L'installazione dell'ascensore viola le norme antincendio: a decidere è comunque il G.O.

Non c'è giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia tra privati, anche se nell'installare un ascensore vi è stata inosservanza delle norme antincendio, poste a tutela di interessi pubblici.

In un giudizio che si svolga tra privati, qual è quello in materia condominiale, non è in alcun caso ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le parti legate tra loro da un comune rapporto contrattuale anche nel caso in cui l'installazione di un ascensore abbia violato le norme antincendio, che tutelano interessi pubblici, la giurisdizione spetta al G.O. Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12722/11 del 10 giugno. La fattispecie. Un condomino conveniva in giudizio il Condominio, deducendo la nullità della delibera che aveva approvato l'installazione di un ascensore, perché adottata con maggioranza diversa da quella prescritta inoltre l'ascensore era lesiva dei diritti dei condomini e pregiudicava il godimento delle parti comuni. In primo grado il Condominio veniva condannato a rimuovere l'ascensore e la sentenza veniva confermata in appello. C'è difetto di giurisdizione del G.O.? Il Condominio propone ricorso per cassazione per una serie di motivi attinenti il merito della controversia lamenta, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché la violazione delle norme antincendio, ravvisata dalla Corte territoriale nell'installazione dell'ascensore, non darebbe luogo alla lesione di diritti soggettivi dei condomini, bensì di interessi pubblici, e non potrebbe essere invocata innanzi al giudice ordinario. La normativa antincendio, secondo la tesi del Condominio ricorrente, è composta da un complesso di regole tecniche poste nel pubblico interesse, la cui osservanza costituisce un obbligo verso la P.A. e la cui violazione, lungi dal ledere diritti soggettivi di singoli cittadini, può determinare unicamente l'intervento repressivo dell'autorità amministrativa. È una controversia tra privati, regolata da un rapporto contrattuale. La Corte di Cassazione riconosce, invece, la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in una controversia che si svolga tra privati, nella quale non vi sia alcun collegamento tra le parti e la P.A., in nessun caso è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso in esame, relativo ad una questione condominiale, le parti sono legate da un comune rapporto contrattuale e i diritti e gli obblighi reciproci rimangono soggetti alla disciplina civilistica. La giurisdizione spetta al G.O. La questione, in conclusione, attiene alla corretta regolamentazione dei rapporti tra condomini e deve essere decisa in base alle norme, codicistiche e comunque civilistiche, che regolano la materia. Ha giurisdizione, pertanto, il giudice ordinario. La S.C. rimette la causa ad altra sezione per l'esame delle censure nel merito.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 febbraio -10 giugno 2011, n. 12722 Presidente De Luca - Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - G C. convenne in giudizio il Condominio di omissis deducendo la nullità della delibera che aveva approvato la installazione di un ascensore, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dall'art. 1120 cod.civ., e sostenendo, inoltre, che l'opera realizzata era lesiva dei diritti dei condomini, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, oltre a risultare lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio ed a comportare un deprezzamento dell'immobile. Il Tribunale adito, all'esito della istruttoria, condannò il Condominio a rimuovere l'impianto di ascensore con sentenza impugnata dallo stesso. Il condominio appellante dedusse l'errata applicazione ai caso di specie dell'art. 2933 cod.civ. con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 1120, secondo comma, cod.civ. ed alla normativa in materia di barriere architettoniche, sul rilievo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili non può considerarsi innovazione vietata ed inoltre rilevò la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1120, secondo comma, cod.civ., per non essersi creata alcuna alterazione del decoro architettonico dell'immobile, né alcun pregiudizio alle parti comuni, lamentando, altresì, la omessa pronuncia risarcitoria per equivalente. 2. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 3 novembre 2009, respinse il gravame sul rilievo che l'assemblea del 25 luglio 1994 non risultava aver avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensì la realizzazione dell'impianto ascensore che il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap e che comunque La citata normativa fa salva la previsione di cui all'art. 1120, secondo comma, cod.civ., la quale, in assenza di unanimità dei condomini, vieta le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e ai, godimento anche di un solo condomino. Rilevò ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell'ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio, e che, tra l'altro, aveva diminuito la fruibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento quanto meno dell'appellato, essendo stata ridona la rampa originale della scala, ed aveva creato pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumità degli abitanti, rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso, ed infine determinando una svalutazione dell'alloggio dell'appellato. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di omissis sulla base di otto motivi, illustrati anche da successiva memoria, uno dei quali attinente al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella specie, relativa alla violazione di norme antincendio, che non darebbe luogo alla lesione di un diritto soggettivo, ma solo di interessi legittimi. Resiste con controricorso il C., che propone altresì ricorso incidentale, resistito con controricorso del condominio ricorrente. Motivi della decisione 1. - Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza. 7. - Va esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo del ricorso principale nella parte relativa al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la prospettazione del condominio ricorrente, la inosservanza delle disposizioni antincendio, ravvisata dalla Corte territoriale nella installazione dell'ascensore di cui si tratta, non risulta lesiva di alcun diritto dei condomini, e, pertanto, non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La normativa antincendio sarebbe, infatti, costituita da un complesso ai regole tecniche poste nel pubblico interesse, la cui osservanza configurerebbe un obbligo verso la pubblica amministrazione, senza attribuire diritti al privato nei rapporti con altri privati, e la cui violazione potrebbe determinare unicamente l'intervento repressivo della competente autorità amministrativa. Sicché, nella specie, l'attuale controricorrente non era titolare di un diritto soggettivo, ma solo di un interesse legittimo all'osservanza delle predette norme, che avrebbe potuto azionare innanzi al giudice amministrativo. 3.1. - La censura non è meritevole di accoglimento. 3.2. - In un giudizio che si svolga tra privati, e noi quale non sia insorta controversia intorno alla natura pubblica o privata di una delle parti, né possa ravvisarsi alcun collegamento tra di esse e la pubblica amministrazione, non è in nessun caso configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le parti legate tra loro da un comune rapporto contrattuale, e rimanendo i diritti e gli obblighi reciproci soggetti alla disciplina civilistica. Ne rileva, in contrario, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che, nella specie, sia in discussione la mancata osservanza di disposizioni tecniche ministeriali. L'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. - sostenuta nel ricorso alla stregua di un passo, decontestualizzato, della sentenza di questa Corte n. 12847 del 2007, in realtà, riferibile piuttosto al contenuto della censura in quella sede esaminata - non costituiva, comunque, in quel La occasione, la ratio decidendi della sentenza allora impugnata, fondata essenzialmente, come quella all'odierno esame, sulla violazione dell'art. 1120, secondo comma, cod.civ., e, in definitiva, attinente proprio alla corretta regolamentazione dei rapporti tra condomini. 4. - Il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, in parte qua, essere rigettato, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinarlo. La causa deve essere rimessa alla Seconda Sezione civile per l'esame delle ulteriori censure illustrate dalle parti, e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta il terzo motivo del ricorso principale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa alla Seconda Sezione civile per l'esame delle ulteriori censure illustrate dalle parti e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.