Il domestico del fallito attesta la sua qualità all’ufficiale giudiziario, ma poi la nega: notifica valida

Il codice di rito e la giurisprudenza costante presumono efficace la notifica effettuata a mano ad un addetto alla casa o di un incaricato alla ricezione in assenza dell’effettivo destinatario. Una volta che l’ufficiale giudiziario ha attestato ciò nella relata di notifica, ex artt. 139 e 148, comma 2, c.p.c., depositata in atti, spetta al destinatario sollevare l’eccezione e provare l’assenza dei presupposti di legittimità.

È quanto affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. feriale, n. 107, depositata il 27 agosto 2013, sulla notifica postale ritirata da un soggetto diverso dal ricevente. Ribadisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, 140, 145 e 149 c.p.c., che tale relazione in base alla quale la legge presume che l’atto, consegnato a mani di persona diversa dal destinatario, venga portato a conoscenza di costui – sia stata attestata da una dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario e, poi, trasposta nella relazione da questi redatta, e una volta che il notificante abbia depositato in causa tale relazione di notificazione, null’altro il notificante medesimo deve fare per dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che rendono la notificazione legittima, in quanto niente consente di presumere che non risponda al vero la dichiarazione raccolta dall’ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della controparte, destinataria dell’atto in ordine alla veridicità dell’indicata dichiarazione, integra una vera e propria eccezione, per sorregger la quale, secondo i principi generali sull’onere della prova, è la stessa parte che l’ha sollevata a doverne provare il fondamento . Il caso. La legale rappresentante e titolare di una società in accomandita era dichiarata fallita col socio accomandatario su richiesta di una ditta che vantava un ingente credito. Reclamavano ex art. 18 L.F. la dichiarazione di fallimento contestando la regolarità della notifica postale, successiva alla dichiarazione di irreperibilità della donna era stata ritirata in Comune da un uomo che aveva dichiarato di essere un addetto alla casa, circostanza attestata e trascritta nella relata di notifica che poi avevano depositato in atti. L’uomo, poi, si costituiva in giudizio negando ogni legame con la donna che confermava tale circostanza, senza fornirne alcuna prova. L’eccezione, per quanto sopra esplicato, è stata respinta così come il reclamo. La notifica è sempre valida sino a prova contraria. Il destinatario deve dimostrare concretamente l’assenza del legame, richiesto ex lege , con chi ha ritirato in sua vece l’atto, perché, come detto, non basta una semplice asserzione che smentisce una precedente dichiarazione resa e verbalizzata dall’ufficiale giudiziario. Infatti in tema di notificazioni ad una persona giuridica, alla stregua dell’art. 145, comma 1, c.p.c. la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, presso la società ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 139, 140 e 141 c.p.c., dovendosi altresì ritenere possibile, in assenza di espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. Cass. 22597/12 su un identico caso . Erano, quindi, stati rispettati tutti i presupposti di legge per la sua validità ed una volta che l’ufficiale ha regolarmente ricevuto, attestato e trascritto nella relata la speciale relazione intersoggettiva tra ricevente e destinatario essa è valida si deve considerare veritiera la sua dichiarazione e non è sufficiente una sua ritrattazione per inficiare l’atto, semmai dovrà essere quest’ultimo a dimostrare l’assenza di autorizzazioni e di legami con chi ha ritirato l’atto per suo conto. Principio di prossimità della prova . I reclamanti contestavano la carenza dei presupposti di fatto e di diritto del fallimento , ma, come era loro onere, non hanno dimostrato di essere esenti dal fallimento, id est il non superamento congiunto dei parametri indicati dall’art. 1 L.F. Cass. 13086/10 . Credito garantito e fallimento nessun obbligo di escussione preventiva dei fideiussori . I crediti su cui si fondava il fallimento erano assistiti da garanzia, ma è stato categoricamente escluso che il creditore per chiederlo avrebbe dovuto prima escutere negativamente i fideiussori, posto che nessuna disposizione impone al creditore siffatto oneroso obbligo . È stata, perciò, respinta anche questa lamentela così come il reclamo ritenuto infondato in fatto ed in diritto.

Corte di Appello di Napoli, sez. Feriale, sentenza 7 27 agosto 2013, n. 107 Presidente/Relatore Venuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.6.13 la MARKET di C.R. S.a.s., in persona del legale rappresentante C.R., nonché C.R. in proprio hanno proposto reclamo ex art. 18 L.F., come modifiCato dal d. lgs. n. 169/07, avverso la sentenza n. 7/13 del 14.5.13 con la quale il Tribunale di Ariano Irpino aveva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario su istanza della Ce.Di.Sigma Campania S.p.A., che vantava nei confronti della società un credito insoddisfatto di € 42.408,82. l reclamanti assumendo che il ricorso introduttivo della procedura non era stato loro regolarmente notificato, che il credito della società istante si riferiva a forniture -rese alla MARKET DISTRIBUZIONI S.r.l., poi trasformata in MARKET di C. R. S.a.s. che erano garantite in solido dalle signore Z. e V.S., e che non risultava che la Ce.Di. Sigma avesse fatto alcuna richiesta di pagamento ai fideiussori, hanno chiesto revocarsi il fallimento per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, con tutti i conseguenti effetti di legge, per non avere convocato legittimamente la società e per essa il socio accomandatario all'udienza prefallimentare del 19.4.13 e per avere poi notificato la sentenza dichiarativa di fallimento in mani di soggetto privo di legittimazione , con vittoria di spese da porsi a carico della curatela e del creditore istante. Fissata l'udienza e instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la Ce. Di. Sigma Campania S.p.A., la quale contestava la fondatezza del reclamo chiedendone il rigetto. All'udienza del 7 agosto 2013, si costituiva anche il fallimento, che pure contestava la fondatezza del reclamo chiedendone il rigetto. Alla stessa udienza, sulle conclusioni sopra trascritte, la Corte si è quindi riservata la decisione della causa. Motivi della decisione Con il primo e fondamentale motivo i reclamanti deducono che il ricorso di fallimento non era stato loro regolarmente notificato, perchè il piego era stato consegnato a persona che era totalmente priva di collegamento con il destinatario dell'atto. La deduzione è infondata. La notifica del ricorso per fallimento e stata effettuata, per il tramite del servizio postale, al domicilio del socio accomandatario, legale rappresentante della società, C. R. la sede della società, cancellata dal registro delle imprese, risultava già chiusa . La notifica è stata dunque effettuata, a norma dell’art. 145 c.p.c, alla persona fisica che rappresenta la società presso la sua residenza. Dalla relata dell'ufficiale postale emerge che, la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità delle persone indicate nell’art. 139. L’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi dell’articolo citato risulta firmata da tale E.M., al servizio del destinatario e addetto alla ricezione”. Lo stesso M. ha poi provveduto a ritirare il piego presso la casa comunale avvalendosi evidentemente di delega rilasciata dalla C. e quindi si è costituito nella procedura al fine di far rilevare l’irritualità della notifica perché, a suo dire, la C. era all'estero e esso M. non era abilitato alla ricezione degli atti. Ma, come affermato dal Tribunale, la notifica deve ritenersi del tutto rituale. Deve anzitutto considerarsi che In tema di notificazioni ad una persona giuridica, e alla stregua dell'art. 145, primo comma, c.p.c., nel testo dettato la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc.civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'Art. 149 c.p.c. cfr. Cass. n. 22597/12, relativa proprio alla notifica di un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare . Tanto premesso, deve quindi ritenersi che ritualmente l'ufficiale postale, in assenza di persone idonee a ricevere l'atto, ha curato il deposito del piego presso la casa comunale e ha inoltrato la raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tale raccomandata risulta regolarmente recapitata perché ricevuta dal M., che si è qualificato addetto alla casa lo stesso M. ha poi ritirato l’atto presso la Casa comunale. La notifica si è quindi perfezionata. Né è possibile contestarne la validità con la semplice asserzione fatta prima dal M., con la memoria difensiva depositata in Tribunale, e ora dalla C. secondo cui in realtà il M. non aveva nessuna relazione con la destinataria dell'atto e, perciò, illegittimamente aveva ritirato l'atto. Deve considerarsi, infatti, che, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui la notifica sia effettuata mediante consegna a persona che si trova nella casa del destinatario e dichiari di essere addetta alla casa o, comunque, incaricata dal destinatario di ricevere gli atti a lui diretti, una volta che la speciale relazione intersoggettiva -in base alla quale la legge presume che l'atto, consegnato a mani di persona diversa dal destinatario, venga portato a conoscenza di costui sia stata attestata in una dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario e, poi, trasposta nella relazione da questi redatta, e una volta che il notificante abbia depositato in causa tale relazione di notificazione, null'altro il notificante medesimo deve far dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che rendono la notificazione legittima, in quanto niente consente di presumere che non risponda al vero la dichiarazione raccolta dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della controparte, destinataria dell'ano, in ordine alla veridicità dell'indicata dichiarazione, integra una vera e propria eccezione, per sorreggere la quale, secondo i principi generali sull'onere della prova, è la stessa parte che la ha sollevata a doverne provare il fondamento. l reclamanti dovevano quindi dare la prova che il M. non aveva nessuna relazione con la destinataria dell'atto. In mancanza la notifica deve essere ritenuta pienamente valida. Quanto alla sussistenza dei requisiti di fallibilità deve considerarsi che, a norma dell'art. 1 L.F., nella formulazione attualmente in vigore applicabile al caso di specie, Non sono soggetti alle disposizioni sul fai/imenio e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti a aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila b aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila c avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Nessuna prova hanno però dato i reclamanti della mancato superamento dei requisiti dimensionali sopra indicati e deve considerarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 1. secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di prossimità della prova , pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti cfr. Cass. n. 13086/10 . Nella fattispecie i reclamanti non contestano neppure specificamente la sussistenza dei requisiti dimensionali sopra riportati, limitandosi a dedurre genericamente la carenza di presupposti di fatto e diritto richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, e, comunque, nessuna prova hanno dato nulla producendo a tale fine del fatto che la società era esente dal fallimento per mancato superamento congiunto dei parametri fissati dalla norma. Del tutto priva di fondamento infine la deduzione secondo cui, essendo i crediti di cui al ricorso assistiti da garanzia fideiussoria, il creditore per poter chiedere il fallimento avrebbe dovuto prima escutere negativamente i fideiussori, posto che nessuna disposizione impone al creditore siffatto oneroso obbligo. In conclusione, considerato che il credito vantato dalla società istante supera abbondantemente il limite fissato dall’art. 15 della legge fallimentare e che neanche in questa sede la debitrice ha mostrato di volere e potere assolvere la propria obbligazione, la sentenza dichiarativa di fallimento non può che essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della causa e delle questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 S.U. n. 17406/12 . P.Q.M. la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 delle legge fallimentare da MARKET di C. R. S.a.s., nonché da C.R. in proprio avverso la sentenza n. 712013 del 14.5.13 del Tribunale di Ariano Irpino nei confronti di Ce. Di. Sigma Campania S.p.A., nonché del Fallimento di MARKET di C.R. S.a.s. e di C.R. in proprio, quale socio accomandatario, cosi provvede 1 rigetta il reclamo 2 condanna i reclamanti al pagamento delle spese di lite in favore dei reclamati, spese che liquida, quanto alla Ce.Di. Sigma Campania S.p.A., in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali e, quanto al Fallimento, in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali.