Il tetto crolla ed è da ricostruire: chi paga per i danni?

Per superare la presunzione di comunione, con conseguente ripartizione delle spese, occorre provare che la necessità delle riparazioni siano da attribuire ad un singolo condomino.

Il crollo del tetto provoca danni al solaio di un condomino. Per determinare la responsabilità bisogna stabilire a chi appartiene il bene crollato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18420 dell'8 settembre. La fattispecie. Un condomino conveniva in giudizio il proprietario dell'unità immobiliare al piano superiore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dal crollo del soprastante suppenno. Il convenuto eccepiva che il crollo aveva riguardato non il suppenno di sua proprietà, bensì il tetto comune, mai riparato nonostante gli inviti rivolti all'attore, e che, quindi, non era tenuto ad alcun pagamento. La vicenda giungeva in Cassazione dopo soluzioni contrastanti nelle due fasi di merito. Al Collegio, dunque, il compito di fare ordine sul tema della responsabilità per danni causati dal crollo di tetto e/o sottotetto. Responsabilità ex art. 2051 c.c. solo se i danni sono provocati da cose di proprietà esclusiva di un condomino. In primo luogo, la S.C. rigetta il ricorso dell'attore, il quale nell'atto introduttivo aveva sostenuto che i danni fossero derivati dal crollo del suppenno di proprietà esclusiva del convenuto. In corso di causa è, invece, emerso che i danni sono stati provocati dal crollo del tetto di copertura dell'edificio condominiale, rientrante tra i beni comuni. Di conseguenza, diventa inapplicabile l'art. 2051 c.c., il quale pone una presunzione di responsabilità per i danni provocati dalla cosa a carico di chi ne ha l'effettiva padronanza e disponibilità. Il condomino, in altri termini, è tenuto a pagare i danni cagionati dal crollo di beni che siano di sua esclusiva proprietà e, quindi, sotto la sua sfera di controllo. Nel caso di specie, al contrario, il crollo riguardava il tetto condominiale. Presunzione di comunione le spese per la manutenzione delle cose comuni vanno ripartite. Accertata la titolarità comune del tetto crollato, la S.C. esamina la possibilità di ricorrere a una ripartizione delle spese tra i condomini, ex art. 1125 c.c. Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza, la ripartizione delle spese per la manutenzione o la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai riguarda le ipotesi in cui la necessità di intervento non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini. Per superare la presunzione serve la prova che il danno è imputabile a un singolo condomino. Quando, invece, il danno sia ascrivibile a singoli condomini, trova applicazione il principio generale per cui chi ha generato un danno è tenuto al risarcimento, in base all'art. 2043 c.c. Fermo restando che l'imputabilità del danno a un singolo condomino dev'essere dimostrata da chi vuole farla valere in giudizio per chiedere il risarcimento al presunto responsabile.