La parte decede prima dell’udienza di discussione … e la notifica?

Sciolto il contrasto sulla notifica dell’impugnazione alla parte deceduta la notifica è ammissibile e idonea a far decorrere l’impugnazione.

La fattispecie. Le questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15295/14, depositata lo scorso 4 luglio, riguardano il caso in cui la parte, costituita in appello a mezzo di procuratore, muoia prima dell’udienza di discussione e risulti vittoriosa nel grado l’evento non sia stato né dichiarato in udienza, né notificato alla controparte quest’ultima proponga ricorso per cassazione contro la parte deceduta, notificandolo a colui che era stato suo procuratore nel precedente grado di giudizio gli eredi si difendano con controricorso, notificandolo prima della scadenza del termine lungo per impugnare. In sostanza, per questa ipotesi, viene chiesto alle Sezioni Unite se il ricorso per cassazione sia affetto da vizio della vocatio in ius ed, in caso positivo, se la suddetta difesa degli eredi non si può parlare di costituzione in giudizio, posto che quest’istituto non è previsto nel giudizio di legittimità abbia efficacia sanante di quel vizio . Un contrasto nato nel 2013 La giurisprudenza degli ultimi anni ha ritenuto che detta difesa e, dunque, la costituzione di un integro contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto avesse efficacia sanante rispetto ad un vizio di chiamata in giudizio che difficilmente può essere definito in termini di inesistenza, in quanto, alla fine, hanno partecipato al giudizio coloro che ne avevano diritto. Tale consapevolezza è stata messa in crisi – almeno secondo il Collegio remittente – dalla sentenza n. 6073/2013 della S.C., la quale, pur trattando di società estinta che, secondo il Collegio remittente, può estendersi alla persona fisica defunta , ha configurato il vizio stesso in termini tali da farne derivare la drastica inammissibilità del ricorso per cassazione . Il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato? Le Sezioni Unite, nelle 36 pagine di sentenza, hanno precisato che l’incidenza sul processo della morte o perdita di capacità della parte art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione . Tuttavia – si legge in sentenza - tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione, nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace o, ancora, se il procuratore, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi , o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, quindi, la vicenda avrebbe avuto esiti diversi a seconda della regola applicata. Efficacia sanante? Applicando quanto affermato nella sentenza del 1996, si attribuirebbe efficacia sanante del ricorso considerato nulla al controricorso degli eredi, con efficacia ex nunc visto che il processo era stato introdotto prima delle modifiche apportate all’art. 164 c.p.c. dalla legge n. 353/1990 . O ricorso inammissibile? Applicando, invece, la sentenza del 2013, il ricorso sarebbe da considerare inammissibile. Il problema, tuttavia, viene risolto alla radice. Infatti, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato alla parte deceduta presso il procuratore nominato per il precedente grado di giudizio. Il ricorso stesso è, dunque, ammissibile . Toccherà alla Seconda Sezione Civile decidere in ordine al merito del ricorso stesso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 marzo – 4 luglio 2014, n. 15295 Presidente Rovelli – Relatore Spirito