Parcelle dell'avvocato: si decide nel foro del cliente

La competenza a decidere sulle controversie relative a prestazioni professionali spetta al foro del domicilio del debitore.

Il compenso per prestazioni professionali è normalmente un debito pecuniario illiquido, non predeterminato ma da quantificare secondo le tariffe, perciò il foro competente a decidere eventuali controversie è quello del domicilio del debitore. La fattispecie. Origine della controversia è una prestazione professionale, fornita da un avvocato ad una società, e per la quale è stato richiesto il pagamento, tramite decreto ingiuntivo. Il debitore, però, eccepisce la nullità del decreto perché emesso da un giudice incompetente, cioè dal Tribunale del foro del creditore e non da quello del foro del debitore. Per questo motivo viene proposto regolamento di competenza. Le regole per l'adempimento delle obbligazioni. Nel decidere la questione, la S.C. ricorda in primo luogo la normativa applicabile secondo l'art. 1182, comma 3, c.c. l'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile deve essere adempiuta al domicilio del creditore, mentre il successivo comma 4 prevede che deve essere adempiuta al domicilio del debitore l'obbligazione pecuniaria di cui non sia stato determinato ab orgine l'ammontare. Questo poiché solo nel primo caso il debitore è messo in condizione di conoscere fin dal momento in cui l'obbligazione è sorta, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il suo preciso ammontare. Compensi professionali si tratta di obbligazione pecuniaria non liquida. Ebbene, prosegue la Corte, nel caso di compensi per prestazioni professionali, l'ammontare dell'obbligazione non è, generalmente, predeterminato, ma viene stabilito solo dopo che la prestazione è stata eseguita e sulla base di parametri variabili, determinati dalle tariffe, quali le attività concretamente poste in essere dal professionista, la difficoltà della controversia. Di conseguenza, la relativa obbligazione, che non può essere qualificata come liquida ed esigibile, deve essere adempiuta al domicilio del debitore. Il foro competente è quello del domicilio del debitore. Sussiste, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 1182, ultimo comma il foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c., è pertanto quello del domicilio del debitore e non quello del domicilio del creditore. Nel caso di specie, in conclusione, competente all'emissione del decreto ingiuntivo per i crediti professionali non era il Tribunale del domicilio dell'avvocato, bensì quello del domicilio del cliente.