La nullità della procedura prefallimentare travolge tutto il successivo giudizio

In caso di invalidità della procedura di accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è nullo l'intero giudizio, fallimento compreso tutto da rifare.

Un errore nella notifica dell'avviso di convocazione del debitore, ancora nella fase prefallimentare, la nullità della relativa sentenza e, a cascata, la nullità di tutti gli atti successivi, compresi il giudizio di cognizione, la sentenza dichiarativa del fallimento, il giudizio di secondo grado. È questa la conclusione cui perviene la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18762 del 13 settembre. Il caso. Tutto nasce con la notifica dell'avviso al debitore dell'udienza per la fase prefallimentare. Notifica irregolare, secondo il fallito, che propone reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ottenendo ragione la Corte d'Appello revoca la dichiarazione di fallimento, giudicandola travolta dalla nullità di quell'atto iniziale la curatela, infine, propone ricorso per cassazione. Nullità della sentenza senza il rispetto del contradditorio. Se la notifica dell'avviso di convocazione del debitore all'udienza prefallimentare avviene in modo irregolare, e il debitore non è comparso o non è stato messo nella condizione di difendersi, l'intera procedura è invalida per violazione del principio del contradditorio. Esattamente ciò che è successo nel caso di specie la notifica è avvenuta mediante deposito dell'atto presso l'ufficio postale e avviso con lettera raccomandata, in modo non conforme alle prescrizioni in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c. La nullità travolge gli atti successivi fallimento nullo. Da tale circostanza, la S.C. fa discendere una serie di effetti invalidanti che travolgono anche le fasi successive del giudizio, compresa quella di cognizione ordinaria relativa al fallimento, con la relativa sentenza. La fase prefallimentare non è giudizio a cognizione ordinaria, ma ne è il presupposto. Il motivo di questa conclusione è da ricercare, secondo il Collegio, nella natura inquisitoria della procedura fallimentare essa, infatti, non può paragonarsi ad un processo di cognizione, e mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore . La sentenza positiva che chiude tale fase costituisce il punto d'avvio del seguente giudizio di cognizione ordinaria relativa al fallimento, con la conseguenza che la nullità della sentenza che chiude la fase prefallimentare travolge tutti gli atti consequenziali, ivi incluso il giudizio di cognizione di I grado, la sentenza relativa ed il giudizio di II grado . Andranno rivalutati nuovamente i presupposti per dichiarare il fallimento. Vengono travolti anche le situazioni, i fatti e gli effetti riferibili alla fase quo ante che possano valere come vincoli assoluti per una nuova dichiarazione di fallimento il giudice dovrà riferirsi all'attualità delle situazioni su cui fondare l'accertamento dei presupposti per una nuova dichiarazione di fallimento. La pronuncia con cui la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della procedura, infatti, impone di considerare la precedente dichiarazione di fallimento tamquam non esset.