Godimento della cosa comune, basta la maggioranza semplice per modificare il regolamento

di Alessandro Villa

di Alessandro Villa * In tema di comunione il regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune non ha natura contrattuale, costituendo espressione delle attribuzioni dell'assemblea, e, come tale, quantunque approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, può essere modificato dalla maggioranza dei condomini. Ha, di contro, natura di contratto plurisoggettivo e, pertanto, deve essere approvato e modificato dall'unanimità dei condomini, il regolamento che esorbiti dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all'assemblea, contenendo disposizioni che incidano su diritti del comproprietario ovvero stabiliscano obblighi o limitazioni a carico del medesimo o, ancora, determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali. La fattispecie. Nel caso in esame i ricorrenti avevano impugnato una delibera condominiale con la quale era stato approvato, a maggioranza semplice, il posizionamento di una fioriera a delimitazione dell'area destinata a camminamento pedonale rispetto a quella ove era consentito il transito degli autoveicoli. A dire dei precitati il mutamento della modalità d'uso di parte dell'area condominiale avrebbe dovuto essere approvato dall'unanimità dell'assemblea condominiale stante la natura contrattuale del regolamento condominiale ne consegue che il posizionamento di tale artefatto avrebbe dovuto essere approvato dall'unanimità dei condomini. Quando il regolamento non ha natura contrattuale può essere modificato con la maggioranza semplice. Il Collegio, confermando il provvedimento del Giudice Unico che ha disatteso la richiesta di sospensione, pur nella semplicità della controversia ha avuto modo di ribadire che il regolamento, nelle parti in cui ha ad oggetto a l'ordinaria amministrazione, e b il miglior godimento della cosa comune, non ha natura contrattuale e può essere modificato con la maggioranza semplice metà più uno dell'assemblea. È necessaria l'unanimità quando per modificare il regolamento quando ha natura di contratto plurisoggettivo. Per converso è necessaria l'unanimità laddove il regolamento disciplini aspetti che esulano dalla gestione delle cose comuni, ma che incidono su diritti di uno o più comproprietari, stabiliscono obblighi o determinano criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali. Nel caso concreto, il posizionamento di una fioriera a delimitazione della zona di cortile destinata al passaggio pedonale da quella per il traffico veicolare è attinente a una migliore gestione delle parti comuni e, pertanto, può essere approvata a maggioranza semplice. Ancora una volta l'eccesiva litigiosità dei condomini ha dato modo al Giudice di merito di esprimere un importante principio di diritto. * Avvocato del Foro di Monza