Dal giudicato, alle nuove produzioni, alla forma della domanda: queste le regole dell’appello

A fronte di una sentenza passata in giudicato, non vale opporre l’obiter dictum di altra sentenza della Suprema Corte.

Il potere del Giudice di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. Mentre, il difetto nell’atto di appello dell’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. non ne determina la nullità. Sono i principi affermati dalla Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8777 depositata il 10 aprile 2013. Il caso . Un complesso problema di riconoscimento di un diritto di godimento su un’area condominiale destinata a parcheggio è l’occasione per la Corte di Cassazione per affermare alcuni principi in materia processuale. Giudicato e successivo obiter dictum. Le vicende processuali del caso di specie nella prospettazione del ricorrente, sono almeno tre. Con la prima di esse, viene riconosciuto il diritto di godimento su una certa area a favore di una parte con la seconda, questa stessa parte agisce sulla base del giudicato della prima per ottenere il risarcimento del danno conseguente il mancato godimento il cui diritto le era stato riconosciuto. Una successiva sentenza della Corte di legittimità afferma poi che l’estensione di tale diritto ad una certa superficie che, viceversa, non poteva essere ricompresa nello stesso, era stata effettuata per mezzo di un obiter dictum . Sostiene pertanto il ricorrente che su tale obiter dictum non potesse essersi formato il giudicato. La risposta della Corte di Cassazione, nella sua sintesi, non sembra particolarmente pertinente alla questione, almeno nei termini in cui la stessa era stata posta si legge, infatti, nella sentenza in esame che a fronte di una statuizione come quella richiamata e posta alla base del provvedimento impugnato, non vale opporre l’ obiter dictum di altra sentenza della S.C., posto che la stessa non ha tenuto conto che detta statuizione era comunque coperta oggettivamente da detto giudicato, non superabile attraverso un’interpretazione soggettiva di un diverso giudicante, nell’ambito di un mero o biter dictum . Nuovi documenti in appello . La seconda questione esaminata attiene alla produzione in appello di nuovi documenti o, meglio, di documenti non precedentemente prodotti. Chiaro, in questo caso, l’insegnamento della Suprema Corte poiché il documento – nel caso di specie, una sentenza pronunciata in data anteriore all’inizio della causa – ben avrebbe potuto essere prodotto nel corso del giudizio di primo grado, è corretta la dichiarazione di inammissibilità della sua produzione in appello, soprattutto a fronte della mancata prova della causa del ritardo. Osserva ancora la Corte che, nel caso di specie, la produzione del nuovo documento avrebbe comportato, sostanzialmente, una modificazione delle domande formulate dalle parti in primo grado, operazione preclusa dal divieto assoluto posto dall’art. 345 c.p.c. anche nel testo previgente alla riforma del 1990. Viene quindi ribadito il principio di diritto per cui il potere del Giudice di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. Forma della domanda . L’atto di citazione in appello era carente del requisito previsto dal n. 7 dell’art. 163, comma 3, c.p.c., vale a dire dell’avvertimento in ordine alle conseguenze di una tardiva costituzione in giudizio del convenuto appellato. Si tratta certamente della questione più interessante e delicata affrontata dalla sentenza in esame. La Corte di legittimità opta per rafforzare il principio recentemente affermato, in controtendenza con il filone giurisprudenziale formatosi in precedenza – e probabilmente con la maggior parte della dottrina - da tre pronunce del 2011 in forza di tale principio, il mancato avvertimento non comporta la nullità dell’atto di citazione, dal momento che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 febbraio - 10 aprile 2013, numero 8777 Presidente Triola – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con sentenza 22.10.2002 il Tribunale di Palermo,in accoglimento della domanda proposta da R.C. e S.R. , condannava la società Vispa s.r.l. a risarcire agli attori i danni derivanti dal mancato godimento dell'intera area a parcheggio, ubicata al piano cantinato dell'immobile compravenduto con contratto 18.12.1981 liquidava tali danni nella somma di Euro 12.202,10 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1981 all'ottobre 1997 e, cioè, dalla data di acquisto dell'immobile a quella di notifica della domanda giudiziale. L'accoglimento della domanda era motivato sulla sentenza passata in giudicato numero 2185/89 con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto il diritto degli attori sull'area parcheggio fin dalla data di acquisto dell'immobile nel 1981. Proponeva appello la Vispa s.r.l. e, contumaci gli appellati R.C. e S.R. , la Corte di Appello di Palermo,con sentenza depositata il 29.5.2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva ad Euro 5.450,00 la somma dovuta dall'appellante, a titolo di risarcimento danni, rapportandola al più breve periodo dall'ottobre 1989 all'ottobre 1997 dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte di merito che gli appellati non potevano vantare un diritto al risarcimento del danno con decorrenza dall'atto di compravendita 18.12.1981, come ritenuto dal primo giudice, ma dalla data della sentenza numero 2185/89 del 30.9.89 con cui il Tribunale di Palermo aveva determinato il prezzo che gli appellati dovevano corrispondere per il trasferimento del diritto reale d'uso sull'area destinata a parcheggio, quantificandolo in L. 13.500.630 fino al mese di ottobre 1997 data della notifica della domanda giudiziale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Vispa articolando due motivi con i relativi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c Propongono ricorso sulla base di un motivo anche S.R. e R.R. , la prima in proprio e nella qualità di erede ed il secondo in qualità di erede, rispettivamente del coniuge e del genitore R.C. . Resiste con controricorso la Vispa s.r.l. La Vispa s.r.l., propone altro ricorso per cassazione avverso la diversa sentenza numero 1348/09, depositata il 9.9.2009, formulando tre motivi. Resistono con controricorso e successiva memoria S.R. e R.R. nella qualità suddetta. Motivi della decisione Con il primo ricorso la società ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione degli articolo 112-277 e 324 c.p.c. e 1100 e segg. c.c. nonché dell'articolo 41 sexies della L. numero 1150/1942 la sentenza di primo grado numero 4728/02, fondata sul richiamo espresso alla sentenza 2185/89, passata in giudicato, era stata emessa in violazione delle norme sul giudicato e, del pari, la sentenza di appello numero 932/09 che aveva implicitamente richiamato la statuizione di primo grado la domanda accolta con detta sentenza numero 2185/89, passata in giudicato, avrebbe dovuto riconoscere il diritto reale d'uso a favore dei R. - S. sulla quota dell'area vincolata a parcheggio, proporzionalmente alla cubatura dell'unità immobiliare venduta, posto che costituiva un obiter dictum , secondo la sentenza della S.C. numero 17882/03, l'estensione del diritto d'uso all'intera area di parcheggio e la condanna al risarcimento del danno per il relativo mancato godimento tale obiter dictum non era suscettibile di passare in giudicato sicché il godimento della quota di parcheggio assegnata, pari mq. 15,60, non sarebbe stata produttiva di danno 2 violazione o falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. non novellato tale disposizione non faceva riferimento al divieto di produzione di atti o documenti, ma vietava solo la proposizione di domande nuove o l'ammissione di nuovi mezzi di prova con la conseguenza che poteva essere acquisita in appello la sentenza pretorile numero 466/97, passata in giudicato e resa fra le parti, con cui era stata esclusa la sussistenza del danno reclamato dai R. -S. sulla base degli effettivi termini della sentenza costitutiva numero 2185/89 . S.R. e R.R. , con il loro ricorso, lamentano 1 nullità della citazione e della sentenza e/o dell'intero procedimento per violazione del combinato disposto degli articolo 163-342-164-359 e 350 c.p.c., in relazione sia al numero 4 che al numero 3 dell'articolo 360, posto che la sentenza impugnata era stata emessa, nella contumacia degli appellati, con atto di appello che aveva omesso l'avvertimento espresso secondo cui la costituzione, oltre i termini di cui all'articolo 166 c.p.c., comporta le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c. il giudice di appello non aveva disposto la rinnovazione della citazione con la conseguenza che la nullità della citazione si estendeva alla sentenza ed all'intero processo. Con il successivo ricorso la Vispa s.r.l. espone con sentenza del 2.11.2001 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da R.C. e S.R. , con atto di citazione notificato alla Vispa s.r.l. il 4.9.1999, dichiarava che gli attori erano titolari del diritto reale d'uso sull'area destinata a parcheggio, estesa mq. 291,45, sita in una parte del piano cantinato dell'edificio condominiale di via omissis , diritto da esercitarsi su tutta l'area, compresa la porzione di mq.28,31, corrispondente all'interno numero 10, box numero 4 la porzione di mq. 12,74 corrispondente all'interno numero 4, box numero 2 la porzione di mq. 22,52 corrispondente all'interno numero 1, box numero 1 dichiarava l'illegittimità dei tre box auto insistenti sulle predette porzioni dell'area destinata a parcheggio e condannava la società convenuta alla loro demolizione entro gg. 50 dalla comunicazione della sentenza, autorizzando, in difetto,gli attori all'esecuzione in danno della convenuta condannava, inoltrerà convenuta al pagamento delle spese processuali. A seguito di appello della Vispa s.r.l., cui resistevano i coniugi R. -S. , con sentenza depositata il 9.9.2009, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado,condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Rilevava la Corte di merito a gli atti notarili del 24.10.93 e del 3.2.1993 non menzionati nell'atto di appello ma inseriti nel fascicolo dell'appellante , non potevano essere presi in esame, per il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova di cui all'articolo 345 co. 3 c.p.c. ed, anche se ritenuti indispensabili, perché difettava la relativa richiesta di parte b non rilevava la circostanza che la società Vispa avesse lasciato a disposizione degli attori uno spazio di mq. 15,60 in quanto, come evidenziato dal primo giudice, ciò non aveva consentito la fruizione dell'area in modo conforme alle indicazioni della sentenza numero 2185/89 del 17.3.89 passata in giudicato, laddove veniva specificato che il diritto reale d'uso sul parcheggio spettante agli attori non doveva essere esercitato su una superficie individuata dall'area a ciò destinata, dovendo ad essi come agli altri condomini essere consentito l'uso di tale area indistintamente sussisteva dunque l'interesse degli appellati a conseguire la pronuncia di condanna della controparte alla demolizione di box auto che avevano comportato la modificazione dello stato dei luoghi e la sottrazione di parte dell'area destinata al loro uso . Con i motivi di ricorso la società ricorrente lamenta 1 violazione dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione gli articolo 112-277-324 c.p.c. e 1100 e segg. c.c. nonché dell'articolo 41 sexies della L.numero 1150/1942 il diritto reale d'uso riconosciuto dalla sentenza del Tribunale numero 2185/89 e ribadito dalla sentenza del Tribunale di Palermo numero 2351/02 oggetto di appello nel presente giudizio , non avrebbe acquistato autorità di giudicato perché sarebbe stato un mero obiter dictum quanto all'affermazione del diritto di uso indistinto degli appellanti da esercitarsi su qualunque parte dell'area destinata a parcheggio 2 violazione dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. non novellato e degli articolo 101 e 102 c.p.c. erroneamente il giudice di appello non aveva ammesso la documentazione attestante che quote dell'area di parcheggio erano di proprietà di terzi nei cui confronti era stata omessa l'estensione del contraddittorio, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile la condanna della Vispa s.r.l. all'abbattimento dei box realizzati nell'area di parcheggio 3 violazione dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito era illegittima, stante la soccombenza degli appellati in relazione all'intero giudizio di merito. Il Collegio ha disposto, preliminarmente, la riunione di detti ricorsi, se pure proposti avverso due diverse sentenze della Corte di Appello di Palermo, in applicazione analogica trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti dell'articolo 335 c.p.c. che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza, sussistendo una stretta connessione tra le pronunce impugnate V. S.U. numero 25376/06 numero 10933/97 . Il ricorso avverso la sentenza numero 932/09 è infondato. Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza di secondo grado ha confermato quella di primo grado del 22.10.2002 che ha dato atto del giudicato della sentenza numero 2185/89, laddove statuiva che il diritto d'uso dei R. - S. gravava su tutta l'area condominiale destinata a parcheggio, da esercitarsi, quindi, su qualunque parte dell'area stessa poiché il vincolo di destinazione era imposto sulla costruzione costituita in condominio. A fronte di tale statuizione non vale opporre l' obiter dictum di altra sentenza della S.C. numero 17882/03 , posto che la stessa non ha tenuto conto che detta statuizione era comunque coperta oggettivamente da detto giudicato, non superabile attraverso un'interpretazione soggettiva di un diverso giudicante,nell'ambito di un mero obiter dictum . Quanto alla seconda doglianza va evidenziato che essa non è rapportata al motivo di appello con cui la Vispa s.r.l. si limitava a censurare l'entità del danno liquidato dal primo giudice V. pag. 2 sent. imp. sul punto, la sentenza impugnata ha riformato quella di prime cure, riducendo l'importo del danno la cui sussistenza era stata fondata già in primo grado sulla sentenza passata in giudicato numero 2185/89. Orbene, il giudice di appello ha correttamente escluso l'ammissibilità, ex articolo 345 c.p.c., della sentenza del Pretore di Palermo del 4.4.97, trattandosi di documento che ben poteva essere prodotto durante il primo grado di giudizio, non avendo l'appellante dimostrato la causa del ritardo nella produzione. Va aggiunto che il nuovo documento, in quanto teso ad escludere integralmente la sussistenza del danno, comportava, sostanzialmente,una modifica delle richieste delle parti in primo grado, preclusa dal divieto assoluto di proporre domande nuove in appello ex articolo 345 c.p.c., anche nel testo previgente alla riforma del 1990, stante il principio di ordine pubblico di garantire l'esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione Cass. numero 15213/2005 numero 17566/2005 , con la conseguenza che il potere del Giudice di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado Cass. numero 10487/2004 . Privo,, di fondamento è pure la doglianza oggetto del ricorso incidentale dei R. -S. . Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difetto nell'atto di appello dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7 c.p.c. cui rinvia l'articolo 342 c.p.c. , non ne determina la nullità, posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione Cfr. Cass. numero 30603/2011 numero 28676/2011 numero 30652/2011 . Passando all'esame del successivo ricorso, è sufficiente rilevare l'identità della prima censura con quella sub 1 già esaminata. Il secondo motivo è privo di fondamento e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità Cass. numero 5880/2006 , ha escluso la non integrità di contraddittorio, non avendo la Vispa indicato le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi ed avendo eccepito, del tutto genericamente, il proprio difetto di legittimazione passiva senza specificare se avesse o meno alienato i box di cui era stata chiesta la demolizione ed in favore di quali soggetti . La terza doglianza è infondata considerato che la condanna dell'appellante Vispa al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello è stata correttamente motivata con riferimento alla soccombenza dell'appellante stessa a seguito del rigetto dell'appello. Per quanto osservato i ricorsi vanno, pertanto, rigettati. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità, considerata la peculiarità delle questioni trattate e la loro parziale divergente decisione in sede di merito. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.