Mancata stipula del contratto di locazione: sulle controversie decide il tribunale

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * La sentenza del GDP di Eboli dello scorso 21 giugno ha il pregio di chiarire la ripartizione della giurisdizione sulle cause attinenti alla locazione, il cui confine è labile. La vicenda affrontata. Un uomo conveniva in giudizio innanzi al GDP una donna, con la quale era intervenuta una proposta irrevocabile di locazione, poi mai stipulata, chiedendo la restituzione di una somma di denaro e la refusione dei danni derivanti dalla risoluzione della stessa. Il giudice, attesa la corretta instaurazione della causa e l'assolvimento di tutti gli oneri gravanti sull'attore, però, si dichiarava incompetente per materia rimettendo il giudizio al tribunale, dando un termine di tre mesi per la riassunzione e compensando le spese tra le parti. Infatti l'art. 8 c.p.c. attribuisce a questo organo la giurisdizione su tutte le vertenze concernenti questo argomento. Tribunale o GDP? Il contrasto giurisprudenziale. Prima della riforma processuale del 1998 tutte le controversie in materia erano attribuite al Pretore. Soppressa questa figura le cause di sua competenza furono ripartite tra Tribunale e GDP. Orbene la giurisprudenza, in passato, ha sollevato dubbi sul fatto che fossero assoggettate alla menzionata competenza funzionale inderogabile anche quelle questioni sulle obbligazioni che, pur assunte col contratto di locazione , non fossero riconducibili al contenuto tipico di questo negozio es. pagamento canoni telefoni, utenze etc. . In questo caso la competenza era accertata per valore. Ergo anche il GDP poteva essere chiamato a decidere tali questioni. La difficile delimitazione dell'area di applicazione della norma. Recentemente, però, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno dato vita ad un orientamento giurisprudenziale maggioritario e costante, che trova fondamento nell'esegesi autentica letterale della richiamata disposizione di legge, secondo cui la giurisdizione spetta esclusivamente al tribunale. In breve tutte le domande giudiziali aventi a titolo un contratto di locazione, atteso che nell'ampia nozione di cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, Cass. civ., sez. III, 24.07.2001 n. 10070 , anche quelle nelle quali il rapporto è controverso o addirittura sia da costituire Cass. 581/2003, Cass. 9907/1998 Trib. Reggio Calabria 2.12.2002 , per le quali si applica dunque il rito speciale previsto dell'art. 447 bis c.p.c. cfr. inoltre Cass. civ., sez. III, nn. 2143/06, 2842/03 e 12910/04 . L'attore, in questi casi, è legittimato a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, in alternativa al giudizio di cognizione, per il rimborso delle proprie spettanze. La decisione del GDP. Il magistrato, confermando il principio sopra enunciato ed esplicato, ha affermato che anche le dispute sulla mancata stipulazione o sulla risoluzione della proposta irrevocabile di contratto di locazione sono sussumibili sotto questa disciplina e perciò di competenza esclusiva ed inderogabile, ratione materiae, del tribunale. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto