dall’avvocato R.C Se la questione relativa all’interesse delle debitrici esecutate a contestare l’intervento ex art. 511 c.p.c. non può essere oggetto di pronuncia di legittimità, non essendo stata sollevata in appello, merita invece riconoscimento la doglianza relativa al credito dell’avvocato, ritenuto privo dei requisiti di certezza e liquidità, poiché risultante da un firma apposta da E.C. sulla nota spese per compensi professionali vantati nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene invece che si sarebbe in presenza di una ricognizione di debito, la quale renderebbe certo e liquido il credito, con conseguente idoneità a consentire l’intervento nella procedura esecutiva pendente. La Cassazione, ritenendo fondata la doglianza, afferma che ai sensi dell’art. 511 c.p.c., si realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione . Tale tipo di intervento non è dunque assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo, poiché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti del debitore esecutato, bensì nei confronti di un altro creditore. Conseguentemente, presupposto per la domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito vantato contro il creditore presente nel procedimento esecutivo, a prescindere dalla presenza o meno di un titolo esecutivo che non costituisce dunque condizione indifferibile per l’ammissibilità della domanda di subcollocazione. Le condizioni di certezza e liquidità del credito non sono necessarie, posto che il creditor creditoris mira a soddisfarsi sulla somma che, in sede di distribuzione, spetterebbe al suo creditore . Spetterà dunque al giudice dell’esecuzione la verifica dell’esistenza di un credito certo e liquido, ma ciò solo nel momento in cui il processo sia giunto alla fase distributiva. La ricognizione di debito. Aggiunge inoltre la Corte di Cassazione che è erronea l’affermazione della sentenza che esclude la certezza e la liquidità del credito vantato dall’avvocato per competenze professionali rispetto al quale vi è stata ricognizione di debito da parte del debitore. L’istituto della ricognizione infatti, pur non costituendo fonte autonoma di obbligazione, ha effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, la cui inesistenza può essere dimostrata solo dalla prova contraria prodotta da colui che ha effettuato il riconoscimento medesimo. In mancanza di una siffatta dimostrazione e, per di più, in mancanza di una qualsivoglia contestazione da parte del debitore, la ricognizione di debito fa presumere l’esistenza di un credito certo e liquido, nei limiti di quanto riconosciuto. Per questi motivi, accogliendo il primo ed il secondo motivo di ricorso, la S.C. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 gennaio – 20 aprile 2015, n. 8001 Presidente Salmè – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- C.M. , P.L. , P.M. e P.A.M. , debitrici esecutate, proponevano opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cariplo, nella quale erano intervenuti C.E. , creditore delle esecutate, nonché, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., l'avv. C.R. , creditore del C. , in parziale sostituzione di quest'ultimo. Le opponenti deducevano che l'atto di intervento del C. era nullo, inefficace od invalido, mancante di titolo esecutivo o che, comunque, era estinto il credito per cui procedeva che parimenti nullo, inefficace ed invalido si sarebbe dovuto ritenere l'intervento in sostituzione dell'avv. Ca. , per insussistenza del credito fatto valere da quest'ultimo. Si costituivano in giudizio sia il creditore C. che il suo sostituto avv. C. , resistendo all'opposizione e proponendo una domanda riconvenzionale, qui non più rilevante . Con sentenza depositata il 24 maggio 2005, il Tribunale di Milano dichiarava ammissibile e tempestivo l'intervento di C.E. dichiarava inammissibile l'intervento dell'avv. C.R. ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ. rigettava la domanda riconvenzionale compensava le spese. 2.- L'avv. C.R. ed C.E. proponevano appello principale, chiedendo, il primo, che fosse dichiarato ammissibile il suo intervento e che le appellate fossero condannate alle spese di lite del primo grado il secondo che la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio fosse pronunciata anche in suo favore. Si costituivano le appellate, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale quanto al capo con cui aveva dichiarato ammissibile L'intervento di C.E. , nonché quanto al capo relativo alla compensazione delle spese del primo grado, che chiedevano fossero poste a carico di ciascuno degli appellanti principali. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 27 settembre 2012, ha rigettato gli appelli proposti in via principale, ha accolto l'appello incidentale e, per l'effetto, ha dichiarato nullo l'intervento esperito da C.E. per mancanza di procura alle liti conferita al difensore ha condannato gli appellanti principali in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 3.- Avverso la sentenza l'avv. C.R. ed C.E. propongono ricorso con tre motivi. Le intimate non si difendono. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, nel dichiarare nullo l'atto di intervento di C.E. perché privo di procura, non avrebbe considerato che la procura rilasciata a margine del precetto notificato il 3 aprile 1987 era valida sia per il successivo atto di precetto in rinnovazione notificato il 18 novembre 1991 che per l'atto di intervento nella procedura esecutiva, effettuato sulla base di quest'ultimo, con ricorso depositato il 1 dicembre 1992. 1.1.- Il motivo è fondato. Va qui ribadito il principio espresso da questa Corte nel precedente richiamato in ricorso di cui a Cass. n. 11613/11, per il quale Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva” , che è conseguenza di altro principio ripetutamente affermato, in ragione del quale La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” così Cass. n. 26296/07 ed altre successive . Pertanto, qualora la procura sia stata conferita a margine dell'atto di precetto senza alcuna limitazione, con il conferimento del mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all'atto di precetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito, avente la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo, sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto, anche in rinnovazione, sia stato introdotto dal creditore ovvero all'intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore. 1.2.- Poiché nel caso di specie si assume che la procura era stata rilasciata dal C. , con un primo atto di precetto, al fine di procedere esecutivamente e resistere nella eventuale opposizione, nonché proporre impugnative e resistere in ogni stato e grado” , l'atto di intervento col quale si è fatto rinvio a questa procura non può essere reputato nullo per mancanza di procura alle liti conferita al difensore. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, va cassata la sentenza che ha deciso in senso contrario. 2.- Quanto all'intervento in sostituzione dell'avv. C.R. , il terzo motivo rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 511 c.p.c. pone la questione pregiudiziale della sussistenza dell'interesse delle debitrici esecutate a contestare la domanda di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ., in particolare con riferimento alla certezza ed alla liquidità del credito vantato dal creditore che propone la domanda. 2.1.- Il motivo è relativo ad una questione che non risulta essere stata posta con l'atto di appello della sentenza del Tribunale, che già aveva accolto l'opposizione proposta dalla debitrici esecutate avverso la domanda di sostituzione spiegata dall'avv. Ca. ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ La sentenza impugnata non affronta affatto la questione dell'interesse ad agire delle opponenti, debitrici esecutate, per contestare la domanda di sostituzione esecutiva del creditor creditoris ed il ricorrente Ca. non riporta i motivi d'appello, né deduce di avere formulato un apposito motivo in sede di gravame. Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione posta. 3.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 cod. civ., 634 cod. proc. civ. in relazione all'art. 499 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che il credito vantato dall'avv. Ca. non fosse certo né liquido poiché risultante da una firma apposta per accettazione dal debitore C.E. in riferimento alla nota spese per compensi professionali vantati nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene che, per come affermato anche dalla Corte territoriale, si sarebbe in presenza di una ricognizione di debito, la quale renderebbe il credito certo e liquido, quindi idoneo a consentire l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente, nel regime vigente prima delle modifiche apportate all'art. 499 cod. proc. civ. con decorrenza dal 1 marzo 2006. 3.1.- Il motivo è fondato. Giova premettere che questa Corte si è già pronunciata in merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., affermando che realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06 . Essa non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto. In senso contrario non vale il richiamo che l'art. 511 cod. proc. civ. fa all'art. 499 cod. proc. civ. poiché esso è limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione cfr. Cass. n. 2608/87 cit. . Ne segue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo come pignorante o come intervenuto , a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo. Va quindi ritenuto che, sebbene quest'ultima circostanza sia rilevante per gli interventi nel processo esecutivo eseguiti dopo il 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione dell'art. 499 cod. proc. civ. operata con l'art. 2, comma terzo, lett. e n. 7, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, essa non costituisce presupposto per l'ammissibilità della domanda di subcollocazione né nella vigenza dell'originario art. 499 cod. proc. civ. né nella vigenza del testo sostituito, a far data dal 1 marzo 2006, con la novella richiamata. Quanto ai requisiti di certezza e liquidità del credito, che la Corte d'Appello ha ritenuto mancanti nel caso di specie, si ritiene che essi non siano necessari ai fini della ammissibilità della domanda di subcollocazione, in ragione del fatto che questa non è l'equivalente di un intervento ordinario in sede esecutiva. Piuttosto, poiché il creditor creditoris mira a soddisfarsi sulla somma che, in sede di distribuzione, spetterebbe al suo creditore, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito va verificata dal giudice dell'esecuzione quando il processo sia giunto nella fase distributiva, al fine di corrispondere in tutto o in parte al sostituto le somme spettanti al sostituito. 3.2.- Peraltro, nel caso di specie, come deduce il ricorrente, non è corretta in diritto l'affermazione della sentenza che ha escluso la certezza e la liquidità del credito vantato dall'avv. Ca. nei confronti del creditore intervenuto C. per competenze professionali rispetto alle quali vi è stata una ricognizione di debito da parte di quest'ultimo. Incontestato, infatti, che la ricognizione di debito vi sia - poiché questo dato di fatto è stato accertato dal giudice del merito - essa, pur non costituendo fonte autonoma di obbligazione, ha un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale cfr. Cass. n. 2104/12, n. 13505/14, tra le più recenti , la cui esistenza può essere posta in discussione da colui che ha effettuato il riconoscimento. Quest'ultimo è gravato, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., dell'onere di provare l'insussistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale e soltanto l'esito positivo di questa prova fa perdere efficacia alla ricognizione del debito. In mancanza di una prova siffatta ed, a maggior ragione, in mancanza della contestazione proveniente dal debitore, la ricognizione di debito fa presumere l'esistenza di un credito certo e liquido nei limiti di quanto riconosciuto. Pertanto va accolto anche il secondo motivo di ricorso. Accolti il primo ed il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame dei motivi degli appelli principale ed incidentale non esaminati con la sentenza cassata, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.