Iscrizione a ruolo della causa contro più parti: il termine decorre dalla prima notifica

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * La Corte di Cassazione, con la sentenza a SS.UU. n. 10864/11 del 18 maggio, ha risolto il contrasto su una rilevante questione di diritto circa la costituzione ex artt. 165 e 347 c.p.c. dell'attore/appellante in un giudizio contro una pluralità di convenuti. Il caso. La vittima di un sinistro citava innanzi al GDP, per la refusione dei danni, l'assicurazione ed il responsabile, il quale proponeva domanda riconvenzionale contro l'attore e la sua assicuratrice. Condannato, appellava la sentenza comunicando ritualmente l'atto a tutte le parti, ma iscrivendolo a ruolo 10 giorni dopo l'ultima notifica. Perciò il Tribunale lo dichiarava improcedibile per decorrenza dei termini di costituzione. Ricorreva, quindi, in Cassazione per impugnare questo principio. La Corte respingeva il gravame confermando che il termine è calcolato dalla prima notifica. Contrasto giurisprudenziale la Cassazione accoglie la tesi più restrittiva. Una prima opinione del 1997 Cas. n. 6487/97 afferma che il termine è calcolato dalla data della prima notificazione. Un'altra, maggioritaria e più liberale , invece, lo computa dall'ultima Cas. nn. 3601/58 e 178/01 . La S.C. ha accolto la prima tesi, più restrittiva, esaminando approfonditamente le critiche che sono state mosse all'altra nell'ordinanza di remissione della lite dalla prima sezione a quelle unite. Le motivazioni della scelta dell'esegesi più restrittiva. Interpretazione costituzionale In primis l'ha ritenuta più costituzionalmente orientata ex art. 111. Ciò è suffragato da una pluralità di argomentazioni eccepite alle ragioni dei sostenitori del contrapposto orientamento. Infatti se si aderisse a questo ultimo, sinora dominante, sarebbero lesi i diritti di difesa e di speditezza del processo e, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda andrebbe dichiarata con sentenza . Logico-letterale e sistematica. Le citate norme sanciscono che le ipotesi di improcedibilità della domanda, in quanto eccezionali , sono tassative e di stretta interpretazione , sì che l'attore, costituitosi oltre il decimo giorno dalla prima costituzione , in caso di improcedibilità, potrebbe proporre una nuova impugnazione se non fosse prescritto tale potere. Non è possibile, poi, neanche richiamare quanto stabilito nei giudizi contabili ed amministrativi. Ergo è confermata l'inutilità di questa e delle altre argomentazioni che avrebbero dovuto avvalorare la tesi liberale. Non condivisibili le argomentazioni a supporto della tesi contraria. Come già detto, sino al 1997 prevaleva la descritta tesi più liberale e, perciò, non può essere condivisa la critica che il legislatore abbia inteso favorire quella più restrittiva non apportando alcuna modifica all'art. 165 c.p.c., malgrado le numerose novelle al processo civile succedutesi dal 1995 ad oggi. Ciò è confermato anche dalla scelta adottata nel 2005 per il rito societario, ora abrogato la parte che ha azionato la lite deve costituirsi entro 10 giorni dall'ultima notifica. Su analoghe ragioni si fondano le altre dottrine l'attore non può sapere quando è avvenuta la prima notificazione se non quando è effettuata l'ultima, sulla cui data vi è incertezza. Non può quindi recarsi sempre in cancelleria per sapere questi dati e l'inconveniente tecnico è risolto rispettando i termini dell'art. 163 bis c.p.c Si costituirà una volta che le è stato restituito l'originale notificato da depositare nel fascicolo di parte. Si comprende come non sia possibile condividere il criticato orientamento. Una questione di metodo processuale. La S.C. nota che la scelta di far decorrere il termine di costituzione dell'agente dalla prima notifica coincide con la sua giurisprudenza costante e prevalente dell'ultimo ventennio. Essa è coerente con la ratio di dette disposizioni sia nel processo civile del 1990 che in quello delineato dalle ultime riforme e con gli art. 12 preleggi c.c., 369 e 74, 4 comma disp. att. cpc. il thema decidendum della causa deve essere individuato e ben definito sin dall'inizio. L'interpretazione analogica col rito societario è vietata. È ribadita l'incompatibilità dei due giudizi e l'antinomia delle norme che li disciplinano. L'art. 165 c.p.c., infatti, non è una norma eccezionale come tutte quelle che regolavano tale rito, così che decadono automaticamente tutte le asserzioni a sostegno della contestata tesi. Perciò non è invocabile nemmeno un'interpretazione finalistica della stessa disposizione, senza contare il chiaro divieto del ricorso all'esegesi per analogia , salvo i tassativi casi previsti dalla legge. Quella in esame è l'unica applicabile perchè rispettosa dell'equo processo, del contraddittorio e del diritto di difesa della parti di cui bilancia i reciproci interessi balancing test . E' consentita l'iscrizione al ruolo con velina . La L. 890/82 consente di iscrivere la causa al ruolo previo deposito di copie non autentiche della citazione e/o dell'appello, riservandosi di depositare l'originale con le relate di notifica una volta che sia restituito dall'ufficiale giudiziario, sì da non gravare ingiustamente la difesa del convenuto. Si ricordi, infine, che è prassi comune, anche per motivi di opportunità e per la sicurezza dell'attore di non incorrere in eventuali preclusioni, iscrivere la causa al ruolo contestualmente alla notifica dell'atto introduttivo. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto