Fuori dalla casa coniugale l'ex moglie senza figli

Durante la separazione viveva nella casa coniugale con la prole. Il divorzio e la morte del figlio la sbattono fuori casa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18992/2011 depositata il 16 settembre, ha stabilito che, in caso di divorzio, la parte economicamente più debole, in mancanza di un diritto reale o personale sulla casa coniugale e in assenza di prole, non può pretendere l'assegnazione dell'immobile. Il caso. Il Tribunale di Nola, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, imponeva al marito di corrispondere a favore dell'ex coniuge un assegno di 300 euro mensili. Invece, la casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'uomo, non veniva assegnata alla moglie e venivano anche dichiarate inammissibili le richieste rivolte all'ottenimento della comproprietà dell'immobile o, in subordine, alla condanna del coniuge al rimborso degli oneri di spesa da lei sostenuti. Lei aveva beneficiato della casa durante la separazione Ma, in sede di appello, l'unico risultato raggiunto dalla donna è un sensibile aumento dell'importo dell'assegno divorzile 100 euro in più al mese. quando il figlio era ancora in vita. Respinto, invece, il motivo d'impugnazione in merito alla mancata assegnazione della casa coniugale, assegnazione di cui aveva beneficiato in regime di separazione, a tutela dell'unico figlio della coppia, successivamente deceduto. La moglie, nel ricorso proposto per cassazione, sostiene che il beneficio dell'assegnazione della casa coniugale spetta al coniuge economicamente più debole, anche nel caso di assenza di figli. Ma la donna non ha alcun diritto sulla casa di esclusiva proprietà del marito. La S.C. afferma che l'assegnazione della casa coniugale non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole . Infatti, neanche il giudice può assegnare a favore del coniuge, che non vanti un diritto reale o personale sull'immobile o che non sia affidatario della prole, la casa della parte economicamente più forte. Pertanto, i giudici di legittimità, nel caso di specie, non possono far altro che rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 luglio - 16 settembre, n. 18992 Presidente Carnevale - Relatore Giancola Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10-15.11.2007, il Tribunale di Nola dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20.07.2004, da I.R. e N.C., al quale imponeva di corrispondere alla moglie l'assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile. Quanto alla casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, non provvedeva ad assegnarla alla I. e dichiarava inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali da costei proposte e volte all'accertamento della sua comproprietà su detto immobile o, in subordine, alla condanna del coniuge al rimborso degli oneri di spesa da lei sostenuti. Con sentenza del 14 - 19.11.2008, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della I., elevava l'entità dell'assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili mentre respingeva il motivo d'impugnazione inerente alla mancata assegnazione della casa coniugale, assegnazione di cui l'appellante aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio, a tutela dell'unico figlio della coppia, successivamente deceduto. Contro questa sentenza la I. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo e notificato il 9.03.2009 al N., che ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente iva dichiarata l'inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato l'avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c A sostegno del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto Violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 6 L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni . La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio. In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e dell'inammissibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.