Insinuazione al passivo entro un anno per tutti i creditori, anche per il Fisco

Par condicio creditorum anche nelle tempistiche per l'insinuazione al passivo. L'Amministrazione finanziaria deve rispettare i termini come tutti gli altri creditori.

Il termine annuale per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione al passivo deve essere rispettato da tutti i creditori, compreso il Fisco, che non può giustificare eventuali ritardi con i tempi più lunghi che la legge gli riconosce per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20910 dell'11 ottobre. La fattispecie. L'Amministrazione finanziaria si insinuava al passivo del fallimento di una società, ma il suo credito tributario veniva escluso perché proposto oltre il termine annuale. Il Tribunale, però, accoglieva l'opposizione allo stato passivo e ammetteva il credito. Proponeva ricorso per cassazione la curatela del fallimento. Anche per il Fisco vale il termine annuale per l'insinuazione. La S.C. chiarisce, in proposito, che l'Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale previsto dall'art. 101 l.f. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione al passivo. E il ritardo rilevante non è solo quello che discende dall'attività dell'ente concessionario della riscossione, Equitalia, ma anche quello accumulato nella formazione del ruolo da parte del Fisco, che è il reale creditore di natura tributaria. I tempi più ampi previsti per l'accertamento e la formazione dei ruoli non sono un'esimente. Non può costituire un'esimente dal rispetto di tale termine la considerazione che per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle il Fisco ha a disposizione tempi più ampi. Per insinuarsi in tempo, ridurre i tempi di formazione dei ruoli. Ha valenza generale, insomma, il termine annuale ex art. 101 l.f., con la conseguenza che, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia avuto notizia della dichiarazione di fallimento, deve subito attivasi per predisporre i ruoli per l'insinuazione dei propri crediti al passivo, in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze . Viene precisato, peraltro, che per l'insinuazione al passivo è sufficiente l'esistenza del ruolo, non essendo invece richiesta la formazione e la notifica della cartella esattoriale. Così come è possibile, per il Fisco, presentare istanza di ammissione al passivo con una documentazione incompleta, con riserva di produrre in seguito i documenti mancanti. Insomma, il Fisco, pur essendo creditore particolare sotto certi aspetti, soggiace comunque al rispetto dei termini generali per l'insinuazione al passivo.