La sentenza di appello che accoglie l’eccezione di incompetenza deve essere impugnata con il regolamento di competenza

Se in primo grado il convenuto abbia spontaneamente adempiuto con riserva, mantenendo la contestazione in rito sulla competenza e nel merito e poi la domanda sia stata accolta, la sentenza di appello che accolga l’eccezione di incompetenza è solo sulla competenza, da impugnarsi con il regolamento di competenza.

La Cassazione, nella sentenza n. 8577 del 9 aprile 2013, si concentra su un’interessante fattispecie di notevole rilevanza processuale. La vicenda. Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione contro una sentenza di un Giudice di Pace il quale, aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta a favore della competenza alternativa di un altro Giudice di Pace. Si trattava, in particolare di una domanda di risarcimento danni patiti in seguito ad un incidente stradale causato da un soggetto assicurato, il quale era quindi destinatario della richiesta di ristoro, insieme alla compagnia di assicurazioni. Il Giudice di Pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere considerando il versamento di una congrua somma da parte dell’assicuratrice. Nel successivo grado di appello, il Tribunale accoglieva invece l’eccezione di incompetenza territoriale e condannava la vittima dell’incidente, che aveva proposto la domanda di risarcimento danni, a restituire la somma percepita dalla società assicuratrice per il ristoro. Seguiva quindi ricorso per cassazione da parte dell’originaria attrice. La sentenza è solo sulla competenza . La Suprema Corte premette che la sentenza pronunciata dal Tribunale doveva essere considerata come pronuncia solo sulla competenza, in quanto la condanna alla restituzione in favore della compagnia assicurativa di quanto pagato nel corso del giudizio di primo grado doveva intendersi come una richiesta consequenziale alla reiterazione della questione di competenza in funzione della riforma della sentenza in rito per ragioni di competenza, che pertanto non vale a rendere la decisione impugnata pronunciata anche sul merito. Infatti, anche a prescindere da una esplicita domanda di restituzione nell’atto di appello, il provvedimento di restituzione è comunque conseguente alla costatazione che il pagamento spontaneamente eseguito durante il giudizio di primo grado non risultava più retto da una giustificazione, come lo era invece in precedenza, basandosi sulla decisione del giudice di primo grado. Essendo una sentenza esclusivamente sulla competenza non può essere impugnata con il ricorso per cassazione . In proposito, del resto, la Cassazione aveva avuto già modo di ritenere ammissibile il regolamento di competenza nei confronti della sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva dichiarato la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, visto che essa integra una statuizione sulla competenza, e non certo una pronuncia sul merito. Infatti, la dichiarazione di nullità non appare solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza e ciò anche nell’ipotesi in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza si veda in proposito Cass. n. 16193/2006 . Pertanto, deve affermarsi che nel caso in cui nelle more del giudizio di primo grado, il convenuto abbia sua sponte adempiuto con riserva, mantenendo la contestazione in rito sulla competenza e nel merito e, in seguito, la domanda sia stata accolta, ritenendosi soddisfatta la pretesa dell’attore, la pronuncia di appello che accolga l’eccezione di incompetenza reiterata dall’attore e dichiari l’incompetenza del giudice di prime cure e la competenza di un altro giudice è una sentenza esclusivamente sulla competenza. Di conseguenza, deve essere impugnata con il regolamento di competenza e non con il ricorso per Cassazione, sebbene abbia condannato l’attore a restituire quanto ricevuto per effetto dello spontaneo adempimento. Conversione del ricorso in regolamento di competenza. Nella fattispecie, tuttavia, sono riscontrabili le condizioni per la conversione del ricorso in regolamento di competenza, per cui, in ossequio al principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello formalmente esperibile, non si può pronunciare la declaratoria di inammissibilità. In tal caso, poiché l’istanza relativa al regolamento di competenza assume la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza. Le precedenti Sezioni Unite sulla proponibilità del regolamento di competenza. In proposito, si rivela opportuno ricordare come le Sezioni Unite abbiano già affermato che il ricorso per regolamento necessario di competenza è proponibile quando esiste una questione sulla ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio di questa. In tal modo era stato risolto il contrasto di giurisprudenza relativo alla possibilità di effettuare, in sede di regolamento necessario, la verifica della competenza anche quando la decisione sulla competenza non abbia rispettato i termini entro i quali, ai sensi dell' art. 38 c.p.c. , la questione poteva essere eccepita dalle parti o ritenuta dal giudice. Le stesse Sezioni Unite avevano sottolineato come dovesse ritenersi ricompresa fra le questioni di competenza da sottoporre alla diretta attenzione della Corte di cassazione anche quella concernente la corretta applicazione dell' art. 38 c.p.c. , non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell'eccezione e del rilievo dell'incompetenza integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello cfr. Cass. SS.UU. n. 21858/2007 . Risulta evidente come, con riferimento ad un regolamento di competenza proposto nei confronti di una sentenza di appello, il potere della Cassazione può incontrare il limite dell’eventuale formazione di un giudicato interno sulla decisione di primo grado, relativamente ad un profilo dinamico o statico riguardante la competenza. Essendo i motivi di appello inammissibili, il processo non può avere corso davanti al Tribunale . Data la conversione, la Cassazione deve quindi decidere sulla competenza e dare i provvedimenti per la prosecuzione del processo, in forza dell’art. 49, comma 2, c.p.c., davanti al giudice considerato competente, dopo aver rilevato l’errore compiuto dal Tribunale. Tuttavia, non può trascurare che il giudice di appello davanti al quale dovrebbe essere disposta la prosecuzione non potrebbe esaminare la questione di competenza proposta dopo avere esaminato il motivo di appello diretto a censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Infatti, il Tribunale si troverebbe a dovere constatare che quel motivo è inammissibile per evidente carenza di interesse, giacché la declaratoria della cessazione della materia del contendere era stata conforme a quanto concluso dalla compagnia assicuratrice, la quale non essendo soccombente, non poteva vantare alcun interesse all’impugnazione. Il motivo sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile con la conseguenza dell’inammissibilità conseguenziale del motivo sulla questione di competenza. La Cassazione può dichiarare d’ufficio che l’improponibilità dell’azione anche nel regolamento di competenza. Poiché, dunque, i motivi di appello erano entrambi inammissibili, il processo non può continuare davanti al Tribunale presso il quale dovrebbe essere rimesso. Peraltro, una rimessione davanti al Tribunale sarebbe totalmente inutile per la cognizione degli ulteriori motivi, data la loro assoluta genericità e inosservanza dell’onere di specificità. In proposito è opportuno evidenziare come il potere della Corte di Cassazione di dichiarare ex officio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., possa essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, visto che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. La sentenza del Tribunale è integralmente caducata . Di conseguenza, la Cassazione afferma che la controversia esaminata non poteva proseguire in appello, essendo questo inammissibile, e pertanto dichiara integralmente caducata la pronuncia, senza ulteriore prosecuzione del processo. Quindi la situazione delle parti resterà regolata dall’originaria decisione del Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 9 aprile 2013, n. 8577 Presidente Berruti – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. L S. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni e R B. avverso la sentenza del 15 maggio 2006 del Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, pronunciata in grado d'appello avverso la sentenza del 4 giugno 2003, con la quale il Giudice di Pace di Ostia, investito nel dicembre del 2001 dalla ricorrente di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a seguito di un incidente stradale per esclusiva responsabilità del B. , assicurato presso detta società, dopo aver disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia assicuratrice convenuta a favore della competenza alternativa del Giudice di Pace di Trieste o di quello di Palombara Sabina, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione del versamento di una somma ritenuta congrua da parte dell'assicuratrice, aveva condannato i convenuti solidalmente a corrispondere gli interessi legali sulla somma versata e in fine aveva condannato gli stessi alle spese giudiziali e al pagamento di un Euro ai sensi dell'art. 89, secondo comma, c.p.c., a vantaggio del difensore antistatario dell'attrice. Il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Roma, sull'appello della Lloyd Adriatico, che reiterava pregiudizialmente l'eccezione di incompetenza e chiedeva la riforma della sentenza relativamente alla condanna alle spese ed alla condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c., nella resistenza della S. e nella contumacia del B. , con la sentenza in questa sede impugnata ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ha dichiarato la competenza sulla controversia alternativamente del Tribunale di Trieste e del Giudice di Pace di Palombara Sabina, con termine per la riassunzione, nonché condannato la S. alla restituzione della somma percepita dalla società assicuratrice per il risarcimento del danno, con gravame delle spese del grado. p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.p.a. Lloyd Adriatico. p.3. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione p.1. Il Collegio preliminarmente rileva che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell'art. 42 c.p.c., quale sentenza pronunciata in grado di appello soltanto su una questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa. p.1.1. È appena il caso di precisare che non sarebbe in alcun modo possibile considerare la sentenza come non pronunciata soltanto sulla competenza, dando rilievo alla circostanza che con essa il Tribunale abbia disposto la restituzione in favore della compagnia assicurativa di quanto pagato nel corso del giudizio di primo grado. Circostanza che è oggetto del secondo motivo di ricorso, con il quale, dopo che con il primo si è denunciato che il Tribunale non avrebbe considerato che l'eccezione di incompetenza sarebbe stata proposta in modo incompleto dalla compagnia assicuratrice, si lamenta che la condanna de qua sarebbe stata disposta in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto non era stata formulata richiesta in tal senso dalla società appellante. Quest'ultima ha sostenuto che il riferimento alla restituzione degli importi pagati”, contenuto nelle conclusioni d'appello, si doveva intendere anche alla restituzione di quanto pagato nel corso del giudizio di primo grado, somma che in sentenza il Giudice di Pace aveva ritenuto sufficiente ai fini del ristoro del danno, tanto da dichiarare cessata la materia del contendere. Tale lettura, ove coniugata alla richiesta di riforma totale della sentenza appellata ed alla richiesta di declaratoria della incompetenza appare idonea a comprendere effettivamente la richiesta di restituzione della somma. Invero, trattandosi di una richiesta consequenziale alla reiterazione della questione di competenza in funzione della riforma della sentenza in rito per ragioni di competenza, il suo accoglimento non esclude che la sentenza impugnata sia soltanto una sentenza sulla competenza. Ciò, perché il pagamento spontaneo con riserva, cioè ferme le sue contestazioni in rito e nel merito sull'avversa domanda, era avvenuto chiaramente condizionatamente all'esito della decisione di primo grado, di modo che se il primo giudice avesse definito la domanda in rito, e dunque anche per ragioni di competenza, oppure l'avesse rigettata nel merito, bene la restituzione sarebbe dovuta avvenire in via consequenziale. Sicché, anche l'atto di appello tendente a provocare quel risultato, non conseguito in primo grado, risultava per quanto concerne la postulazione della declaratoria della incompetenza naturalmente compreso nelle conseguenze di tale declaratoria. Trattandosi, dunque, di pronuncia consequenziale a quella sulla competenza, essa non vale a rendere la sentenza impugnata pronunciata anche sul merito. Va rilevato che ciò è stato sostanzialmente ritenuto in un caso similare da Cass. ord. n. 16193 del 2006, la quale ha così statuito È ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza”. La sentenza impugnata deve, dunque, ritenersi sentenza soltanto sulla competenza. p.1.2. Lo sarebbe stata anche se il Tribunale avesse provveduto sulla condanna alla restituzione della somma pagata dalla società assicuratrice in mancanza di una richiesta con l'atto di appello. Anche in questo caso, essendo il provvedimento sulla restituzione meramente consequenziale alla dichiarazione di incompetenza, la relativa pronuncia, pur se resa in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe eliso il carattere della pronuncia di sentenza soltanto sulla competenza. Invero, la pronuncia sulla restituzione non si sarebbe potuta in alcun modo considerare una pronuncia sul merito, in quanto conseguente alla costatazione che il pagamento spontaneamente eseguito nel corso del giudizio di primo grado, non risultava più giustificato, come lo era stato a posteriori, dalla pronuncia di merito resa dal giudice di primo grado, caducata in conseguenza della declinatoria della competenza. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente qualora nel corso del giudizio di primo grado il convenuto abbia spontaneamente adempiuto con riserva, mantenendo la contestazione in rito sulla competenza e nel merito e, successivamente, la domanda sia stata accolta, reputandosi soddisfatta da quanto spontaneamente adempiuto la pretesa dell'attore, la sentenza di appello che accolga l'eccezione di incompetenza reiterata dall'attore e dichiari l'incompetenza del giudice di primo grado e la competenza di altro giudice è sentenza soltanto sulla competenza che de Xessere impugnata con il regolamento di competenza e non con il ricorso per cassazione, ancorché abbia condannato l'attore a restituire quanto ricevuto per effetto dell'adempimento spontaneo”. p.2. Il Collegio osserva, però, che alla declaratoria di inammissibilità il ricorso sfugge perché ricorrono le condizioni per la sua conversione in regolamento di competenza, sulla base dell'applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile, che può trovare applicazione ricorrendone le condizioni. Va considerato all'uopo che, se è vero che nel ricorso non risulta allegato che la sentenza impugnata, pronunciata il 15 maggio 2006, non sarebbe stata comunicata dalla cancelleria il ricorso allude solo alla data di pronuncia della sentenza, senz'altro riferire , di modo che abbia potuto aver corso soltanto il c.d. termine lungo, tuttavia parte ricorrente nella memoria ha fatto constare, cosa che effettivamente risponde al vero, che nel fascicolo d'ufficio del giudizio davanti al Tribunale regolarmente pervenuto a questa Corte a seguito di istanza della ricorrente, non risulta in alcun modo la prova della comunicazione. D'altro canto, va osservato, questa Corte ha già ritenuto che, ai fini del decorso del termine di cui al secondo comma dell'art. 47 c.p.c, non può ritenersi equipollente della comunicazione l'estrazione di copia autentica della sentenza impugnata, che il ricorrente risulti aver fatto dalla copia autentica del provvedimento impugnato si vedano Cass. ord. n. 21814 del 2009 e ord. n. 1539 del 2012 lo si osserva sul riflesso che sulla copia depositata risulta l'attestazione di rilascio di copia in data 17 luglio 2006. Il ricorso, conseguentemente, all'esito della conversione in regolamento di competenza, deve considerarsi tempestivo, non potendo trovare applicazione il principio altra volta applicato da questa Corte in una vicenda che ineriva sempre l'impugnazione con ricorso ordinario di una decisione del tribunale di Ostia sulla sola competenza si allude a Cass. ord. n. 5391 del 2009 . p.3. Si deve a questo punto passare all'esame dei due motivi ed all'uopo la Corte deve farlo esercitando i poteri di statuizione sulla competenza che sono tipici del regolamento di competenza, i quali comportano che Essa, nel procedere all'esame della questione di competenza sulla base degli atti del processo di merito, non è vincolata ai limiti della prospettazione che la parte ricorrente ha assunto, essendo investita della questione di competenza proposta dalla parte al di là di essa e senza che per aspetti non prospettati si possa dire formata, per difetto di impugnazione, la cosa giudicata interna si vedano, ex multis , per riferimenti i propostio Cass. n. 505 del 1972 n. 5046 del 1998 Cass. sez. un. ord. n. 14659 del 2002 Cass. ord. n. 2591 del 2006 ord. n. 14558 del 2002 n. 15637 del 2000 . Nell'ambito delle questioni che la Corte in sede di regolamento di competenza può esaminare, proprio perché il giudizio che deve rendere riguarda la questione di competenza in tutti i suoi aspetti rientra anche il controllo dell'applicazione o della mancata applicazione delle norme del procedimento che regolavano la rilevazione della questione di competenza nel giudizio di merito, sia dal punto di vista dei poteri delle parti, sia dal punto di vista del potere del giudice di merito si veda Cass. sez. un. n. 21858 del 2007, che compose in tal senso il pregresso contrasto esistente in senso alla Corte, rigettando l'orientamento che riteneva che il controllo delle norme del procedimento regolanti la questione di competenza reputava necessaria l'impugnazione ordinaria, restringendo al regolamento solo l'individuazione del giudice competente sulla base dell'applicazione delle regole per così dire statiche . Va precisato che, con riferimento ad un regolamento contro sentenza di appello, naturalmente il potere della Corte così definito può incontrare il limite dell'eventuale formazione di un giudicato interno sulla sentenza di primo grado, relativamente ad un profilo dinamico o statico inerente la competenza. p.4. Ora, applicando tali principi al caso di specie la Corte rileva quanto segue. Nel fascicolo della parte resistente si rinviene copia della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, nella quale trovasi espressamente motivato che in sede di precisazione delle conclusioni fu la stessa compagnia assicuratrice a concludere per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nel verbale dell'udienza del 26 maggio 2003, in cui la causa venne ritenuta in decisione e che è presente nel fascicolo d'ufficio del giudizi dinanzi al giudice onorario, che si rinviene in quello del giudizio dinanzi al Tribunale in grado di appello, risulta effettivamente che il difensore della compagnia chiese dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'offerta banco iudicis di una somma per il risarcimento del danno, tramite un assegno, che venne ricevuto dal difensore della controparte. L'unica richiesta, ulteriore rispetto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dal difensore della Lloyd Adriatico fu di rigetto delle istanza ai sensi degli artt. 96 e 89 c.p.c. formulate ex adverso . Nella sua sentenza il Giudice di Pace registrò, dunque, esattamente le conclusioni della Compagnia e, pertanto, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere non fece altro che provvedere per come aveva richiesto la medesima. Ora, rispetto a tale statuizione la Compagnia, essendo stata essa conforme alle sue conclusioni, non era soccombente. Nel contempo non poteva essere soccombente riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, che, all'evidenza, nel chiedere la cessazione della materia del contendere, aveva ex necesse abbandonato. Una sua posizione di soccombenza si configurava, come emerge dalla sentenza del giudice onorario soltanto con riferimento alla decisione in punto di spese giudiziali adottata da quel giudice e riguardo alla statuizione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., essendo stata, peraltro, rigettata la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c Ebbene, del tutto incomprensibilmente la Compagnia assicuratrice, come emerge dall'atto di appello, che si rinviene nel fascicolo del Tribunale e nel suo stesso fascicolo, ebbe a proporre come primo motivo di appello l'eccezione di incompetenza per territorio e come secondo motivo dedusse, sotto l'intestazione carenza e contraddittorietà della motivazione , che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, adducendo, peraltro, del tutto genericamente che il pagamento era avvenuto a soli fini transattivi e senza riconoscimento di responsabilità. Con il terzo motivo impugnò la statuizione sull'art. 89, secondo comma, c.p.c. e con il quarto quella sulle spese giudiziali in punto di congruità in relazione al valore della controversia. p.4.1. Ora, stante il tenore dell'appello, il Tribunale avrebbe dovuto invertire l'ordine dei primi due motivi ed esaminare prima quello diretto a censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e solo per il caso di esito positivo del suo esame e, quindi, di accoglimento e, dunque, di persistenza della controversia sul merito, avrebbe potuto e dovuto esaminare la questione di competenza proposta con il primo motivo. La declaratoria della incompetenza del Giudice di Pace è per ciò solo illegittima e la sentenza impugnata per ciò solo dev'essere caducata. Senonché la Corte, dovendo statuire sulla competenza e dare in ragione della ritenuta conversione , ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.c., i provvedimenti per la prosecuzione del processo davanti al giudice ritenuto competente, una volta rilevato l'errore compiuto dal Tribunale, non può non considerare che il giudice d'appello, davanti al quale la prosecuzione dovrebbe essere disposta, non potrebbe esaminare la questione di competenza proposta con il primo motivo dopo avere scrutinato prioritariamente il secondo motivo invero, per quanto si è sopra osservato il Tribunale si troverebbe a dover constatare che quel motivo è inammissibile per palese carenza di interesse, in quanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere era stata conforme a quanto concluso dalla Lloyd, che, dunque, nessuna soccombenza e, quindi, interesse ad impugnarla poteva vantare. Il motivo dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della inammissibilità consequenziale del motivo sulla questione di competenza. Ebbene, in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione, qualora constati che l'azione non poteva essere proposta fin dall'inizio del processo oppure come azione di impugnazione, dovendo provvedere ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.c., ha il potere di rilevarlo e di disporre in conseguenza in termini si veda già Cass. ord. n. 24743 del 2011, secondo cui Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. Nella specie la S.C., in sede di regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l'opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell'art. 22 legge n. 289 del 1981 ” . Da tanto discende che la Corte deve constatare che il processo non può aver corso davanti al Tribunale, presso il quale dovrebbe essere rimesso, riguardo ai primi due motivi di appello, perché essi erano inammissibili. Il motivo relativo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, d'altro canto, lo era anche per la sua assoluta genericità e inosservanza dell'onere di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c., oltre che a monte della reale situazione processuale che aveva portato alla decisione di primo grado. Ma v'è di più la Corte, sempre perché deve dare provvedimenti ai sensi dell'art. 49, secondo comma, non può non constatare che una rimessione davanti al Tribunale sarebbe del tutto inutile per la cognizione del terzo e del quarto motivo di appello essi, infatti, sono assolutamente generici e proposti nell'inosservanza dell'art. 342 c.p.c, sicché, se il processo ritornasse davanti al Tribunale di Ostia, quest'ultimo non potrebbe che dichiarare inammissibili i due motivi. Ed infatti, il tenore dei due motivi risulta il seguente C Ingiustizia nell'applicazione della 89, 2^ comma c.p.c. il Tribunale potrà verificare l'insussistenza del fondamento di tale violazione da parte dell'odierna difesa e ha avuto il solo torto di rappresentare fedelmente la strana vicenda processuale nessuna espressione sconveniente e offensiva è stata mai usata nei confronti dell'avvocato Paolo Mantegazza ma tale capo della sentenza appare frutto di un risentimento personale del giudice Dott. Pa. nei confronti di questa difesa. Si ritiene pertanto la riforma totale. D Ingiustizia e l'incongruità della condanna alle spese. La condanna al pagamento delle spese nella misura di Euro 5.165,11 è totalmente disancorata da ogni realtà processuale nonché dalle tariffe forensi rapportate al valore del petitum. Purtroppo, tale generosa liquidazione viene frequentemente adottata in molti analoghi casi dal Giudice di Pace di Ostia e pertanto se ne chiede la riforma sia in relazione al presente giudizio, sia come orientamento del giudice di appello che scoraggi una prassi sulla quale ci sarebbe molto da meditare in rapporto anche all'eccezione di incompetenza territoriale. Si chiede pertanto la riduzione di tale importo alla misura che l'esperienza del Tribunale, composto da giudici togati, riterrà di giustizia”. Ora, è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado” Cass. n. 20261 del 2006, ex multis . Nella specie, né nell'articolazione dei motivi sopra riportati né in altri passi dell'atto di appello, si coglie alcuna specificazione delle circostanze alle quali si riferisce il motivo ai sensi dell'art. 89 c.p.c Riguardo all'altro motivo è del tutto generico il riferimento all'esorbitanza delle spese liquidate rispetto al valore della controversia, posto che nessun elemento circa le prestazioni espletate si fornisce per evidenziare detta esorbitanza. L'inammissibilità dei due motivi rende allora superfluo disporre la prosecuzione davanti al Tribunale di Ostia per la loro cognizione. p.5. Conclusivamente la sentenza impugnata dev'essere integralmente caducata con dichiarazione che la controversia non poteva proseguire in appello per essere questo inammissibile. La caducazione della sentenza impugnata per tale ragione senza ulteriore prosecuzione del processo comporta che la situazione fra le parti resti regolata dalla sentenza del Giudice di Pace. Deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di regolamento e su quelle del giudizio di appello, restando ferma la statuizione sulle spese del primo giudice. Le spese del giudizio di appello si liquidano in assenza di presenza di una nota spese della qui ricorrente, che non risulta presentata, poiché non solo non si rinviene nel fascicolo d'appello, ma nemmeno ve ne è traccia nella nota dei depositi redatta dal cancelliere, presente nel detto fascicolo , sulla base della tariffa vigente durante lo svolgimento del giudizio di appello, in Euro millecinquecento per diritti, duemila per onorari e duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Le spese del giudizio di cassazione si liquidano in dispositivo secondo la tariffa di cui al d.m. n. 140 del 2012, ma si riconoscono a favore della ricorrente soltanto per la metà del loro ammontare, così compensata la metà residua in ragione del fatto che si è dovuti addivenire alla conversione del ricorso in regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte, previa conversione del ricorso in regolamento di competenza, dichiara caducata la sentenza impugnata e, visto l'art. 49, secondo comma, c.p.c., dichiara che non può avere luogo prosecuzione del giudizio, in quanto l'appello era inammissibile per quanto rilevato in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro millecinquecento per diritti, duemila per onorari e duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente della metà delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, e, quindi, per l'effetto al pagamento di Euro milleduecentocinquanta, oltre accessori come per legge.