PEC duplicata, sentenza annullata

La Centrale dei Rischi dell’INAIL rileva come dal Registro delle Imprese ne risultino 191.000 duplicate od assegnate a due o più soggetti distinti ditte, liberi professionisti, cittadini e, spesso, prima della scadenza del contratto triennale ciò porta ad un blocco dell’attività processuale. Alcune, poi, non avevano la funzione di ricezione. Nelle fattispecie era stata dichiarata la nullità non l’inesistenza della notifica ex art. 15 L.F. via PEC e, quindi, della sentenza di fallimento delle ditte ricorrenti con remissione degli atti ai sensi dell’art. 354 c.p.c

Questa la dura denuncia emersa dalle sentenze 2518 e 2061, emesse dalla CDA di Bologna, sez. III, depositate il 20 ed il 2/10/14. Palesi le ripercussioni di questa grave disfunzione sui sistemi giudiziario e socio-economico. I casi. Entrambe hanno deciso reclami ex art. 18 L.F. contro una sentenza di fallimento Tribb. Bologna del 16/4/14 e Modena 83/14 per nullità di detta notifica. Nel primo caso lo stesso indirizzo PEC era stato assegnato a due ditte omonime, ma con sede in provincia di Bologna la ricorrente ed a Roma. Nell’altro a quattro ditte distinte che avevano in comune solo un socio minoritario, legale rappresentante della ricorrente da quanto si evince dal testo e c’era una stretta connessione tra le ditte ed i loro fallimenti, tanto più che presso la sede della reclamante era stato aperto uno show room facente capo ad altra società del gruppo” . Chiesti anche i danni in via equitativa. La Corte, mutando orientamento, ha deciso come in epigrafe. Quando si perfeziona la notifica via PEC? Le ricevute di accettazione e di consegna, generate automaticamente dal gestore, certificano la ricezione da parte del destinatario e la perfezionano artt. 6, d.p.r. n. 68/05, 16 d.m. n. 44/11 emesso dai Ministeri di Giustizia, della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione, 45 e 48 d.lgs. n. 235/10 -codice dell’amministrazione digitale - e L. n. 221/12 ora vige la L. n. 114/14 . Da ciò si presume la conoscenza delle informazioni in essa contenute, spettando al destinatario comunicare le eventuali variazioni di detto indirizzo, dotarsi dei dovuti software per il suo funzionamento e consultarla regolarmente, sì che sono stati rigettati tutti i sollevati profili d’incostituzionalità di queste norme Cass. civ. n. 9876/14, Tar Lazio n. 11534/14, Trib. Mantova n. 98/14, Corte di Appello di Bologna nn. 1427, 1651/14 contra 2002/14 prima a denunciare queste duplicazioni . Nelle fonti di questa CdA era stato comunicato un nuovo indirizzo, perciò la separata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 15 L.F. era stata parziale con conseguente declaratoria della sua inesistenza, ma senza remissioni degli atti ex art. 354 c.p.c., possibile solo nei casi di nullità del giudizio prefallimentare e della sua sentenza Cass. civ. n. 17205/13 e n. 8608/06 . La verifica della notifica è meramente virtuale. Infatti ogni qualvolta che viene depositata in Cancelleria un'istanza di fallimento, l'indirizzo PEC a cui deve essere notificato il ricorso ed il decreto di convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L.F. viene ricavato automaticamente dal sistema inserendo il solo codice fiscale della società fallenda. Per quanto attiene la ricevuta telematica non risulta dalla stessa il codice fiscale del destinatario, bensì solo l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'attestazione che l'indirizzo PEC è stato reperito da INIPEC IMPRESE essa contiene anche il numero identificativo del messaggio, la data e l’ora dell’operazione così effettuata. Duplicazione delle PEC problema già noto? Ad ogni utente dovrebbe corrispondere una PEC esclusiva, malgrado ciò è stato rilevato che uno stesso indirizzo può essere comune ad una pluralità di utenti. In teoria, secondo il principale gestore del servizio per l’informatica giudiziaria , ne dovrebbe funzionare uno solo, escludendo le utenze gemelle anche se fornite da altri operatori. L’Agenzia per l’Italia digitale in una sua nota v. sito dell’11/6/14, nel rispondere al Ministero dello Sviluppo Economico, denunciando quanto sopra, ribadisce tale obbligo contenuto nella lettera-circolare del MSE prot. N. 99508 del 23/5/14. In essa s’invitano le Camere di Commercio a procedere ogni qual volta si rilevino, anche su segnalazione di terzi interessati, duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l'indirizzo con uno proprio . Viste la rilevanza e le denunciate ripercussioni è necessario aggiornare il Registro al fine di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti adottando un sistema di monitoraggio e di aggiornamento dei dati meglio descritto nelle sentenze. No ad ulteriori imposizioni per le cancellerie. Nella fattispecie hanno agito correttamente, tanto più che non possono essere loro imposti ulteriori controlli, né ricerche sull’INIPEC, né si può pretendere che verifichino l’esatta corrispondenza tra la PEC e l’effettivo destinatario, poiché come detto ciò è impossibile. L’intervento di terzi non sana il vizio. Le mail erano state girate alle ricorrenti, ma la notifica raggiunge il suo scopo giuridicamente rilevante solo con la rinnovazione nella fattispecie non è stato fatto, malgrado l’anomalia riscontrata o la costituzione del destinatario, non potendo delegare tale incombenza a terzi facoltà non riconosciuta ex lege od alla conoscenza aliunde ” del suo contenuto Cass. n. 7750/11, n. 9772/05, n. 3039/94, n. 10674/92 e S.U. n. 51/19 . La notifica telematica, equiparata a quella cartacea”, in continua evoluzione tecnologica, presenta attualmente una tipologia operativa che rende inevitabile l’uso di strumenti presuntivi che sostituiscono la relazione virtuale” alla conoscenza effettiva, essendo dettati dalla specifica normativa come fungibili” rispetto al contatto diretto” con il destinatario della notifica e con i luoghi reali” di sua pertinenza attestazione di consegna” in luogo di certezza, quanto meno, di apertura del messaggio . In un meccanismo siffatto, proprio le modalità formali” rivestono allora un ruolo funzionale” irrinunciabile per conseguire i fini di conoscenza dell’atto, ma soprattutto della certezza legale della sua trasmissione che non può essere surrogata da altre modalità atipiche. La notifica è nulla! L’art. 15 L.F. è stato novellato dall’art. 17 d.lgs. n. 179/12 convertito nella L. n. 221/12 . Prima si prevedeva la notifica del ricorso e del decreto solo se il debitore si era sottratto volontariamente o per colpevole negligenza si era reso irreperibile, ma la S.C. ha negato che ciò sia applicabile al nuovo rito prefallimentare Cass. n. 24974 e n. 22218/13 . Non sono più ravvisabili le condizioni dei precedenti della CdA favorevoli alla sua inesistenza nelle fattispecie la notifica era unica, sì che è nulla e gli atti devono essere rimessi ai tribunali che le hanno emesse, come sancito da un’altra sua tesi ora maggioritaria n. 1974/13 e Cass. n. 17205/13 . Il fallendo non era responsabile di queste gravi menzionate anomalie, ascrivibili ai gestori.

Corte di appello di Bologna, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 2 ottobre 2014 Presidente/Relatore Colonna Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Omissis s.r.l. è stata dichiarata fallita con la sentenza richiamata in epigrafe ed ha proposto reclamo, allegando la violazione del diritto di difesa per non esserle stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza ai sensi del nuovo articolo 15 della Legge Fallimentare, così come modificato dal D.L. 18.10.2012, numero 179, convertito in L. 17.12.2012, numero 221 ciò perché in data 7.3.2014 il funzionario della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Modena ha effettuato la notifica sulla casella omissis @pec.it, che, pur essendo indicata alla Camera di Commercio come appartenente a omissis , in realtà corrisponde ad una Società di denominata omissis S.r.l. inoltre, dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INIPEC, consultabile sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico risulta che tale indirizzo è attribuito a quattro imprese Immobiliare omissis S.r.l. in liquidazione, omissis S.r.l. in liquidazione, omissis S.r.l. e, infine, ad essa reclamante . Aggiunge che nel 2011 aveva chiesto l'attribuzione della casella PEC omissis @pecomma al gestore omissis .it”, che lo aveva poi attribuito solamente a omissis S.r.l., pur avendo confermato la prenotazione, ma senza peraltro successivamente comunicare di aver attribuito ad altri l’indirizzo pec, se non a seguito di informazioni chieste da omissis dopo l’intervenuta sentenza di fallimento. A seguito di tali fatti, omissis rilevava di non aver mai avuto conoscenza del procedimento prefallimentare a causa della nullità della notifica, che rendeva nullo l’intero procedimento e la sentenza pronunciata. Aggiunge, quale secondo motivo di gravame, la mancanza di legittimazione in capo al creditore procedente il credito era di € 20.617,45 e, per il resto, afferma di non aver potuto entrare in possesso di una situazione patrimoniale aggiornata, a causa dell’intervenuta apposizione dei sigilli da parte del Curatore così designato. A seguito di regolare notifica si è costituito in giudizio il solo creditore istante omissis s.r.l., rilevando che - alla luce della normativa che regola l’utilizzo della posta certificata - l’attività notificatoria effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Modena era da ritenersi perfettamente regolare, essendo il ricorso-decreto pervenuto alla casella di posta elettronica certificata” risultante dalla Camera di Commercio notava poi come le quattro società cui essa risultava attribuita siano tutte fra loro strettamente collegate, sia per la presenza quale socio minoritario di L.P., legale rappresentante di omissis , sia per la ripetuta realizzazione di operazioni di messa in liquidazione di società con suo trasferimento di proprietà o godimento d’azienda” intervenute tra dette società, mentre risultava altresì che nei locali ove omissis aveva la propria sede legale era aperto uno show room facente capo ad altra società del gruppo”. Affermava poi il superamento del limite di € 30.000,00 per debiti scaduti, dovendosi considerare l’entità complessiva degli stessi, e non solamente di quello della società richiedente il fallimento. Alla prima udienza del giorno 11.7.2014, comparso personalmente il curatore del fallimento, la Corte ha disposto la richiesta di informazioni al gestore omissis ” e alla Cancelleria del Tribunale di Modena al primo veniva chiesto di riferire circa il numero di soggetti collegati alla pec omissis @pec.it e quale di dette pec sia attiva, con riferimento in particolare alla società contraddistinta dal codice fiscale omissis ”, che era quello indicato appunto nella relazione di notificazione della Cancelleria di Modena a quest’ultima veniva invece richiesto di chiarire in base a quali dati si afferma nella seconda pagina della ricevuta telematica che il messaggio è stato consegnato alla socomma omissis contraddistinta da quel codice fiscale” in realtà più corretto è il riferimento alla partita IVA”, poi evidenziato dalla risposta di omissis GESTORE , di cui subito si dirà, ma così risultava l’indicazione nella ricevuta telematica di cui al doc 4 di parte reclamante . Pervenute le informazioni richieste e depositate brevi note dalle parti, all’udienza camerale del 26.9.2014 sono comparsi nuovamente i difensori delle parti costituite, nonché personalmente il curatore del fallimento, che ha depositato documentazione all’esito di articolata discussione, la Corte si è riservata la decisione. Va immediatamente osservato che la diffusa illustrazione dei fatti di causa e delle prospettazioni delle parti è stata resa necessaria dalla complessità delle questioni di fatto connesse alla recente introduzione della notifica a mezzo pec a cura della cancelleria Legge numero 221/2012 altrettanto si rende opportuna, soprattutto per tentare di conseguire la massima chiarezza possibile di esposizione ed evitare fraintendimenti, una breve cronistoria delle sentenze pronunciate sul tema da questa Corte di Appello, con una serie di decisioni emesse in un arco di tempo piuttosto breve. Così, nella sentenza numero 1427 del 6.6.2014 della quale si è occupato anche il Sole 24 Ore” del 18.6.2014, a conferma della importanza e complessità dei temi in esame la stessa sentenza è pubblicata per esteso sul sito www.giuraemilia.it , dopo un ampio excursus sulla legislazione che governa la notifica a mezzo pec pagg. da 3 a 5, cui per brevità si rinvia , si è rilevato che l’attestazione di consegna alla luce della legislazione per esteso sopra riportata, rende legalmente certa l’avvenuta conoscenza, che coincide con ‘la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario’ del messaggio, in tutto equiparata alla notifica a mezzo posta” aggiungendosi inoltre che di conseguenza è irrilevante la mancata ‘apertura’ del messaggio dovuta ad incuria del destinatario che ha perduto la password, essendo unicamente rilevante l’avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte con assoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilità dell’atto” e richiamandosi in proposito anche Cass. 7 maggio 2014, numero 9876 ne deriva quindi la costante conferma dell’evoluzione in atto e delle ragioni che hanno indotto a rigettare anche per tale profilo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società allora reclamante In tale contesto. scarso significato assumono le questioni di legittimità costituzionale, che partono dal presupposto di una più ampia certezza di conoscenza in capo al destinatario fornita dalle metodologie tradizionali, mentre esso non è in alcun modo dimostrato ed anzi è smentito dalla oramai generalizzata utilizzazione del sistema telematico in ogni ramificazione del vivere civile”, così Cass.9876/2014 . Analoga a tale decisione è stata poi l’altra pronuncia di questa Corte di appello numero 1651 del 9.7.2014, ove - per quanto qui rileva - si è osservato Come si evince dalla visura della CCIAA di Bologna in atti, la omissis s.r.l., in data 30.11.2011 ha modificato il proprio indirizzo di posta certificata da omissis @legamail.it a omissis @arubaperc.it e l’istanza di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare risultano essere stati notificati in via telematica dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna presso quest’ultimo indirizzo PEC, con esito positivo per avvenuta consegna al destinatario. Stante l’osservanza delle formalità previste dal novellato articolo 15 L.F., la reclamante non può dolersi della mancata notifica, dell’istanza e del decreto, a mezzo ufficiale giudiziario presso la propria sede”. In entrambi i casi, dunque, si è ritenuta sufficiente l’attestazione di consegna, purché è il caso di sottolinearlo immediatamente si consegua la certezza che detta consegna” sia avvenuta ad una pec certamente riferibile al destinatario. Diverso è stato l’esito di altra recentissima decisione di questa Corte, che è pervenuta, viceversa, alla declaratoria di inesistenza della notificazione ad essa va attribuito rilievo nel caso di specie, soprattutto per la configurazione della gravità del vizio e per i relativi effetti con la suddetta sentenza numero 2002 del 22.9.2014 sempre nell’ambito di un procedimento ex articolo 18 L.F. si è così statuito Come risulta agli atti, a seguito del deposito delle due separate istanze di fallimento da parte di F. P. e della omissis s.a.s., il Giudice Delegato dal Tribunale di Ravenna emise due distinti decreti di fissazione, al 7.5.20134 ad ore 9,30, dell’udienza prefallimentare ex articolo 15 L.F. mandando alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dai registri delle imprese o dall’apposito Indice nazionale”. Come parimenti risulta agli atti, la Cancelleria Fallimentare diede parziale esecuzione a quanto disposto dal G.D. notificando, all’indirizzo di posta certificata della Imm.re omissis s.r.l. info@pec.immo omissis .it , unicamente i suddetti due decreti di fissazione dell’udienza del 7.5.2014 ma non i ricorsi dei creditori istanti, in violazione dell’articolo 15, 3° co., L.F. come modificato dall’articolo 17 D.L. numero 179/2012, convertito nella L. numero 221/2012. Non trattandosi di nullità ma di inesistenza, sia pur parziale, della notifica degli atti necessari alla regolare costituzione del contraddittorio in quanto relativa ai soli ricorsi introduttivi e non al decreto di fissazione dell’udienza ex articolo 15 L.F. , questa Corte non può rimettere la causa al primo Giudice, non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassative previste dall’articolo 354 c.p.c., la cui applicabilità ai reclami camerali è pacifica per tutte Cass. numero 17205/2013 , ma deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio prefallimentare e della relativa sentenza sul tema Cass. numero 19358/2007 numero 8608/2006 .” In quest’ultimo caso, si è dunque pervenuti alla declaratoria di inesistenza della notificazione e per tale motivo non si è rimessa la causa davanti al primo giudice. Tanto premesso occorre analizzare il caso di specie nelle sue peculiari caratteristiche. Può dirsi accertato che la notifica effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Modena non è pervenuta a omissis ,ma a omissis S.r.l Infatti, nella sua nota in data 7.8.2014, il gestore omissis ha risposto alle informazioni richieste, riferendo a questa Corte che la casella omissis @pecit è attualmente assegnata esclusivamente alla società omissis S.r.l. , con P.Iva. omissis , ed attiva in favore di quest'ultima dalla data del 09/11/2011”. Nella stessa nota si aggiunge La società con P.ta IVA. omissis e ragione sociale omissis S.r.l., indicata nel verbale di udienza, non è mai stata assegnataria della casella di pec omissis @pecit detta società, infatti, pur avendone richiesto l'attivazione in proprio favore, non ne è divenuta assegnataria avendo completato l'ordine di acquisto in un momento successivo a quello in cui detta casella era già stata assegnata alla omissis S.r.l. Precisiamo, tuttavia, che la Scrivente non è a conoscenza dell'utilizzo che l'utente fa della casella di PEC assegnata, né tantomeno se la stessa sia da lui o da altri comunicata a terzi come proprio recapito ufficiale, tra cui a titolo esemplificativo al Registro delle Imprese. L'erogazione del servizio di PEC consiste infatti nel mantenere attivo l'account acquistato dall'Utente per il periodo di tempo dal medesimo indicato, scaduto il quale lo stesso viene disattivato e cancellato dai nostri database”. La Cancelleria di Modena in data 23.9.2014 ha evidenziato, per quanto qui rileva ogni qualvolta viene depositata in Cancelleria un'istanza di. fallimento, l'indirizzo PEC a cui deve essere notificato il ricorso ed il decreto di convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 L.F. viene ricavato automaticamente dal sistema inserendo il solo codice fiscale della società fallenda. Per quanto attiene la ricevuta telematica non risulta dalla stessa il codice fiscale del destinatario, bensì solo l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'attestazione che l'indirizzo PEC è stato reperito da INIPEC IMPRESE risulta altresì indicato il numero identificativo del messaggio 5612648 cui corrisponde una indicazione di avvenuta consegna in data 7.3.2014, ad ore 7.37”. Pertanto, non v’è dubbio alcuno sulle modalità attraverso le quali si è giunti alla notifica del ricorso-decreto nel caso di specie a la Cancelleria di Modena ha utilizzato il sistema operativo predisposto dal Ministero, che ricava l’indirizzo pec dal codice fiscale-partita Iva del fallendo, e che trae tale indirizzo dall’INIPEC b ben può accadere che all’INIPEC si trovino iscritte più imprese con il medesimo indirizzo pec, anche se per una sola di esse tale indirizzo è attivo tuttavia tale dato non emerge dall’indice , come è stato ben chiarito dalla nota di omissis , dovendosi unicamente aggiungere che - pur essendo presenti molteplici gestori di pec - il sistema consente comunque una unica pec attiva, quale che sia il gestore va anche aggiunto, per completezza, che con la nota in data 11.6.2014 documento ufficiale consultabile anche via internet l’Agenzia per l'Italia Digitale, rispondendo al Ministero dello Sviluppo economico docomma 12 del reclamante ha precisato L'obbligo di utilizzare un proprio ed esclusivo indirizzo PEC da parte di ogni singola impresa è stato ribadito con successiva lettera-circolare prot. numero 99508 del 23 maggio 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica come non debba sussistere eccezione alcuna, invitando le Camere di Commercio a procedere ogni qual volta si rilevino, anche su segnalazione di terzi interessati, duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l'indirizzo con uno proprio. Tenendo conto dell'importanza e della rilevanza della problematica, avuto riguardo ai possibili risvolti, anche sotto il profilo giuridico, di eventuali errori nell'individuazione dei destinatari delle comunicazioni effettuate per via telematica, si segnala quanto segue 1 La scrivente ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, che si allega, dalla quale emergerebbe la presenza, nel Registro delle Imprese, di circa 191.000 indirizzi PEC duplicati, ovvero assegnati contemporaneamente ad almeno due soggetti distinti 2 Sono stati riscontrati casi concernenti indirizzi PEC del Registro delle Imprese non in grado di ricevere messaggi Tutto ciò premesso, la scrivente concorda sull'assoluta necessità di assicurare che l'indirizzo PEC dichiarato dalle Imprese siano esse societarie o individuali e dai Professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi. Stante la necessità di aggiornare il Registro al fine di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti, si chiede che vengano individuate ed applicate modalità e procedure per rendere disponibili in tempo reale sia le informazioni acquisite mediante interrogazione puntuale effettuata sul Portale delle Imprese https Jlwww.inipec.gov.it/ , sia gli aggiornamenti dei dati per i quali è prevista la trasmissione in modalità massiva a beneficio delle pubbliche amministrazioni richiedenti” enfasi aggiunta . c la Cancelleria del Tribunale si è correttamente attenuta al sistema fornito né si potevano esigere ulteriori ricerche, quali la consultazione dell’INIPEC, per la stessa urgenza di provvedere ad instaurare procedura di immediato interesse pubblicistico d nessun controllo ulteriore circa la reale corrispondenza tra indirizzo pec cui la notificazione è stata inviata e codice fiscale-partita iva è stata effettuata, proprio perché la ricerca della pec era avvenuta su questa base e certamente l’indirizzo pec cui la notifica è pervenuta non era riferito a omissis essendo attivo unicamente per omissis . Alla luce di tali considerazioni, va detto che l’attestazione di consegna” in questo caso non è idonea a far ritenere perfezionata la notifica nei confronti di omissis , anche se è ciò rileva per quanto subito si dirà può dirsi certo che essa è pervenuta a omissis . Proprio su tale aspetto si sono soffermate le difese di omissis il collegamento esistente tra le società consentirebbe di affermare che la società omissis s.r.l.’ sia in ogni caso venuta a conoscenza dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione per l’udienza fallimentare”. Proprio su questo tema il curatore fallimentare ha depositato all’udienza del 26.9.2014 alcune schermate ricavate da internet, dalla quali si ricava che la comunicazione via pec della dichiarazione di fallimento, anch’essa pervenuta a omissis , è stata girata ad un indirizzo di posta elettronica non certificata riferibile a omissis . Di qui la richiesta del difensore di omissis di compiere ulteriori ricerche per verificare se tale procedura sia stata seguita da omissis anche in precedenza, in occasione del ricorso-decreto. Rileva in proposito la Corte che nel nostro caso non assume rilievo determinante la eventualità che fra omissis e omissis sussistano gli stretti rapporti affermati da omissis ma seriamente contestati dalla reclamante e su questo tema non v’è necessità di soffermarsi, per quanto immediatamente si esporrà neppure, più in generale, risulterebbe qui decisiva la dimostrazione che il ricevente la notifica via pec abbia inoltrato” il messaggio nella sua interezza per solidarietà imprenditoriale”, serietà istituzionale, generico interesse, oppure altro in maniera tempestiva all’effettivo destinatario. Infatti, anche qualora tali ipotesi si rivelassero fondate, nella fattispecie in esame non sarebbe comunque lecito affermare che la notifica via pec abbia raggiunto il proprio scopo. Infatti, riguardo la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo, la fondamentale rilevanza che l’ordinamento conferisce all’atto, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, implica che gli unici strumenti utili sono la rinnovazione o la costituzione in giudizio, poiché soltanto essi consentono di giungere alla certezza di una completa e tempestiva conoscenza dell’atto o degli atti notificati viceversa, il mero intervento di terzi estranei al contraddittorio non può ottenere tale risultato sanante salvo che, per effetto di tale intervento, il destinatario si costituisca in giudizio, ma sarà detta costituzione a conseguire l’effetto . L’esigenza di una tale limitazione sistematica del resto comune nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ove il riferimento è costante alle sole ipotesi di rinnovazione o costituzione emerge tanto più evidente nel caso di notifiche via pec, una volta riscontrato che lo stesso strumento telematico”, per sua natura in via di evoluzione, presenta attualmente una tipologia operativa che rende inevitabile l’uso di strumenti presuntivi che sostituiscono la relazione virtuale” alla conoscenza effettiva, essendo dettati dalla specifica normativa come fungibili” rispetto al contatto diretto” con il destinatario della notifica e con i luoghi reali” di sua pertinenza attestazione di consegna” in luogo di certezza, quanto meno, di apertura del messaggio . In un meccanismo siffatto, proprio le modalità formali” rivestono allora un ruolo funzionale” irrinunciabile, tenendo presente il criterio primario per cui lo scopo” della notifica - secondo la nozione degli articolo 160 e 156 c u. c.p.comma - non sta soltanto nel portare un determinato atto a conoscenza del destinatario, quanto quello di conseguire una certezza legale” di tale trasmissione pertanto, il suddetto raggiungimento dello scopo” non va ragguagliato alla circostanza della conoscenza effettiva” ma anomala” - cioè, ottenuta extra ordinem, senza l’osservanza dei requisiti essenziali di cui agli articolo 137/151 c.p.comma - ma piuttosto al compimento di una delle ulteriori attività processuali tipiche, cui l’atto notificato è destinato a dare impulso in definitiva, una volta che non si abbia la costituzione in giudizio, l’unico dato rilevante sta nell’osservanza delle regole di notifica, mentre il riscontro degli aspetti residui esula dalla verifica del relativo scopo giuridicamente rilevante” meritano di essere quindi condivise le conclusioni di dottrina e giurisprudenza maggioritarie, che riconoscono l’irrilevanza delle vicende estranee al processo” ai fini dell’eventuale sanatoria di una notifica, la quale non può essere l’effetto di notizie pervenute aliunde - ossia prescindendo da una valida ricezione dell’atto - ma che esige pur sempre un previo recapito” al destinatario, attraverso i vari strumenti ora consentiti dall’ordinamento, le cui forme procedurali non possono essere surrogate” da altre modalità atipiche . Basti pensare all’ipotesi limite - perché rappresentativa del massimo livello di conoscenza diretta e, nel contempo, del massimo scostamento dal modello legale - per cui si definisce tamquam non esset la consegna diretta dell’atto processuale dall’una all’altra parte privata”, sicché il mancato intervento dei titolari della funzione notificatoria esclude ogni possibilità di sanatoria v. Cass. 9772/2005, e per il caso di incompetenza territoriale dell’Ufficiale Giudiziario, v. Cass. S.U. numero 51/1999, ecc. in definitiva, merita adesione il criterio per il quale la notifica viziata - e purché non risulti addirittura inesistente” - resta suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto - questo essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa è strumentale - e non trovando, quindi, equipollenti nella semplice certezza di avvenuta ricezione, che, di per sé, è circostanza estranea al processo medesimo.” così, Cass. 3039/94 , in quanto la sanatoria della nullità della notificazionenon può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto v. Cass.10647/92 allo stesso modo - da ultimo - troviamo ribadito che, in casi del genere, siamo dunque di fronte ad una nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza ‘aliunde’ della notificazione dell'atto di citazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto” v. Cass. 7750/2011, Cass. 3495/83, ecc. , sicché appunto la nullità della notifica della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex articolo 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario .& gt & gt così Cass. 8777/95 . Per completezza va aggiunto che, comunque, di una ipotetica sanatoria può parlarsi per il caso di mera nullità della notificazione come attuata e non di sua inesistenza occorre quindi scendere all’ultima verifica circa il vizio da cui è affetta la notificazione via pec come attuata, perché da essa discende quanto immediatamente sopra notato ed anche, come si vedrà, le conseguenze scaturenti dalla pronuncia. Sotto tale profilo non pare seriamente dubitabile che se si volesse fare una perfetta equiparazione tra notifica, per così dire, cartacea” e notificazione digitale” una notificazione avvenuta ad indirizzo sbagliato potrebbe condurre più facilmente a valutare inesistente” l’atto, anziché identificarne la condizione quale mera nullità”. Tuttavia, ritiene la Corte che la qualifica più radicale non possa comunque giustificarsi nel caso di specie invero, nella pronuncia di questa stessa Sezione sopra ricordata, si è pervenuti alla dichiarazione di inesistenza sulla scorta dell’argomento secondo cui, poiché l’articolo 15 l.f. prescrive che il ricorso e il decreto devono essere notificati”, anche se l’invio” è unico, in realtà le notifiche contestuali” sono due una per il ricorso ed una per il decreto. Se quindi manca una delle due, pare certo che si debba affermare la inesistenza” della notifica ad esso relativa inoltre, poiché il procedimento davanti al G.D. viene instaurato ormai solo su istanza di parte debitore, creditore, o P.M. , l’atto si rivela del tutto estraneo alla sua funzione, non possedendo i requisiti minimi indispensabili per poter essere così qualificato come notifica di un atto introduttivo idoneo, ai fini dell’istruttoria prefallimentare”. Nel caso di specie, viceversa, chiarissimi e di assoluto rilievo sono, per così dire, le relazioni” tra la integrale notifica” di ricorso-decreto ed il suo effettivo destinatario pec corrispondente alla sua denominazione, iscrizione alla Camera di commercio su iniziativa, domanda per conseguire la pecomma Occorre anzi verificare anche se le difese non si sono particolarmente soffermate sul tema se l’errore di notifica non sia riferibile specificamente all’incuria di omissis , cosicché si possa ritenere la notifica in qualche modo avverata, anche sulla base di quella risalente giurisprudenza anche di legittimità, che tendeva a considerare valida la notifica quando si fosse accertato che il fallendo si fosse attivato per rendersi irreperibile. Si tratta però di principi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non sono più applicabili nel rito prefallimentare” novellato cfr. Cass. 6-11-2013, numero 24974, ove in motivazione si legge diversamente da quanto ritenuto nella vigenza della normativa fallimentare anteriore alla riforma vedi, tra le tante, e tra le ultime, l'ordinanza 3062/2011 , nel fallimento riformato, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la procedimentalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notificazione del ricorso e decreto L. Fall., ex articolo 15, sia la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile” ma che comunque non potrebbe riferirsi ad ipotesi colpose” non v’è traccia di una dolosa preordinazione , anche tenuto conto che omissis è venuta a trovarsi in una condizione che abbiamo visto essere comune ad altre 191.000 imprese. Tornando al tema dal quale, da ultimo, si erano prese le mosse, la notifica è quindi da ritenersi non inesistente ma semplicemente nulla, sicché questo determina la rimessione del giudizio al tribunale di Modena ex articolo 354 c.p.comma Cass. 17205/2013 , con declaratoria di nullità della sentenza cfr. Corte Appello Bologna sentenza numero 1974 del 7.11.2013 . Nulla va disposto in ordine al richiesto risarcimento del danno, poiché il procedimento è suscettibile di prosecuzione, mentre la liquidazione del compenso al curatore e l’attribuzione delle relative spese sono di competenza del giudice delegato quanto poi alla sospensione della liquidazione dell’attivo, nulla è stato evidenziato sullo stato della procedura, cosicché non v’è motivo per disporla. Le spese del grado, in considerazione della natura delle questioni trattate, vengono dichiarate integralmente compensate. P.Q.M. La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone a accoglie il reclamo proposto da omissis SRL nei confronti di omissis SRL e di omissis QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO omissis S.R.L. omissis e dichiara la nullità della sentenza numero 83 in data 20.5.2014 del Tribunale di Modena, rimettendo gli atti avanti a quel Tribunale b dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.