L'auto è priva dell'optional richiesto? Non si può annullare il contratto se la si utilizza a lungo

di Gianluca Tarantino

di Gianluca Tarantino * Non può essere annullato il contratto di compravendita di un'auto nell'ipotesi in cui, pur risultando assente una caratteristica tecnica richiesta dall'acquirente, risulta che lo stesso ha comunque utilizzato a lungo l'auto, non ritenendo essenziale, rispetto all'utilizzo, l'optional richiesto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 162140 del 25 luglio. L'essenzialità dell'errore come causa di annullamento del contratto. La prima questione, che la Corte affronta in termini generali - richiamando, sul punto, la propria giurisprudenza - attiene alla circostanza relativa alla essenzialità e riconoscibilità dell'errore come causa di annullamento del contratto. In linea di principio, per errore si intende una distorta raffigurazione della realtà con riferimento alla fattispecie trattata nella sentenza in esame, una parte crede che la vettura sia dotata di ABS, mentre in realtà tale dispositivo non era installato. Ora, secondo l'art. 1431 c.c., l'errore può condurre all'annullamento del contratto soltanto se essenziale - ossia, se costituisce un motivo fondante nella decisione di sottoscrivere il contratto - e riconoscibile, ossia risulti facilmente percepibile dall'altro contraente, il quale ben si accorge che la controparte è incorsa, appunto, in errore. Errore non essenziale penso che ci sia ma In tal senso, quindi, non può condurre all'annullamento del contratto l'errore di una controparte su una questione o un aspetto del contratto che non sia essenziale, ossia che non rappresenti una specificità dell'accordo tale da aver indotto la parte alla sottoscrizione del contratto stesso. In tema di errore, il compito del Giudice deve muoversi lungo due diversi binari da un lato, è tenuto a svolgere un'indagine riferita al contraente che ritiene di essere caduto in errore volta a stabilire se questi, effettivamente, sia stato indotto alla stipula sulla base di una distorta rappresentazione della realtà dall'altro, è comunque tenuto a verificare se l'altro contraente, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore. Va bene lo stesso! Nel caso di specie, l'assenza dell'ABS non è stato ritenuto dal giudice come errore essenziale in forza di un documento dal quale è emerso che l'acquirente, tra la data di acquisto dell'automobile e la riconsegna al concessionario - all'esito della sentenza di primo grado, poi riformata, che avevo accolto la sue ragioni - aveva effettuato 92.000 km. Da tale elemento, secondo la Cassazione, deriva, oltre ogni ragionevole dubbio, che la presenza del dispositivo ABS sul veicolo acquistato non era così importante e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'acquirente si sarebbe attivato, subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, per la riconsegna del veicolo o, comunque, in corso di causa, si sarebbe dato cura di contenere al minimo le prestazioni chilometriche dell'auto. * Avvocato