Inutile la nomina di un rappresentante se gli eredi del fallito hanno partecipato alla procedura

Valida la chiusura della procedura, anche in assenza della nomina di un rappresentante degli eredi del fallito, se questi erano informati e partecipavano attivamente con la proposizione di istanze.

L'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione di tutti gli eredi del defunto è rispettata, anche in assenza di nomina di un rappresentante, se gli eredi sono stati sempre informati dello stato del fallimento e hanno potuto parteciparvi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16115 del 22 luglio. Il caso. L'erede di un defunto, dichiarato fallito, proponeva reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato chiusa la procedura fallimentare. La Corte d'Appello rigettava il reclamo e l'uomo proponeva ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Gli eredi hanno partecipato alla procedura superflua la nomina di un rappresentante. Tra i motivi del ricorso vi è la mancata designazione del rappresentante degli eredi del fallito, ma si tratta, come rilevato dai giudici di merito e come viene confermato dalla S.C., di circostanza irrilevante in quanto, in primo luogo, non è stato dedotto l'eventuale danno derivante da tale omissione e, soprattutto, gli eredi del fallito sono sempre stati informati dello stato della procedura e, anzi, vi hanno preso parte attivamente, proponendo numerose istanze. La procedura fallimentare si è svolta nei confronti di tutti gli eredi. Tanto basta, secondo il Collegio, a ritenere pienamente soddisfatta la finalità perseguita dall'art. 12, comma 2, L.F., quella, cioè, di garantire che la procedura fallimentare si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito e non solo di alcuni di loro, e che sia comunque assicurata la partecipazione di tutti gli eredi a tale procedura. Non c'è stata, insomma, violazione delle prescrizioni normative, come invece lamentava il ricorrente. E anche gli altri motivi di ricorso vengono rigettati, perché si traducono nella richiesta, inaccettabile, di un nuovo apprezzamento delle risultanze di causa e di un riesame del merito della controversia, precluso in sede di legittimità.