Muore in un incidente stradale: difficile (ma non impossibile) discostarsi dalle tabelle

di Renato Savoia

di Renato Savoia * La perdita del congiunto costituisce un danno non patrimoniale, onnicomprensivo ed unitario, la cui liquidazione deve tenere conto di tutti gli aspetti evitando al contempo duplicazioni. Per quanto attiene all'uso delle tabelle, e in particolare al possibile scostamento da esse quale personalizzazione , l'incremento è sì possibile ma solo ove risultino allegate e provate situazioni di fatto che si discostino effettivamente da quelle ordinarie, tanto da connotare il caso de quo di apprezzabile peculiarità. Tabelle, dalla S.C. istruzioni per l'uso . Ad affermarlo è la Terza sezione della Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 12953 del 14 giugno scorso -, muovendo dalla vicenda della morte di un giovane e delle conseguenti richieste risarcitorie dei genitori e dei fratelli, coglie lo spunto per fornire una sorta di manuale per l'uso relativamente a questo tipo di istanze risarcitorie. Riconfermata l'unitarietà del danno non patrimoniale. Dopo aver ricordato il cammino del danno da perdita del congiunto Cass., sez. III, nn. 8827 e 8828 del 2003, SS.UU. nn. 26973 ss. del 2008 gli Ermellini colgono l'occasione per ribadire l'unitarietà del danno non patrimoniale, al di là di formule nominalistiche ancora usate, e la necessità che l'integrità del risarcimento non sfoci nella duplicazione dello stesso. Stop alle personalizzazioni facili . Dopo aver, in varie occasioni, salvato le tabelle affermando il principio della loro utilizzabilità fatta salva la personalizzazione, questa volta l'attenzione è rivolta più a bloccare un possibile lassismo interpretativo , volto a riconoscere con facilità la personalizzazione con conseguenti, possibili, discrasie duplicative. Così, premessa in astratto la possibilità di discostarsi dalle tabelle in uso nei vari fori, si afferma il principio per cui l'incremento dei valori massimi è si possibile ma solo ove vengano provate situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie. In questo senso, che la circostanza indubbiamente tragica della morte di un giovane figlio causi uno stato di sofferenza, prostrazione, eccetera, no può essere considerato una situazione che le tabelle non hanno considerato. E, conseguentemente, non può di per sé sola essere motivo di un superamento dei massimi tabellari. Onere della prova aggravato per i danni patrimoniali futuri. Quando si richiede un danno patrimoniale futuro, e magari anche distante cronologicamente dall'attualità, come la perdita degli alimenti, a carico del figlio, da parte dei genitori, la Terza Sezione ricorda che dovrà essere ottemperato il principio dell'onere della prova da parte del richiedente, se non in termini di certezza, difficilmente per essere ottimisti! raggiungibile ove si parli di situazioni future, quantomeno in termini di ragionevole probabilità. Peraltro, se è naturalmente possibile avvalersi delle presunzioni, viene confermata la non sufficienza del richiamo all'id quod plerumque accidit. Tutti i danni patiti e patiendi formula valida per molti, ma non per tutti. Se la formulazione delle conclusioni con tutti i danni patiti e patiendi protegge il richiedente per quel che concerne i danni, patrimoniali e non, richiesti iure proprio, e quindi relativi a posizioni giuridiche che fanno capo al singolo richiedente, lo stesso non può dirsi per quel che concerne le eventuali richieste di risarcimento del danno svolte iure successionis. Ciò in particolare per quel che riguarda, come nel caso di specie, il risarcimento del danno patito dal soggetto leso e poi deceduto a distanza di qualche giorno a causa delle lesioni questo è un danno che deve espressamente essere formulato, a pena di declaratoria di domanda nuova se richiesto in appello o, a maggior ragione, in Cassazione . * Avvocato