Manca la notifica entro il termine, ma il ricorso non è improcedibile

In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, avendo tale termine la funzione di instaurare il contraddittorio, non ha alcun effetto preclusivo, quando non vi sia stata la preventiva presentazione dell’istanza di proroga. Difatti, tale inosservanza implica soltanto la necessità di fissare un termine nuovo, se la controparte non si è costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio.

E’ quanto emerge nell'ordinanza n. 24417, della Corte di Cassazione, depositata il 17 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale in primo grado dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra due coniugi. La moglie proponeva ricorso avverso tale pronuncia. La Corte d’appello dichiarava improcedibile il gravame dal momento che il ricorso era stato notificato oltre il termine fissato nel decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio e senza che l’appellante, prima della scadenza del termine, ne avesse chiesto la proroga. L’omessa notifica produceva decadenza? Ricorreva allora per cassazione la donna deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l . n. 898/1970 disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , 291 contumacia del convenuto e 154 prorogabilità del termine ordinatorio c.p.c., ritenendo che l’omissione della notifica nel termine fissato non poteva produrre alcuna decadenza in capo al ricorrente non essendogli stato concesso ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine perentorio per la regolare vocatio in jus della controparte. No, l’inosservanza del termine non ha effetto preclusivo. Il ricorso è fondato, sulla base del recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissare uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio Cass., n. 25211/2013 . La Corte accoglie pertanto il ricorso con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 23 settembre – 17 novembre 2014, numero 24417 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che in data 9 giugno 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta 1. II Tribunale di Palmi, con sentenza numero 250/2012 del 28 giugno 2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Q.B. e A.S. il 30 ottobre 1982 . 2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello A.S 3. La Corte di appello di Reggio Calabria citando la giurisprudenza di legittimità, Cass. 27086/2011 ha dichiarato improcedibile l'appello in quanto il ricorso è stato notificato oltre il termine fissato nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio e senza che l'appellante, prima della scadenza del termine, ne abbia chiesto la proroga. 4. Ricorre per cassazione A.S. deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge numero 898/1970, 291 e 154 c.p.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. in quanto l'omissione della notifica nel termine fissato non può produrre alcuna decadenza in capo al ricorrente se non gli viene concesso ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine perentorio per la regolare vocatio in jus della controparte. 5. Non svolge difese Q.B Ritenuto che 6. il ricorso è fondato alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio cfr. Cass. civ. sezione z numero 25211 dell'8 novembre 2013 . 7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se la relazione verrà condivisa per l'accoglimento del ricorso. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo numero 196/2003.