Concordato preventivo, se non c'è opposizione l'omologa è atto dovuto

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo Se la maggioranza qualificata dei creditori accetta la proposta di concordato avanzata dall'imprenditore, anche contro il parere del commissario giudiziale, e non vi è opposizione, il giudice deve omologare il concordato. Sempre previo controllo di regolarità della procedura. A nulla rilevando la mera costituzione ai fini del deposito del proprio parere motivato, essendo necessario il deposito di un'apposita memoria nella quale venga esplicitata la volontà di opporsi all'omologa, così da consentire alle altre parti di replicare. Lo ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 18987 del 16 settembre. L'antefatto. Alcune società avevano chiesto il concordato preventivo per evitare il fallimento. In sede di giudizio, però, sebbene l'adunanza dei creditori si fosse espressa positivamente, il giudice, basandosi sulla relazione del commissario giudiziale, aveva respinto il concordato, disponendo la convocazione del debitore in camera di consiglio per la dichiarazione di fallimento. Il decreto, quindi, era stato reclamato davanti alla Corte d'appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado. In quella sede le reclamanti avevano contestato la costituzione tardiva del commissario e la legittimità dell'opposizione di quest'ultimo. Tesi, queste, che hanno trovato parziale accoglimento da parte della S. C., che ha cassato la sentenza, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. La costituzione tardiva del commissario è ammissibile. I giudici di legittimità hanno spiegato che ai fini della perentorietà del termine processuale è necessario che il legislatore lo qualifichi come tale. E siccome la Legge fallimentare si limita a dire che la costituzione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'udienza, senza prevedere alcuna sanzione e, comunque, senza qualificare il termine alla stregua di perentorio, la costituzione tardiva del commissario giudiziale, due giorni prima dell'udienza, è da ritenersi comunque legittima. Ma per l'opposizione è necessario il deposito di una memoria esplicita. Ciò non di meno, la mera costituzione del commissario ai fini del deposito del proprio parere non può costituire presupposto sufficiente per l'opposizione, essendo necessario che il commissario espliciti tale volontà in apposita memoria. In assenza di tale adempimento l'opposizione è inesistente e il giudice deve decidere allo stato degli atti. Se i creditori dicono sì al concordato e non c'è opposizione, l'omologa è atto dovuto. Ne consegue che, qualora l'adunanza dei creditori abbia espresso parere favorevole al concordato, previa contezza del parere contrario del commissario giudiziale, il giudice, accertata la regolarità della procedura, è obbligato ad emettere la sentenza di omologazione, atteso che il senso dell'omologa è collegato alla sua tipica funzione d'imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta. In assenza di opposizione, dunque, il controllo del giudice è circoscritto in via prioritaria alla verifica dell'assenza dei fatti o atti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173. E una volta esclusa l'esistenza di tali vizi preclusivi, esso si esaurisce nella verifica del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione, in quanto garanzia dell'espressione nel voto della valutazione, consapevole e ponderata, della fattibilità del piano in essa illustrato. Ciò che conta è che i creditori siano pienamente consapevoli della situazione. Secondo la S. C., infatti Momento centrale della procedura nel suo complesso è l'adunanza dei creditori, al quale l'impianto rimodulato dalle riforme intervenute conferisce ruolo decisivo e di massima responsabilità, e che riscontra in parallelo, nell'ambito indicato, la restrizione del potere d'intervento del giudice che ad esso si correla nella visione, prevalentemente ma non esclusivamente privatistica della procedura, contraendone l'ambito del controllo di garanzia, in cui si innesta la relazione del commissario che è finalizzata alla corretta informazione dei creditori, ma nel contempo dello stesso giudice, circa l'oggetto della proposta, vale a dire il contenuto del piano fondato sulla base dei dati veritieri illustrati nella relazione accompagnatrice del professionista .