Trasferimento fittizio della sede all'estero: vale la giurisdizione italiana, non il forum shopping

di Vincenzo Papagni

di Vincenzo Papagni * Il decisum in commento offre lo spunto per alcune brevi riflessioni in tema di giurisdizione in materia fallimentare. Quando un imprenditore sposta la sede sociale in un altro Paese prima dell'apertura di un fallimento, sorge il sospetto che tale scelta sia preordinata al solo fine di evitare i giudici nazionali, altrimenti competenti a conoscere dell'insolvenza. Nella fattispecie in esame, il centro d'interessi e la sede legale della società, pur se trasferiti, prima del deposito dell' istanza di fallimento, rispettivamente, in Gran Bretagna e nello Stato del Delaware USA , erano da considerarsi in Italia e, conseguentemente, la giurisdizione sul fallimento della stessa non poteva spettare che al giudice italiano, trattandosi di un trasferimento fittizio e non effettivo. Il caso. Si antepone, per chiarezza di disamina, una rapida descrizione del fatto concreto. L'ordinanza n. 20144 del 3 ottobre origina dall'impugnazione per regolamento di giurisdizione da parte dell'ex amministratore di una società a responsabilità limitata avverso l'istanza di fallimento richiesta, fra gli altri, da Equitalia. La predetta srl inizialmente iscritta nel Registro delle imprese di Roma aveva trasferito la sede legale negli Stati Uniti, collocando il centro d'interessi in Gran Bretagna. Pertanto, giacché il trasferimento era intervenuto prima della presentazione dell'istanza di fallimento, i ricorrenti lamentavano che la giurisdizione del caso sarebbe dovuta spettare ai giudici del Regno Unito, Paese in cui si svolgeva l'attività d'impresa. Invero - le Sezioni Unite precisano - dato che al trasferimento all'estero della sede legale non era seguito né l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta . Giurisdizione il criterio di collegamento è quello sostanziale della sede principale dell'impresa. L'art. 9 l. fall., che regola la competenza e, per il rinvio fattone dall'art. 3 della legge sul diritto internazionale privato, anche la giurisdizione del giudice italiano, prevede che quest'ultimo sia competente a conoscere dell'insolvenza di imprese aventi la ''sede principale'' in Italia. Il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione, quindi, non si fonda sul dato formale della sede statutaria, ma su quello sostanziale, sia pur ambiguo, della ''sede principale''. Ciononostante, molte sentenze presumono che la sede principale coincida con quella statutaria, pur ammettendo la prova contraria. Limiti al forum shopping centro degli interessi principali e sede statutaria. Occorre segnalare che la riforma del diritto fallimentare, D. lgs. n. 5 del 2006, ha introdotto un secondo comma all'art. 9 destinato a evitare casi di forum shopping in base alla nuova norma se l'imprenditore trasferisce la propria sede nell'anno precedente all'iniziativa per la dichiarazione del fallimento tale trasferimento non muta il giudice competente, che resta quello della sede precedente. L'ultimo comma dello stesso art. 9 sancisce l'irrilevanza, ai fini della giurisdizione, del trasferimento di sede compiuto dopo l'iniziativa della dichiarazione di fallimento. Al diritto nazionale, però, si sovrappone il criterio di giurisdizione del Regolamento CE sull'insolvenza transfrontaliera. L'art. 3 del Regolamento prevede che sia competente il giudice dello stato ove è situato il centro degli interessi principali dell'impresa. Lo stesso articolo presume, fino a prova contraria, che per le persone giuridiche tale centro degli interessi principali coincida con la sede statutaria. Organizzazione produttiva e distributiva nell'economia globale. Nell'economia che si dice globale non sono solo le merci a circolare oltre i confini nazionali in ambiti transnazionali si disloca e si ramifica la stessa organizzazione produttiva e distributiva. Le grandi imprese collocano le proprie unità di produzione direttamente sui mercati di consumo dei prodotti oppure articolano in Paesi diversi, secondo criteri di convenienza, le diverse fasi e i diversi settori della propria attività, traendo vantaggio dalle diverse opportunità che vi trovano offerte, come il più vantaggioso mercato del lavoro, o il più vantaggioso mercato dei capitali, o il preferibile sistema fiscale e conseguendo al tempo stesso, grazie alla distinta soggettività della società del gruppo, il risultato di separare i rischi relativi alle diverse fasi o ai diversi settori della loro attività economica o ai diversi mercati sui quali questa si svolge. Carattere fittizio del trasferimento della sede legale. Tuttavia, nel caso che qui ci occupa, l'equivoca e comunque ingiustificata scissione del trasferimento tra sede legale nel Delaware USA , - noto per la sua legislazione favorevole alle aziende, tanto da essere stato scelto da numerose grandi società americane come sede formale delle proprie attività -, e sede operativa in Gran Bretagna, denota il carattere fittizio del trasferimento stesso, un mero espediente - come sottolineano le Sezioni Unite - posto in essere in vista della probabile apertura della procedura d'insolvenza, piuttosto che di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali. * Praticante abilitato del foro di Milano