Ammissibile il sequestro conservativo sul bene oggetto di revocatoria alienato a terzi

La finalità conservativa può essere assicurata in via cautelare dal sequestro ex art. 2905 c.c.

L’ordinanza in commento affronta e risolve positivamente la questione dell’ammissibilità di una richiesta ante causam di sequestro conservativo su di un bene, alienato ad un terzo acquirente, oggetto di azione revocatoria. Difatti, il Tribunale di Brescia evidenzia come la finalità conservativa, che è sottesa all’esperimento dell’azione revocatoria, ben può essere assicurata in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all’art. 2905, c.c In particolare, si tratta del caso in cui l’azione revocatoria del creditore del soggetto diverso dal fallito è diretta alla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore stesso, rendendo, conseguentemente il bene trasferito assoggettabile ad azione esecutiva, senza peraltro caducare in alcun modo, ad ogni effetto, l’avvenuta alienazione in capo all’acquirente. Il fatto. Il Fallimento di una nota società per azioni, attiva nel settore caseario, chiede ed ottiene dal Tribunale di Brescia il sequestro giudiziario di un determinato numero di azioni detenute da una società a responsabilità limitata, che le erano state vendute da una terza società prima del fallimento della predetta società casearia medesima. Avverso tale provvedimento la predetta s.r.l. presenta distinti reclami che, tuttavia, non vengono accolti. I Giudici bresciani, invero, ritenuto sussistente il fumus dell’azione revocatoria, autorizzano il sequestro conservativo, e non già, come ritenuto dal primo Giudicante, il sequestro giudiziario delle quote societarie oggetto degli atti di cessione. In particolare il Tribunale di Brescia evidenzia come l’art. 2905 c.c. preveda che il creditore possa chiedere, oltre che il sequestro conservativo dei beni del debitore, anche il sequestro nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore stesso, qualora intenda proporre l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione. E, proseguono i Giudici bresciani, il sequestro previsto dalla citata norma ha, quindi, la funzione di consentire che anche sul bene alienato oggetto della revocatoria possa esercitarsi l’azione esecutiva del creditore. Sequestro conservativo nell’ipotesi di azione revocatoria. La norma di cui all’art. 2905, comma 2, c.c. dispone che tale sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione . Se, dunque, l'attore agisce in revocatoria affinché nei suoi confronti sia dichiarato inefficace un certo atto dispositivo di un bene compiuto dal suo debitore, può altresì chiedere medio tempore il sequestro conservativo di quel bene. La finalità della previsione è chiara nell'ipotesi di azione revocatoria il sequestro conservativo risponde all'esigenza di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo ne renda infruttuoso l'esercizio. La norma sembra trovare applicazione principalmente in relazione a beni mobili il che è di enorme rilevanza, attesa la loro importanza economica nell'attuale economia poiché, in relazione ai beni immobili o ai beni mobili registrati la tutela del creditore è affidata soprattutto al sistema della trascrizione della domanda giudiziale. Presupposti per la concessione del sequestro conservativo. Ovviamente la previsione dell'art. 2905, secondo comma, c.c. non esclude che se il terzo ha già alienato il bene oggetto della domanda revocatoria, contro di lui possa essere richiesto ed autorizzato un sequestro conservativo sui suoi beni propri, laddove ricorrano gli estremi del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione agli obblighi di pagamento dell'equivalente. Quanto al fumus , si parla di possibilità del diritto” intesa non come diritto possibile” sul piano sostanziale, ma come diritto la cui esistenza sia certa sulla base di una sorta di apparenza desumibile dalle sommarie indagini è essenziale che la situazione dedotta a fondamento della domanda cautelare sia un diritto di credito, ancorché non certo id est non ancora accertato o non liquido, e che sia tutelabile giudizialmente. Quanto al diritto che si intende cautelare, la prova che incombe all’istante è perciò meno intensa di quella del giudizio di cognizione, in quanto non deve consistere necessariamente nella dimostrazione piena ed assoluta del credito, bensì è sufficiente che di esso sia accertata la probabile esistenza, restando riservata al giudizio di merito ogni altra indagine sulla sua effettività. Quanto al periculum l’opinione dominante è nel senso che il pericolo di perdere la garanzia del credito possa desumersi sia da elementi di carattere oggettivo - riferiti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in relazione all’entità del credito - sia anche in alternativa da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento processuale ed extra processuale del debitore. Sequestro delle azioni. Il sequestro delle azioni, già ammesso in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto societario, è oggi testualmente previsto dall’art. 2352 c.c Il sequestro conservativo delle azioni deve essere eseguito nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore o presso il terzo nelle ipotesi in cui le azioni siano detenute da terzi banca, depositario, la stessa società emittente . La figura del custode nel sequestro conservativo. Concludendo, nel caso di sequestro conservativo delle azioni, che, a quanto consta, è il fatto principale che viene in considerazione nella vicenda processuale oggetto del provvedimento che si commenta, i compiti di custodia e di conservazione vengono affidati per legge al custode, i cui poteri vengono assoggettati al controllo del giudice che ha disposto il sequestro.

Tribunale ordinario di Brescia, sez. II Civile, ordinanza 10 – 19 gennaio 2012 Presidente Magnoli – Relatore Gabriele Fatto e diritto La Agata S.r.l., O.S. e G.S. hanno proposto distinti reclami avverso l’ordinanza depositata in data 5 luglio 2011 con il quale, su ricorso di fallimento Caseificio S. G. S.p.a. é stato autorizzato il sequestro giudiziario delle azioni FIS pari a n. 61691 del capitale sociale detenute da Agata S.r.l. Il Giudice Designato ha. in particolare, ritenuto fondata la richiesta di sequestro giudiziario quale strumento di cautela dell’azione revocatoria ordinaria che il Fallimento ha prospettato avere intenzione di esercitare in sede di merito oltre a quelle di simulazione o nullità dei predetti alti di cessione e di risoluzione anche in surroga per inadempimento . SUL CONTENUTO DEGLI ATTI PUBBLICI E DEGLI ATTI AVENTI DATA CERTA Con scrittura privata autenticata nelle firme per atto notar B. di Brescia, l’8 novembre 2007 S.O. vende alla AGATA S.r.l. la quota pari a nominali euro 2.868.00 del capitale della FIS S.r.l. ora S.p.A. nonché il proporzionale versamento socio per il prezzo complessivo di e 6.900.000.00 di pagare entro il 31 dicembre 2007”. La Agata S.r.l. è stata costituita il giorno prima da S.comma che ne è legale rappresentante e S.M., figlie di S.A., fratello di S.O. cfr. docomma 29 . Con scrittura datata 08 novembre 2007, cui stato apposto il 22 novembre 2007, ai fini della data certa, timbro postale. O.S. e c.S. in relazione alla cessione oggi lana” convengono che il corrispettivo indicato nel rogito di euro 6.900.000,00 verrà pagalo all’acquirente con la restituzione ad A.S. di quanto dallo stesso anticipato ad O.S. come dalla promessa di compravendita che le parti hanno consensualmente risolto” e con la rinuncia di A.S. ad incassare gli assegni riuscitigli da O.S. dell’importo di euro 900.000,00 in restituzione di pari importo mutuatogli” ciò con effetto liberatorio” per O.S. e in via irrevocabile essendo nell’interesse di terzi” docomma I fascicolo della prima fase di Agata s.r.l. . Oltre un anno prima, il 21 luglio 2006, O.S. aveva nominato proprio procuratore speciale il fratello A.S. perche vendesse anche a se stesso” per il prezzo di euro 6.000.000.00 le citate quote della FIS S.r.l. prevedendo però che il mandato non potesse avere esecuzione prima del 31 luglio 2008 cfr. docomma 2 fascicolo del reclamo Agata S.r.l. . Il 28 dicembre 2007 G.S. esercita il diritto prelazione ad essa spettante quale socia della FIS S.r.l. sulla quota pari a nominali euro 558,00 per il prezzo di euro 1.342.477,00 e O.S. chiede alla stessa che il pagamento di tale importo venga fatto per suo conto e nel suo interesse alla AGATA s.r.l. avendo quest’ultima già corrisposto prima d’ora l’intero corrispettivo della cessione stipulata l’8 novembre 2007” del pagamento sì dà atto nel contesto dell’atto in cui interviene anche c.S. quale legale rappresentante della società. Il 12 gennaio 2008 c.S., sia nella della qualità sia quale procuratore speciale di O.S. come da mandalo irrevocabile conferito già nell’atto del l’8 novembre 2007 sottoscrive l’atto di constatazione della verifica della condizione sospensiva e da ano che tale condizione, relativa al mancato esercizio del diritto dì prelazione da parte dei soci F.I.S. S.r.l. si è parzialmente verificato, salvo che per le quote oggetto della prelazione esercitata da G.S. e che ciascuna delle pani ha nei limiti anzidetti esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contralta di cessione del giorno 08 novembre 2007 ivi compreso il pagamento del prezzo”. SUGLI ASSEGNI EMESSI DA A.S. IN FAVORE DI O.S. La difesa di AGATA S.r.l. ha prodotto sin dalla prima fase del procedimento tali assegni che sono stati emessi per il complessivo imporro di euro 6.000.000.00 in un arco temporale compreso tra il 15 gennaio 2004 ed il 30 giugno 2006. È documentato l’avvenuto incasso degli stessi da parte di O.S L’effettività dell’ingente trasferimento di denaro da A.S. al fratello è. quindi, documentala. SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELL’OPERAZIONE Appaiono emblematiche e chiarificatrici le dichiarazioni rese dalle socie della Agata s.r.l. M. e c.S. al Nucleo dio polizia Tributaria di Brescia e consacrate nei verbali di sommarie informazioni doccomma 63/2 e 63/3 fascicolo di prima fase del fallimento . Va premesso che le questioni poste circa l’esistenza del segreto istruttorio inerente alle indagini con riferimento alle quali tali dichiarazioni sono state rese, non tengono conto del fatto che trattandosi di prova precostituita, è sufficiente che sia stata conseguita, come in effetti è avvenuto, l’autorizzazione del Pubblico Ministero, al fine di rendere legittimo il possesso della documentazione in questione e. quindi, anche ammissibile, nell’ambito di un processo civile, la produzione. Orbene, c.S. dichiara che la Agata s.r.l. è stata costituita quale società veicolo per la formalizzazione dell’acquisto delle quote FIS S.r.l. oggi SpA ” che tali quote, di fatto sono state utilizzate per la copertura di crediti vantati” dal padre della stessa A.S. nei confronti di O.S. a fronte di finanziamenti concessi nel tempo, che la decisione - di acquistare le quote FIS e partita da entrambe le socie su impulso di mio padre S.A. M.S. dichiara che per lo zio O.S. era indifferente cedere la partecipazione in F.I.S. S.r.l. a mio padre o a noi” entrambe dichiarano che il corrispettivo dell’acquisto della partecipazione equivaleva a crediti vantati dal loro padre nei confronti di O.S Alla luce di tali inequivoche dichiarazioni ed ove si ponga mente al tatto che la AGATA S.r.l con capitale sociale di euro 30.000.00 è stata costituita il giorno prima della cessione delle quote, logica conseguenza e che, per quanto nell’atto di cessione di quote dell’8 novembre 2007 le parti abbiano dichiarato che il prezzo di euro 6.900.000.00 avrebbe dovuto essere pagato entro il 31 dicembre 2007, tale previsione era solo apparente in quanto, nella volontà delle pani e in relazione all’effettivo scopo che la regolamentazione pattizia andava a perseguire, non vi è mai stato alcun prezzo da pagare il trasferimento delle quote da O.S. alla Agata S.r.l. e stato utilizzato quale forma di pagamento di un preesistente debito del primo nei confronti di A.S. e, quindi, con funzione solutoria assimilabile alla datio in solutum . Anche la contestualità temporale tra l’atto di cessione e la scrittura privata datala 08 novembre 2007 ovvero la contiguità temporale degli stessi. ove si abbia riguardo alla data certa del 22 novembre 2007 nella quale O.S. riconosce che una parte degli euro 6.900.000.00 gli era stata anticipata in forza di una promessa di vendita delle quote intercorsa con Amato e poi risolta e che euro 900.000.00 è l’importo di assegni da egli emessi in garanzia di una preesistente somma mutuatagli, consente di ricostruire l’effettiva volontà delle parti che è stata ab origine - come comprova anche la costituzione tilt hoc di AGATA S.r.l. da parte delle figlie di A.S. e l’assenza da parte di questa della provvista per effettuare il pagamento - di consentire ad O.S. di restituire al fratello le erogazioni in danaro da questi precedentemente ricevute. Se è pur vero che la sola dimostrazione delle somme erogate attraverso gli assegni per complessivi euro 6.000.000,00 non è sufficiente di per sé a far ritenere sussistente l’obbligo restitutorio in capo ad O.S. obbligo restitutori o che neanche la scrittura con data certa 22 novembre 2007 di per sé comprova, in quanto meramente ricognitiva di pregresse obbligazioni di O.S. per l’importo complessivo di euro 6.900.000.00 di cui difetta prova scritta con data certa circa i titoli che le hanno originate , è pur vero che volendo valorizzare, in base a quella valutazione sommaria che è propria di questa sede cautelare, la prova documentale del trasferimento di danaro emissione ed incasso degli assegni nonché il riconoscimento di debito tatto da O.S. docomma I fascicolo Agata prima fase del procedimento , ed anche la precedente costituzione sulle quote FIS S.r.l. di una forma di garanzia atipica quale è per ammissione della stessa difesa della Agata S.r.l. quella della procura a vendere anche a sé stesso rilasciata il 21 luglio 2006 da O.S. al fratello, emergono, comunque la funzione solutoria perseguita dalle parti attraverso la cessione delle quote FIS S.r.l. e, quindi, la diversità di causa del regolamento contrattuale rispetto a quella risultante dal contratto , la natura anomala del mezzo dì adempimento utilizzato datio in solutum , e, ove fosse attendibile la promessa di compravendita di quote sociali” docomma 3 fascicolo della fase di reclamo Agata S.r.l. sin inscritta in data 21 luglio 2006 dai a non certa ma coincidente con quella in cui è stata conferita da O.S. ad A.S. la procura a vendere le quote medesime che, come già esposto, già di per sé è sintomatica del fatto che su tali quote sia stata costituita una forma di garanzia atipica anche la funzionale preordinazione della cessione delle quote allo scopo finale di garanzie. In tale complessa operazione si inseriscono anche gli atti di acquisto e di vendita delle quote F.I.S. s.r.l. da parte di G.S., sorella di A. e O il 28 dicembre 2007 G.S., socia della FIS s.r.l., esercita il diritto di prelazione in relazione alla quota di capitale di nominali euro 558,00 ma versa il corrispettivo di euro 1.342.477,00 alla Agata s.r.l. avendo O.S. dichiarato di avere già ricevuto l’intero corrispettivo previsto per la cessione il 21 maggio 2008 G.S. vende la quota in relazione alla quale ha esercitato il diritto di prelazione alla AGATA S.r.l. per euro 1.344.000.00. A livello economico, quindi. l’operazione per G.S. e pressoché neutra, con una differenza di poco più di euro 1.500.00 tra quanto pagalo e quanto ricevuto, importo neanche sufficiente a coprire il costo delle spese e delle imposte dell’atto di cessione del 28 dicembre poste a suo carico quale cessionaria a distanza di soli cinque mesi, quindi, AGATA S.r.l. ha conseguito tulle le quote cedute da O.S A nulla rileva il fatto che le somme di cui O.S. si è riconosciuto debitore gli siano state erogale dal fratello e che la cessione delle quote sia intercorsa con la AGATA S.r.l. e, in seguito all’esercizio del diritto di prelazione, con G.S. A.S. è il promotore della costituzione della AGATA S.r.l. di cui sono socie le figlie, e dell’intera operazione cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da c.S. , e, conclusa l’operazione, acquisiate anche le quote sulle quali la sorella G. aveva esercitato la prelazione, le medesime quote sociali che il fratello O. gli aveva già conferito l’incarico di vendere anche a sé stesso sono al sicuro, nella titolarità della detta società di cui egli è, formalmente, creditore per un imporlo pari al corrispettivo della cessione. SUL CONTESTO TEMPORALE DELL’OPERAZIONE e SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL CASEIFICIO S.G. S.p.A. Riguardo al contesto temporale va evidenziato A.S. cessa dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della Caseificio S.G. S.p.A., rimanendone socio, il 28 giugno 2006 il 21 luglio 2006 il fratello O. gli rilascia procura a vendere le quote FIS, con previsione che il mandato non abbia esecuzione prima del 31 luglio 2008 il 04 ottobre 2007 O.S., amministratore del Caseificio S. S.p.A. fa una relazione sulla situazione patrimoniale della società doc, 26 fascicolo della prima fase del fallimento nella quale evidenzia l’esistenza alla data del 31 agosto 2007, di una perdila di euro 19.796.794 che, sommata alla perdite pregresse di euro 14.481.603 azzera il capitale sociale il 07 novembre 2007 viene costituita la AGATA S.r.l. dalle figlie di A.S. l’08 novembre 2007 viene stipulato l’atto di cessione di quote F15 S.r.l. alla AGATA S.r.l. il 28 dicembre 2007 G.S., socia della FIS S.r.l. esercita il diritto di prelazione e acquista la quota di capitale di nominali euro 558.00 il 21 maggio 2008 G.S. vende la quota in relazione alla quale ha esercitato il diritto dì prelazione alla AGATA S.r.l. per euro 1344.000,00. Dalla relazione redatta dal dott. P. nominato nell’ambito della procedura fallimentare, emerge, sinteticamente e per quel che in questa sede rileva,che già intorno al 1996/1997 il margine operativo lordo e cioè l’indicatori della produzione li pica era negativo e, malgrado gli apporti dei soci, la situazione appare decisamente compromessa” la società doveva essere posta in liquidazione ben prima del 2007 evitando probabilmente la situazione di insolvenza il capitale sociale era già interamente perduto quanto meno alla fine del 2006, laddove il protrarsi della mancanza di redditività nell’esercizio dell’impresa, protratto da più anni, imponeva la messa in liquidazione prima della perdila del patrimonio nello, risolvendosi ciò a danno del ceto creditorio la situazione della società è stata mascherata con artifici contabili” in particolare, con l’aumento del valore delle rimanenze di magazzino e la riduzione a metà delle aliquote di ammortamento e dall’esame comparato dei dati di bilancio dal 2003 al 2007 emerge l’inattendibilità dei dati stessi la mancata tenuta della contabilità di magazzino, evidenziata dal collegio sindacale e, in sede di certificazione del bilancio del 2004, anche dalla società di revisione determina anch’essa l’inattendibilità dei dati di bilancio lo svolgimento di attività di produzione di forme di grana padano non dichiarata, è emersa sin dal marzo 1998, a seguito di un controllo dei NAS, ed e certamente proseguita con una produzione non dichiarata di almeno euro 2.160.000,00 all’anno stima in difetto accertata alla fine del 2007 in sede di verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’esercizio del 2004 l’incremento delle rimanenze nel decennio 1995/2005 fino a raggiungere negli anni 2003/2004 il valore di oltre 32 milioni e superare il 90% del costo degli acquisti, secondo la ricostruzione del consulente nominato in sede fallimentare, è espressione dell’importo dei corrispettivi di vendita non dichiarati e non versati nelle casse sociali la liquidazione dei compensi agli amministratori tra cui è da ricordare vi è sino a giugno del 2006 A.S. è avvenuta senza la corrispondente deliberazione dell’assemblea dei soci. La gestione della società come cosa propria”, da parte degli organi amministrati vi e in spregio ai più elementari criteri di tenuta delle scritture contabili e dì redazione dei bilanci, era certamente nota ad A.S., fratello di O., in cointeressenza con lo stesso nelle molteplici società dì famiglia”, socio del Caseificio G.S. S.p.A. e, sino al giugno 2006, come innanzi ricordato, componente del consiglio di amministrazione, carica che lo stesso ha ricoperto senza mai far risultare alcun atto di dissenso. Nota, quindi, l’inosservanza da parte di O.S. degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e, anzi, la tenuta di comportamenti volontariamente diretti alla sua dispersione e prospettatile, in base a criteri ben più consistenti della mera verosimiglianza, la responsabilità del fratello nei confronti del creditori sociali art. 2394 c.c. , indipendentemente e ben prima de il’intervenuto fallimento della società. Riguardo a G.S. va rilevato che la stessa, sorella di O. e di A., è stata componente del consiglio di amministrazione del Caseificio S. Giacomo S.p.A. sino al 2002 e molti dei fatti esposti circa l’andamento della gestione societaria si riferiscono, come esposto, anche ad epoca anteriore al 2002 e lo rimane, pur attraverso la sua partecipazione in F.I.S. S.r.l. finanziaria del fratelli S. sino all’8 novembre 2007, data in cui, dopo gli esiti rovinosi della gestione societaria, consacrati nella relazione dell’amministratore O.S. e nelle osservazioni del collegio sindacale doccomma 26 e 27 fascicolo di prima fase del fallimento . O. acquista tutte le quote di partecipazione sia da A.S. sia du FIS S.r.l. G.S. è inoltre socia di tutte le società dì famiglia” cfr. docomma 15 fascicolo di prima fase di Agata S.r.l. . sicché e inverosimile che anch’essa non fosse consapevole della responsabilità che il fratello O., anche prima del fallimento della società, aveva a causa della protraila inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale. In ogni caso, vi sono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che, come già evidenzialo, l’esercizio del diritto di prelazione e l’acquisto delle quote da parte di G.S. si sia inserito nella sequela di atti dolosamente preordinati, sin dall’inizio, a far conseguire ad A.S. e, per esso, ad AGATA S.r.l., la disponibilità anche di dette quote la vendila delle quote stesse alla AGATA S.r.l. senza alcun ritorno economico, a distanza di soli cinque mesi dall’acquisto, la circostanza per cui tale vendita è stata limitala alle sole quote di cui era già titolare O.S non coinvolgendo il resto della partecipazione societaria di G. in FIS S.r.l. e, soprattutto, il corrispettivo versato dalla G.S. quale acquirente e da essa poi ottenuto in sede di vendita dalla AGATA S.r.l. che, come di seguito sarà esposto, è del lutto inadeguato rispetto al reale valore delle quote societarie che G. S., proprio quale socia della FIS S.r.l. indipendentemente dalle quote conseguite con l’esercizio del diritto di prelazione non poteva non conoscere. SUL CORRISPETTIVO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI QUOTE Dalla relazione redatta dal prof. comma su incarico del Giudice Delegato cfr. docomma 57 fascicolo di prima fase del Fallimento alla data del 31 dicembre 2006 quasi un anno prima della stipulazione degli atti di cessione stipulati da O.S. , il valore del 100% del capitale sociale della FIS S.r.l. è di euro 181.000.000,00. Non vi sono agli atti elementi che inducano il Collegio a discostarsi da tale valutazione o a ritenere che tale valore sia sostanzialmente variato all’epoca di stipulazione degli alti di cessione. Appare, pertanto, evidente che rispetto al valore delle quote pari al 6,17% già nella titolarità di O.S. il prezzo di cessione di euro 6.900,000.00 è del tulio incongruo. SUL FUMUS DELLE AZIONI DI MERITO Alla stregua di quanto innanzi esposto, sussiste certamente il fumus dell’azione revocatoria ordinaria che il fallimento intende svolgere in sede di merito con riferimento ad entrambi gli atti di cessione delle quote F.I.S. s.r.l., in quanto ove le cessioni siano state effettuate a scopo solutorio, la datio in solutum costituisce uno strumento anomalo di adempimento che, pur in caso di debito scaduto on determina l’operatività del comma 3 del’art. 2901 c.comma e le cessioni, per le ragioni già evidenziate, avuto riguardo, in particolare, al contenuto della procura a vendere precedentemente rilasciata da O.S. al fratello A., sono funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia atipica . Il pregiudizio subito è quello inerente alle ragioni dei creditori sociali della Caseificio S.G. s.p.a., ed ora del Fallimento, sorte in relazione agli atti di mala gestio imputabili ad O.S. nella sua veste di amministratore della società, in relazione alla sottrazione delle quote FIS S.r.l. ora S.p.A. dal patrimonio dì O.S., in violazione della par condicio e determinando il valore delle quote in un importo di gran lunga inferiore a quello del reale. Salvo che con riferimento alla cessione di quote effettuata in favore di G.S., in relazione alla quale vi sono clementi gravi precisi e concordanti - già precedentemente enunciati - per ritenere che tale acquisto sia apparente e costituisca,in realtà, anch’esso un tassello della complessa operazione che aveva quale scopo finale di consentire alla AGATA s.r.l. ovvero ad A.S. di acquisire le quote di FIS S.r.l. di O.S., sussistono, invece, solamente elementi indiziari, da approfondirsi compiutamente in sede di merito, circa la fondatezza dell’azione di simulazione, tenuto conto che simulata e la causa della cessione tra AGATA S.r.l. e O.S., posto che la previsione del pagamento del prezzo di acquisto e solo apparente e cric l’effettivo destinatario delle quote è A.S. la sproporzione tra il valore che è stato attribuito alle quote negli atti di cessione e il valore effettivo potrebbe fare anch’essa prospettare che con tali atti si sia voluto conseguire da parte di O.S. il risultalo di mettere al sicuro dall’azione dei creditori sociali te proprie quote FIS quanto meno nella pane eccedente il valore di euro 6.900.000.00 , come, del resto, lo stesso ha fatto con il resto delle sue partecipazioni societarie. SULLA MISURA CAUTELARE Poiché il Collegio ritiene sussistente il fumus dell’azione revocatoria, deve trovare accoglimento la domanda subordinata svolta dal Fallimento di autorizzazione del sequestro conservativo delle quote societarie oggetto degli atti di cessione, e non già, come ritenuto dal primo Giudicante, quella di autorizzazione del sequestro giudiziario. Invero, posto che in questa sede non si vene in tema di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare o ordinaria da parte del curatore nei confronti di atti compiuti dal fallito con conseguente funzione recuperatoria dei beni oggetto di tali atti alla massa fallimentare , va rilevato che l’azione revocatoria del creditore del soggetto diverso dal fallito è diretta alla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore stesso, rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azione esecutiva, senza peraltro caducare in alcun modo, ad ogni effetto, l’avvenuta alienazione in capo all’acquirente in tal caso, quindi, la finalità conservativa che e sottesa all’esperimento dell’azione revocatorìa ben può essere assicurala in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all’art. 2905 cod. civ. Tale norma prevede che il creditore possa chiedere, oltre che il sequestro conservativo dei beni del debitore, anche il sequestro nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore stesso, qualora intenda propone l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione. Il sequestro previsto dalla citata norma, ha quindi, la funzione di consentire che anche sul bene alienato oggetto della revocatoli a possa esercitarsi l’azione esecutiva del creditore. Essendo inerente la misura cautelare richiesta all’azione revocatoria dei due atti di cessione che il Fallimento intende promuovere in sede ordinaria, il ricorso è stato esattamente proposto ante causam , non potendosi ritenere che tale misura sia pertinente all’ambito oggettivo dell’azione di responsabilità già promossa dal Fallimento nei confronti di O.S. sì da determinare la competenza di quel Giudice, ai sensi dell’art. 669 quater cod. procomma civ. La statuizione in ordine alle spese, va rinviata alla decisione di merito da instaurarsi nei termini di cui all’art. 669 octies cod. procomma civ. Avendo il primo Giudicante già provveduto alla nomina di un custode terzo delle azioni sequestrale, tale nomina viene confermata, P.Q.M. 1. a modifica del’ordinanza reclamata dispone il sequestro conservativo delle azioni FIS pari a n. 61691 del capitale sociale detenute dalla Agata S.r.l., assegnando termini di legge per l’inizio del giudizio di merito 2. conferma la nomina a custode del dott. c.T.