Anche con l'abbreviazione dei termini per comparire, l'iscrizione a ruolo decorre dalla prima notifica

L'attore chiede l'abbreviazione dei termini di comparizione ma iscrive la causa a ruolo tardivamente se il giudice non cancella la causa dal ruolo, la nullità è eccepibile per la prima volta anche in appello.

In caso di abbreviazione dei termini di comparizione, l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione e, se l'atto è stato notificato a più convenuti, il termine decorre dalla prima notificazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13345 del 17 giugno. Il caso. Un avvocato apriva un conto corrente a nome proprio e per conto di alcuni clienti, i quali, convenuti in giudizio, venivano condannati al pagamento dell'importo corrispondente al saldo passivo del c/c. In appello gli eredi di uno dei condannati, rimasto contumace in primo grado, eccepivano la nullità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore. La Corte d'Appello confermava la sentenza, giudicando tardiva l'eccezione di nullità proposta per la prima volta in appello, e gli appellanti proponevano ricorso per cassazione. Con l'abbreviazione dei termini l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica. La S.C. ritiene fondati i motivi di ricorso la sentenza impugnata, infatti, ha omesso di considerare che l'attore che ha chiesto l'abbreviazione dei termini di comparizione ha l'onere di iscrivere la causa a ruolo entro un termine anch'esso dimezzato rispetto a quello ordinario, e cioè entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, in base agli artt. 163 bis e 165 c.p.c. Se ci sono più convenuti il termine decorre dalla prima notifica. Se l'atto è stato notificato a più convenuti, il termine deve farsi decorrere dalla data della prima notifica, secondo l'insegnamento di consolidata e pacifica giurisprudenza, richiamata dal Collegio in relazione al caso in esame. La tardiva costituzione dell'attore comporta cancellazione della causa dal ruolo. Di conseguenza, è condivisibile la censura del ricorrente in ordine al vizio del procedimento di primo grado la tardiva costituzione dell'attore, in caso di contumacia del convenuto, infatti, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della causa dal ruolo, e la mancata adozione del provvedimento da parte del giudice è causa di nullità rilevabile d'ufficio che può essere validamente eccepita per la prima volta anche in appello. Il ricorso viene, pertanto, accolto e la sentenza viene cassata senza rinvio. Sullo stesso argomento leggi anche Iscrizione a ruolo della causa contro più parti il termine decorre dalla prima notifica, di Giulia Milizia, DirittoeGiustizi@ 10 giugno 2011