Mancata consegna del certificato di abitabilità: sì al risarcimento, ma entro i termini di prescrizione

di Emanuele Bruno

di Emanuele Bruno Il diritto dell'acquirente all'indennizzo, scaturente dal mancato rilascio del certificato di abitabilità, si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla fissazione da parte del giudice di un diverso termine di adempiere. Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conserva la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilità, quindi, è soggetto alla prescrizione decennale. Il caso. Due coniugi acquistavano un appartamento. La società venditrice si impegnava a consegnare, in favore degli acquirenti, nel più breve tempo possibile , certificato di abitabilità. Detto certificato, però, non veniva mai consegnato sicché, a distanza di quattordici anni dalla stipula del contratto di vendita, i coniugi convenivano in giudizio la società affinché fosse condannata a pagare il risarcimento dei danni scaturenti dalla mancata consegna della predetta certificazione. Di contro, la società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in ragione della sopravvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale. Tribunale e Corte d'Appello condannavano la convenuta a risarcire i danni patiti dai coniugi per importo quantificato in via equitativa , statuendo che il diritto ad ottenere il certificato di abitabilità è diritto indisponibile, conseguentemente, anche il diritto al risarcimento del danno scaturente dalla mancata consegna del certificato è indisponibile, quindi non soggetto a prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno è diritto autonomo. La Cassazione, invece, ha rigettato l'interpretazione fornita dai giudici di prime cure ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno come autonomo rispetto al diritto leso. L'indisponibilità, chiarisce la Cassazione, è una qualificazione secondaria di alcuni diritti soggettivi che implica il divieto di negoziabilità-disponibilità dello stesso diritto, al fine di proteggere l'interesse collettivo e/o individuale sotteso e consentirne la concreta attuazione. Dunque, indisponibile è quel diritto che l'ordinamento sottrae alla libera negoziazione delle parti così rafforzandone le possibilità di concreta attuazione-realizzazione. Tuttavia, può accadere, per qualsiasi motivo inadempimento, lesione diretta o irreparabile compromissione , che il diritto indisponibile divenga non più realizzabile in tal caso, non può più essere realizzato il diritto-interesse, per l'effetto, non esiste più nulla da tutelare. Dalla lesione del diritto indisponibile nasce il nuovo diritto al risarcimento, privo del carattere della indisponibilità. L'irreparabile lesione del diritto indisponibile implica l'impossibilità di realizzare concretamente l'interesse protetto. Se l'interesse protetto non può più essere realizzato non ha più ragione di esistere alcuna tutela da parte dell'ordinamento, né si può sostenere che il diritto risarcitorio-indennitario consenta la concreta realizzazione dell'interesse originariamente tutelato. Ragionando per assurdo, è certamente indisponibile il diritto alla integrità fisica, tuttavia, ove taluno subisca una lesione fisica la sua integrità risulterà irreparabilmente compromessa, sicché, il risarcimento o l'indennizzo potranno compensare per equivalente la menomazione, ma non potranno ripristinare l'integrità fisica della persona. Quindi, l'interesse posto a fondamento del diritto risarcitorio non è l'integrità fisica diritto indisponibile ma semplicemente la compensazione per equivalente diritto disponibile , ciò significa che l'obbligazione risarcitoria nasce dall'evento lesivo ed è distinta ed autonoma rispetto al diritto indisponibile. Riportandoci ad altro esempio richiamato dalla stessa Cassazione, In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, l. 10 dicembre 1981 n. 741, vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica Cass. Civ. n. 5433/2008 . Il mancato rilascio della certificazione di abitabilità è inadempimento contrattuale. Nel caso di specie, osserva la Corte, il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce inadempimento contrattuale, sia perché trattasi di obbligazione connaturata alla natura abitativa dell'immobile sia perché la parte venditrice si è contrattualmente obbligata a fornire - in favore della parte acquirente - nel minore tempo possibile, il certificato di abitabilità. Il termine di decorrenza della prescrizione. Chiarita la natura disponibile del diritto risarcitorio, occorre capire quando inizia a decorrere il termine utile a determinare, eventualmente, l'estinzione del diritto per prescrizione. Sotto questo profilo, la Cassazione, ha rilevato che nel contratto le parti non avevano individuato un termine determinato o determinabile, limitandosi a porre in capo alla parte venditrice l'obbligo di consegnare il certificato di abitabilità nel minore tempo possibile. Tale dizione, in fatto, non può essere collocata in uno spazio temporale preciso, pertanto la Corte ha superato la questione individuando il termine iniziale nel momento stesso della stipula del contratto di vendita. Ciò detto, dalla data di stipula del contratto alla data di introduzione della domanda risultano trascorsi più di dieci anni quattordici , per l'effetto, il diritto al risarcimento, quand'anche sussistente, è prescritto ex art. 2934 c.c