Impugnazioni, per il decorso del termine breve non basta notificare alla parte la sentenza in forma esecutiva

di Alessandro Villa

di Alessandro Villa * La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., - nel regime anteriore alla Legge n. 51/2006 - non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, né per il notificante né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell'art. 326 c.p.c. e compatibile con il novellato art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12898 del 14 giugno. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile il giudizio di gravame, stante la presunta tardività dell'atto di citazione, avvenuta dopo il trentesimo giorno dalla notifica, richiesta dall'appellante ai fini dell'esecuzione, della sentenza in formula esecutiva, ed effettuata personalmente alla parte. Ciò in quanto, a dire del Giudice di secondo grado, la richiesta della notifica del provvedimento, ancorché ai fini dell'esecuzione, è idonea a far decorrere il termine breve. Il contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Tale principio, che è stato affermato dalla giurisprudenza sino dagli anni settanta, sosteneva che il notificante con il fatto stesso di prendere l'iniziativa della notificazione, dimostra di avere avuto la possibilità di valutare l'opportunità di impugnare o meno la sentenza nel termine breve e, pertanto, era soggetto al termine breve anche qualora detto incombente processuale era svolto ai soli fini dell'azione esecutiva. A partire dagli anni ottanta, tuttavia, parte del diritto vivente ha iniziato ad asserire che la notificazione effettuata alla parte personalmente in forma esecutiva deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato ma anche nei confronti del notificante. Posizione che è financo stata avallata dalle Sezioni Unite nel lontano 1982. La decisione è rimessa alle Sezioni Unite. Stante il contrasto giurisprudenziale, la Sezione Semplice investita del compito di cassare, o meno, la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Napoli ha preferito deferire la quaestio iuris alle Sezioni Unite. A tal proposito il Giudice di legittimità, in funzione nomofilattica, ha precisato che l'inidoneità della notifica della sentenza in formula esecutiva, fatta personalmente alla parte, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non è in contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost., in quanto detto termine è una mera facoltà concessa alla parte. In altre parole per l'ordinamento ciò che rileva al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione non è la conoscenza effettiva del provvedimento ma la predisposizione di quegli schemi legali tipici ai quali un tale effetto è riconosciuto. Ne deriva la cassazione della sentenza emessa dal Giudice di gravame partenopeo con la conseguente ammissibilità dell'appello. * Avvocato del Foro di Monza