«Vado a stendere il bucato in solaio». Non c'è spoglio del possesso se un singolo condomino usa il bene comune per fini privati

Il locale condominiale è usato prevalentemente dalla condomina dell'ultimo piano per scopi personali, ma la chiave resta a disposizione di tutti non c'è spoglio del possesso.

Con la sentenza n. 15523 del 14 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che ogni condomino può trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri se un condomino si serve di un locale antenna, le cui chiavi restano a disposizione di tutti, non commette alcun atto di spoglio del possesso. La fattispecie. Lite tra vicini una donna conveniva in giudizio la condomina dell'ultimo piano, accusandola di essersi impossessata del locale antenna, posto sul lastrico solare dell'edificio, e, col benestare dell'assemblea, di aver cominciato a farne uso esclusivo, inibendo agli altri condomini l'accesso. Il Tribunale rigettava la domanda, facendo proprie tutte le considerazioni svolte dalla convenuta, la quale sosteneva di non aver mai rivendicato la proprietà esclusiva del locale, né di aver compiuto alcun atto di spoglio del possesso, dato che una copia della chiave del locale conteso era a disposizione di tutti i condomini. L'attrice proponeva appello, che veniva rigettato, e ricorso per cassazione. Non ci sono atti di spoglio. La sentenza impugnata appare esente da vizi laddove ha accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile, che il locale in questione era stato chiuso dall'amministratore dopo che si era verificata una fuoriuscita dalla cisterna al suo interno, e che le chiavi del locale erano state consegnate a tre condomini, tra cui la convenuta resistente, mentre una copia era a disposizione di tutti, posta in una cassetta appesa al muro della scala comune. All'esito di queste circostanze, è corretta la conclusione della sentenza, che ha escluso una qualsiasi forma di spoglio del possesso, da parte della convenuta. Ciascun condomino può servirsi della cosa comune. Escluso lo spoglio, la S.C. ritiene che l'uso che è stato fatto del locale sia conforme alla normativa in materia di comunione l'art. 1102 c.c., infatti, consente a ciascun partecipante la comunione di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione, e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Ebbene, il singolo condomino può, quindi, usare il bene comune per un suo fine privato particolare, con la conseguente possibilità di trarre dal bene un'utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri. È salvo il diritto degli altri condomini di usare il locale. Nel caso di specie, la donna aveva una copia delle chiavi del locale e vi aveva lasciato alcuni beni personali, tra i quali una sedia e uno stendino ciò, tuttavia, non impediva agli altri condomini di accedere al locale e non limitava il loro diritto a godere del bene, né alterava la destinazione della cosa comune. Il ricorso viene quindi rigettato.