Mancata revoca dall'incarico e approvazione del rendiconto non esimono il curatore da responsabilità

di Vincenzo Papagni

di Vincenzo Papagni * Con la pronuncia n. 18438 dell'8 settembre, la Suprema Corte afferma che l'azione di responsabilità nei confronti del curatore può essere sempre proposta anche se non preceduta dalla revoca dello stesso e a rendiconto già approvato. Il caso. La controversia che ha dato luogo al decisum trae origine dall'esperimento da parte del Fallimento di un'azione di responsabilità nei confronti del precedente curatore per aver ritardato il recesso da un contratto di locazione dei locali aziendali, con conseguente maturazione del debito dei canoni, ed aver consentito alla fallita di continuare la sua attività imprenditoriale di gestione di un'agenzia di viaggi, percependo introiti non confluiti nell'attivo fallimentare. Il curatore si era difeso sostenendo l'inammissibilità dell'azione di responsabilità nei suoi confronti in considerazione del fatto che allo stesso non era stato precedentemente revocato l'incarico e che, nel frattempo, era stato anche approvato il rendiconto presentato. Il Tribunale, invero, accoglieva la domanda del Fallimento condannando il curatore. Quest'ultimo ricorreva, quindi, alla Corte territoriale, che però confermava la condanna dello stesso al risarcimento del danno da inesatto adempimento dell'incarico. Proposto ricorso in Cassazione da parte dell'ex curatore soccombente, la sentenza di appello veniva confermata dalla S. C I giudici della I sezione precisano, difatti, che nonostante l'articolo 38, secondo comma, l. fall. preveda l'ipotesi della revoca del curatore prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale, secondo l' id quod prelunque accidit con esclusione, quindi, di alcun effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall'ufficio e seguite da sostituzione. La predetta consecutio temporale - revoca ed esercizio dell'azione - ha infatti natura accidentale ed estrinseca alla fattispecie, il cui requisito oggettivo riposa sulla violazione dei doveri del munus . Inoltre gli Ermellini evidenziano, quanto all'ammissione dell'azione rispetto al momento dell'approvazione del rendiconto, che è di norma proposta in sede di giudizio di rendiconto, ex art. 116 l. fall., ma si tratta per l'appunto di sede naturale e non esclusiva, data l'ammissibilità della scissione del controllo più propriamente contabile da quella gestionale . La responsabilità del curatore è contrattuale. In primis, per quanto concerne la natura della responsabilità del curatore, è opinione ormai consolidata che la stessa sia di tipo contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento di specifichi obblighi relativi al rapporto che intercorre tra il curatore e la procedura, e che sia pertanto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale a decorrere dalla data di nomina del nuovo curatore, a nulla rilevando che l'illecito contestato risalga ad epoca anteriore. Legittimazione attiva all'azione di responsabilità. L'azione di responsabilità contrattuale, per inadempimento ai doveri del curatore, mirando a risarcire un danno patito dalla massa dei creditori, può essere esercitata solo in costanza di fallimento, quando cioè esiste ancora il possibile beneficiario. Legittimato attivo è il nuovo curatore, qualunque siano i motivi che hanno condotto alla sua nomina morte, dimissioni, sostituzione o revoca del precedente. Al nuovo curatore compete l'iniziativa processuale, ma egli deve munirsi della autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori , ex art. 38, comma 2, l. fall Con la chiusura del fallimento, invece, viene meno ogni impedimento all'esercizio dell'azione da parte degli effettivi titolari degli interessi amministrati. Il fallito e i creditori possono pertanto liberamente agire contro il curatore per ottenere il ristoro dei danni scaturiti dalla sua attività. Diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e relative ipotesi di responsabilità. Il novellato art. 38, comma 1, l. fall., contiene una più precisa definizione della diligenza richiesta al curatore. Il legislatore, difatti, prendendo atto della natura professionale dell'attività svolta dal curatore, ha deciso di parametrare la diligenza richiesta per l'incarico di curatore a quella dovuta dalla professionalità dell'incarico, pertanto la diligenza non è più solo quella generica di legge, ma quella specifica richiesta dalla natura dell'incarico . Quanto alle ipotesi di responsabilità del curatore queste sono certamente diverse, ma sono tutte collegate dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ex art. 2236 c.c., la responsabilità del curatore consegue quindi all'inosservanza dei doveri che gli sono attribuiti dalla legge o dalla sua errata, dolosa o colposa condotta. Nel vigore della abrogata disciplina la diligenza richiesta al curatore era, invece, quella del buon padre di famiglia stabilita dall'art. 1176, 1° comma, c.c., e, pertanto, il curatore era chiamato a rispondere, oltre che per dolo o colpa grave anche per colpa lieve. Approvazione del rendiconto non ha effetti liberatori. Con il rendiconto il curatore espone ai soggetti interessati il dettaglio dell'intera attività svolta in relazione al suo ufficio dovendo evidenziare e motivare sia gli aspetti quantitativi della gestione sia quelli inerenti le scelte di merito compiute, adeguatamente motivando le ragioni che lo hanno condotto ad assumere quelle determinazioni. La comunicazione di avvenuto deposito del rendiconto deve essere data a tutti i creditori, anche a quelli già soddisfatti in sede di esecuzione di piani di riparto parziale. L'opposizione all'approvazione del rendiconto non necessariamente preclude la chiusura del fallimento ed una successiva azione di responsabilità nei confronti del curatore. Neppure conta che la fase del rendiconto si sia conclusa senza che siano stati formulati specifici rilievi critici. L'approvazione del rendiconto, invero, evidenzia la Suprema Corte, non può avere effetti liberatori, rendendo inammissibile la successiva azione di responsabilità per mala gestio nei confronti del curatore. * Praticante abilitato del foro di Milano